Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36251 del 03/07/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36251 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TAGLIONI IVO N. IL 23/09/1954
TAGLIONI ANGELA N. IL 23/03/1983
ROMANO CONCETTA N. IL 02/09/1937
SANTAMARIA FILIPPO N. IL 07/12/1959
SANTAMARIA FRANCESCO N. IL 31/05/1961
SANTAMARIA ROSALIA ANTONELLA N. IL 20/12/1970
nei confronti di:
GRECO FRANCESCO N. IL 09/09/1958
SCELF0 SABRINA N. IL 28/07/1956
avverso la sentenza n. 7943/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 19/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/07/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 59tiA
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che ha concluso pertig uttkiAiA7:—
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Data Udienza: 03/07/2015

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 19/6/2014, confermò
quella emessa dal Tribunale di Ferrara il 28/2/2012, che aveva assolto Greco
Francesco e Scelfo Sabrina dal delitto di omicidio colposo ai danni Santamaria
Anna.
Agli imputati (la seconda, quale medico di continuità assistenziale presso
l’ASL di Argenta, alla quale si era presentata la p.o., già nota a causa della

evidenziando un quadro gastroenterico acuto, riferendo di avere ingerito dieci
compresse del farmaco Clucophage da 1.000 mg. ed il primo, medico in
servizio presso il pronto soccorso del medesimo centro, presso il quale la
donna si era successivamente recata) si rimproverava, per colpa, consistita in
negligenza, imperizia ed imprudenza, in violazione dell’arte medica, e con
condotte indipendenti, di aver causato la morte della paziente, deceduta
verosimilmente a cagione di una grave aritmia cardiaca indotta da un’acidosi
di tipo metabolico in un soggetto affetto da cardiomegalia, miocardiosclerosi e
nefroangiosclerosi.

2. Le parti civili propongono articolato ricorso per cassazione
corredato da plurime censure con le quali denunziano vizio motivazionale in
questa sede rilevabile e violazione di legge per le ragioni di cui, in sintesi,
appresso: a) e b) la Corte di merito non aveva preso in considerazione
l’opinione del consulente del P.M. prof. Giuseppe Fortuni, il quale aveva
affermato che l’eccessiva assunzione di metformina poteva avere agito da
concausa per l’insorgere della letale aritmia in soggetto predisposto,
limitandosi a considerare, per escludere la sussistenza del nesso di causalità,
quanto dichiarato da altri consulenti del P.M. (i dottori Scorza, Faccioli e
Tomassetti) e che la quantità del principio attivo introdotto nell’organismo
fosse abnorme si ricavava dal dato di 9 mg/I riscontrato post mortem, pur
ammesso che la misura risultava alterata in aumento dall’avvio del processo
cadaverico; c) le condizioni di degrado fisico della donna (insufficienza renale
ed epatica, abuso di alcol, disidratazione, problemi cardiovascolari e
insufficienza respiratoria) avevano certamente amplificato l’effetto dell’acidosi
cellulare procurata dall’eccessiva assunzione del farmaco; d) in ogni caso il
solo fatto che la vittima da lungo tempo presentasse i sintomi acuti di diarrea
e vomito era sufficiente a procurarne la morte per scompenso elettrolitico, al
quale gli imputati avrebbero potuto agevolmente ovviare imponendo la
terapia del caso nell’immediatezza; e) per converso, la Corte di merito non
chiarisce come mai il complesso delle patologie dalla quale era afflitta la

sua patologia mentale che l’aveva portata nel passato a gesti autolesionistici,

persona offesa, da sole, avrebbero procurato

«morte elettrica» della

stessa specie, tenuto conto del fatto che l’autopsia non era stata in grado di
stabilire una chiara causa della morte; f) illogicamente, in quanto priva di ogni
supporto probatorio, doveva ritenersi la conclusione della Corte d’appello
secondo la quale

«la morte elettrica» sarebbe potuta intervenire per

ragioni diverse dall’assunzione del farmaco e in qualunque momento; al
contrario, sulla base di quanto affermato dai consulenti, ove fosse stato
praticato elettrocardiogramma, dosaggio glicemico, prelievo ematico, lavanda
gastrica con instillazione di sospensione acquosa con carbone attivo e

registrare la certezza in ordine alla causa della morte, senza tener conto
dell’alto grado di credibilità razionale o di probabilità logica, sulla base delle
circostanze fattuali acclarate, e verificate alla stregua delle leggi statistiche,
secondo le quali l’alto dosaggio di metformina procura intossicazione e acidosi
metabolica, integra grave vizio motivazionale in questa sede censurabile
(sentenza Franzese); h) la sentenza, parcellizzando i dati a disposizione e
omettendo di prendere in considerazione gli apporti testimoniali, aveva finito
per ricostruire erroneamente la vicenda; i) non si registravano, poi, cause
eccezionali sopravvenute, nel mentre il concorso di cause preesistenti,
simultanee o sopravvenute non era idoneo a interrompere il nesso di
causalità.

