Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3626 del 28/11/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3626 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ARGENTIERI ANTONIO N. IL 18/06/1948
LIGORIO ANTONIO N. IL 04/10/1972
VECCARI GIUSEPPE N. IL 13/08/1956
avverso la sentenza n. 864/2011 TRIBUNALE di BRINDISI, del
17/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Data Udienza: 28/11/2014
Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata il Tribunale di Brindisi ha
dichiarato Antonio Argentieri, Antonio Ligorio e Giuseppe Veccari
responsabili del reato di cui agli artt. 110, 81 cod.pen. e 256, co. 1, d.Lvo
152/06, per avere gestito illecitamente ingenti quantità di rifiuti speciali
euro 5.000,00 di ammenda, il Ligorio e il Veccari alla pena di euro
3.000,100 di ammenda ciascuno;
-che gli imputati hanno proposto, a mezzo dei loro rispettivi difensori,
autonomi atti di appello, qualificati, ex art. 568, c. 5, cod.proc.pen., ricorsi
per cassazione, eccependo il vizio di motivazione e la insussistenza di
prove in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato di cui alla
rubrica;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta la impugnata
pronuncia, consente di rilevare la logicità e la correttezza della
argomentazione motivazionale, adottata dal decidente, in relazione alla
ritenuta concretizzazione dell’illecito contravvenzionale in contestazione
e alla ascrivibilità di esso in capo ai prevenuti;
-che le censure mosse non possono trovare ingresso, in quanto sorrette
da deduzioni fattuali e generiche, non sottoponibili al controllo di
legittimità;
-che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa
delle Ammende della somma di euro 1.000,00.
non pericolosi da demolizione; e ha condannato l’Argentieri alla pena di