Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36258 del 07/05/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 36258 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: MOGINI STEFANO

SENTENZA
sul ricorso proposto dal
CASALANGUIDA MAURO, nato a Lanciano il 24.6.1986
avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di L’Aquila il 29 aprile 2013;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Dott. Stefano Mogini;
udito il sostituto procuratore generale Vito D’Ambrosio, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito l’avv. Silvio Rustignoli, difensore di fiducia del ricorrente, che ha insistito per
l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata.

PREMESSO che la sentenza in epigrafe ha confermato la decisione del Tribunale di Lanciano
con la quale, ad esito di giudizio abbreviato, Casalanguida Mauro è stato condannato alla pena,
condizionalmente sospesa, di mesi otto di reclusione per il reato di resistenza a pubblico
ufficiale;

RILEVATO che Mauro Casalanguida ricorre per mezzo del suo difensore avverso la sentenza
in epigrafe deducendo: 1) violazione degli artt. 111, 24 e 101 Cost. e conseguente vizio di

Data Udienza: 07/05/2015

motivazione per avere la Corte territoriale escluso una condotta abusiva e eccessiva da parte
dei militari operanti, che avevano inizialmente scambiato per ragioni di omonimia uno dei
soggetti controllati con un soggetto pluripregiudicato, attribuendo al verbale d’arresto redatto
dagli stessi militari un’efficacia probatoria in realtà contraddetta dall’errore testé riferito; 2)
vizio di motivazione e erronea applicazione dell’art. 186, comma 2 quinquies, C.d.S. in
relazione all’esimente di cui all’art. 4 D.Igs. luog. n. 288/1944, per avere omesso la Corte
territoriale di considerare che un teste e lo stesso ricorrente avevano riferito che,
contrariamente a quanto verbalizzato dai Carabinieri operanti, essi non erano stati sottoposti a

attrezzi perché tutti quanti gli occupanti della vettura erano risultati positivi a tale test doveva
ritenersi arbitraria; 3) vizi di motivazione cui segue la mancata applicazione dell’art. 4 sopra
citato o dell’art. 59, comma 4, c.p. in combinata lettura con l’art. 27 Cost., dell’art. 530,
comma 2, c.p.p. o, in estremo subordine, degli artt. 114 e 62 n. 5 c.p.;

RITENUTO che tutti i motivi di ricorso vanno considerati inammissibili, poiché rappresentano la
riproposizione di censure di merito del tutto generiche e fondate su asserzioni indimostrate ed
apodittiche, contraddette dagli atti ritualmente acquisiti per il giudizio abbreviato (in
particolare dal verbale d’arresto che si vorrebbe privato del suo valore probatorio in virtù di
mere congetture sul carattere arbitrario dell’intervento dei verbalizzanti) e adeguatamente
affrontate dalla sentenza impugnata con motivazione immune da vizi logici e giuridici (p. 2);
che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c.p.p.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 7 maggio 2015.

pretest alcolemico, sicché la decisione dei Carabinieri di richiedere l’intervento del carro

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