Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36253 del 03/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36253 Anno 2013
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AHMETOVIC MIRKO N. IL 11/07/1987
avverso la sentenza n. 7418/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 20/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 03/04/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata il 20 dicembre 2011 la Corte di appello di
Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale monocratico di
Modena in data 10 ottobre 2008, esclusa la recidiva, ha ridotto a mesi due
di arresto ed euro 67 di ammenda la pena inflitta ad Ahmetovic Mirko per il
reato di porto, senza giustificato motivo, fuori della propria abitazione, di un

centimetri, chiaramente utilizzabile per le circostanze di tempo e di luogo
per l’offesa alla persona; in Modena, il 3 febbraio 2007.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso a questa Corte di
cassazione l’Ahmetovic tramite il difensore, il quale lamenta l’erronea
applicazione della legge penale in relazione all’art. 4, comma 3, della legge
n. 110 del 1975.

CONSIDERATO in DIRITTO

1. Il ricorso articola censura manifestamente infondata.
Contrariamente all’assunto del ricorrente il caso di lieve entità non va
riferito esclusivamente alla qualità dell’oggetto, atto ad offendere,
ingiustificatamente portato fuori della propria abitazione, ma ad ogni altra
circostanza del fatto.
E, nel caso di specie, con motivazione adeguata e coerente, esente da
violazioni delle regole della logica e del diritto, la Corte di merito ha ritenuto
che il fatto non fosse di lieve entità perché commesso in tempo di notte,
presso un centro commerciale, e avente per oggetto uno strumento
pericoloso sia per le sue intrinseche caratteristiche, sia in relazione al
contesto che aveva determinato l’intervento della polizia su segnalazione di
un cittadino, il quale aveva notato l’imputato mentre armeggiava nei pressi
delle cabine elettriche del medesimo centro, dove veniva controllato in
prossimità dell’ingresso al locale di scarico delle merci.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità, che preclude la rilevanza della
prescrizione del reato compiutasi solo dopo la pronuncia della sentenza
impugnata (conforme: Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 21/12/2000, De
Luca, Rv. 217266), consegue, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in
mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della
I

cutter in metallo di colore argento della complessiva lunghezza di 15

causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche la
condanna al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il minimo ed il
massimo previsti, in euro mille.

P. Q. M.

delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, in data 3 aprile 2013.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

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