Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36257 del 03/07/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36257 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: D’ISA CLAUDIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:.0
DI BISCEGLIE ARTURO

n. il 10.04.1983

avverso l’ordinanza n.620/20150 del Tribunale di Napoli – sezione riesame – del
12.02.2015.
Visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso

Udita all’udienza camerale del 3 luglio 2015 la relazione fatta dal Consigliere dott.
Claudio D’Isa
Udito il Procuratore Generale nella persona del dott. Sante Spinaci che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 03/07/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
DI BISCEGLIE Arturo proponeva istanza di riesame al Tribunale di Napoli
avverso l’ordinanza cautelare impositiva della misura degli arresti domiciliari emessa
dal GIP dello stesso Tribunale in ordine al delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod.
pen. e 73 d.P.R. comma 1 e 6 d.P.R.309/90 e art. 7 L. 203/1991.
Il Tribunale con l’ordinanza indicata in epigrafe, in riforma dell’impugnata
ordinanza cautelare, previa esclusione dell’aggravante di cui all’art. 7 L.203/1991,
sostituiva nei confronti dell’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari con
quello dell’obbligo di presentazione alla P.G..

denunciando nullità die provvedimento per violazione di legge e vizio di motivazione.
Nelle more della fissazione del procedimento innanzi a questa Corte è stata
depositata, nell’interesse del ricorrente, formala rinuncia al ricorso.
Il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto degli
artt. 581 degli artt. 589 e 591 lett. d) c.p.p.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di C 500,00 in
favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della soma di C 300,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma alla pubblica udienza del 3 luglio 2015.

Avverso tale ordinanza il DI BISCEGLIE ha proposto ricorso per cassazione

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