Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36257 del 03/04/2013


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 36257 Anno 2013
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

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ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE FLORIO MICHELE N. IL 03/11/1966
avverso la sentenza n. 2574/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
22/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 03/04/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata il 22 dicembre 2011 la Corte di appello di
Bari ha confermato la sentenza emessa 1’11 marzo 2010 dal Tribunale di
Bari, sezione distaccata di Rutigliano con la quale De Florio Michele era
stato condannato alla pena di mesi due di arresto ed euro trecento di
ammenda per il reato di porto ingiustificato, fuori della propria abitazione,

con lama di dieci centimetri, in Torre a Mare – Noicattaro, il 29 giugno
2007; con la recidiva reiterata.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso a questa Corte di
cassazione il De Florio personalmente, lamentando l’omessa considerazione
di alcuni elementi che avrebbero imposto la sua assoluzione: il coltello fu
rinvenuto a bordo di un veicolo che non era di sua proprietà e costituiva
strumento della sua attività lavorativa di giardiniere.
Il De Florio denuncia altresì il mancato riconoscimento del caso di lieve
entità e l’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche da
apprezzare come prevalenti.

CONSIDERATO in DIRITTO

1. Il ricorso è fondato limitatamente al trattamento sanzionatorio,
avendo il Tribunale applicato la contestata recidiva nonostante la natura
contravvenzionale del reato ascritto all’imputato e omesso di motivare il
mancato riconoscimento del caso di lieve entità; mentre la censura inerente
alla conferma della penale responsabilità è inammissibile poiché la Corte di
merito ha giustificato la ritenuta illegittimità del porto del coltello per
l’assenza di elementi indicativi della sua destinazione alla pretesa attività di
giardiniere esercitata dal De Florio, rappresentando che le modalità del
possesso (il coltello era collocato nel cruscotto dell’autoveicolo e non in
un’apposita borsa insieme agli attrezzi da lavoro) deponevano, invece, per
l’inattualità del suo impiego a fini di lavoro.

2. La riconosciuta illegalità della pena impone di rilevare, a norma
dell’art.

129 cod. proc.

pen.,

la compiutasi prescrizione della

contravvenzione contestata, che risale al 29 giugno 2007, con il
conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per
essere il reato estinto in virtù di prescrizione.
I

di un coltello a serramanico della complessiva lunghezza di venti centimetri,

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, in data 3 aprile 2013.

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