3. Con memoria depositata il 17/6/2015 i ricorrenti ulteriormente
illustravano i proposti motivi, concludendo l’annullamento della sentenza
gravata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso deve essere accolto per quanto appresso.
La motivazione resa dalla Corte territoriale risulta affetta da evidente
illogicità, a tratti tracimante in piena omissione argomentativa, in relazione ai
seguenti punti.
1) La Corte territoriale non mostra di aver in alcun modo preso in
considerazione l’opinione espressa da uno dei tre consulenti del P.M. Libero,
come noto, il giudice, di restare non persuaso da una o più delle opzioni
scientifiche o tecniche prospettate da uno o più tecnici di settore, il cui
contributo sia entrato nel processo, gli è, tuttavia, precluso di obliterare
l’apporto non condiviso, senza spiegare le ragioni che lo inducono a
privilegiare altre e, se del caso, opposte valutazioni.

2

dosaggio del lattato, l’evento si sarebbe scongiurato; g) la pretesa di

2) Non corrisponde al canone della logica comune, ancorata alla comune
scienza ed esperienza, non assegnare al severo perseverare di vomito e
diarrea, senza che occorra per giungere ad una tale conclusione verificare
l’origine del grave disturbo, il ruolo di causa sufficiente a condurre ad uno
squilibrio elettrolitico, capace di portare alla morte. L’osservazione in parola
rileva sia sul piano dell’eziologia tanatologica, sia per la configurabilità della
colpa degli imputati, ai quali una tale evenienza non poteva sfuggire, a
cagione della sua indubbia elementarità.
3) La Corte ha, con palese illogicità e contraddittorietà, omesso di verificare

decesso ed in assenza di un tale accurato vaglio è, tuttavia,
contraddittoriamente

ed

illogicamente,

pervenuta

a

conclusione

apoditticamente affermativa.
4)Ulteriore importante caduta argomentativa deve trarsi dall’omesso rilievo in
ordine al mancato esperimento di quelle indagini diagnostiche (pur minime e,
come si è visto semplici e di routine) rese necessarie anche in relazione alle
condizioni psichiche della vittima (già nota per un precedente tentativo
suicidiario e che, nella circostanza, aveva riferito l’assunzione in quantità
manifestamente eccessiva del farmaco di cui si è detto, le cui conseguenze
non potevano essere ignorate dai medici e, comunque, erano dagli stessi
agevolmente conoscibili).
Le carenze sopra evidenziate non permettono, al contrario di quel che
asserisce il Giudice del merito, a prezzo di un salto logico intollerabile, di fare
corretta applicazione dei principi enunciati nella nota sentenza delle S.U. (n.
30328, Franzese, del 10/7/2002, dep. L’11/9/2002, Rv. 222138). Qui, il
mancato necessario scandaglio dell’evidenza probatoria ha condotto
all’esclusione del nesso di causalità, omettendo di far correttamente luogo al
giudizio di alta probabilità logica, sviluppato nella citata statuizione. Invero,
ipotizzata come avvenuta l’azione che sarebbe stata doverosa, il nesso di
causalità non resta integrato se sia rimasta accertata l’interferenza di decorsi
causali alternativi; interferenza che qui viene illogicamente presupposta per
quel che si è detto.

5. Consegue all’esposto l’annullamento della sentenza con rimessione
degli atti al competente giudice civile, non residuando temi penali di
decisione.
Il predetto giudice regolerà fra le parti le spese anche del presente giudizio di
cassazione.

P.Q.M.

se il quadro probatorio giustificasse altra plausibile causa esclusiva del

Annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame, al giudice civile
competente per valore in grado di appello cui rimette anche il regolamento
delle spese tra le parti del presente giudizio.

p

Co ì de iso in Roma il 3/7/2015.

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