Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3626 del 20/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3626 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAIO SALVATORE N. IL 26/09/1986
avverso la sentenza n. 12447/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, del
16/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 20/12/2013

-1- Maio Salvatore, al quale era inflitta la pena patteggiata di anni tre di reclusione ed euro
1000,00 di multa per il delitto di rapina ex art. 628 comma 1 c.p., propone ricorso avverso la
decisione, deducendo la violazione di legge processuale per essere stato violato l’ art. 129 c.p.p.
che impone il controllo funzionale alla immediata dichiarazione della causa di non punibilità del
reato, al che consegue l’ obbligo della motivazione nel caso di specie omessa.
Il ricorso non può accogliersi perchè inammissibile.
Per giurisprudenza consolidata, la finalità e la struttura del cosiddetto patteggiamento sono
incompatibili con la previsione di una legittimazione ad impugnare in cassazione il provvedimento
che abbia accolto totalmente la richiesta di applicazione della pena – così come concordemente
indicata dalle parti – e abbia escluso, nel contempo, che allo stato degli atti, sussistessero ipotesi di
fatto idonee a giustificare la declaratoria di non punibilità di cui all’articolo 129 c.p.p. Peraltro vi è
da dire che la motivazione in merito alla responsabilità dell’ imputato è stata fondata in base ad una
esaustiva motivazione che ha richiamato la confessione dell’ imputato ed il riconoscimento
effettuato dalla persona offrsa e dal di lui padre.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato
che lo ha proposto, deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché,
ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a
favore della cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20.12.2013

Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Lette le conclusioni del S. Procuratore generale, Eugenio Selvaggi, per l’ inammissibilità del
ricorso.
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;

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