Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36250 del 23/06/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36250 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DIONG GALAYE N. IL 20/05/1974
avverso la sentenza n. 1359/2014 CORTE APPELLO di GENOVA, del
09/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA
Udito il Procuratore Generale in sersona del Dott. 14~ Pi A/Ft CI
che ha concluso per

Udito, per la parte cjx1le, l’Avv
Uditi difensor A

Data Udienza: 23/06/2015

Ritenuto in fatto
1. Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Diong Galaye avverso la sentenza
emessa in data 9.10.2014 dalla Corte di appello di Genova che, in parziale riforma di
quella in data 6.12.2013 del G.i.p. del Tribunale di Genova, determinava la pena
infliggenda, per i reati di cui agli artt. 73 comma 5 0 dPR 309/1990, 81 cpv e 337 c.p.,
81 cpv. 582 585, 576 n. 1, 61 n. 2 c.p., in anni uno e mesi otto di reclusione ed C
4.000,00 di multa.

2.1. l’erronea applicazione dell’art. 73, 5° comma dPR 309/1990, alla luce delle
novelle legislative intervenute;
2.2. l’erronea determinazione della pena ed il vizio motivazionale in relazione agli
aumenti a titolo di continuazione;
2.3. la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla mancata
sostituzione della pena detentiva con la semidetenzione.
Considerato in diritto
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
4. Invero, benchè la commisurazione della pena rientri nella piena discrezionalità del
giudice di merito e sia adeguatamente motivata alla stregua della giurisprudenza di
questa Corte di legittimità secondo la quale il giudice del merito, con la enunciazione,
anche sintetica, dell’eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell’art. 133
cod. pen., e sebbene la sentenza impugnata sia stata emessa in data 9.10.2014, deve
ragionevolmente ritenersi che, nel commisurare la pena base, la Corte territoriale,
avendo definito come “attenuante” l’ipotesi di cui al 5 0 comma dell’art. 73 dPR
309/1990, non abbia tenuto conto del nuovo minimo di legge per il reato sub a)
ritenuto come più grave, partendo da una pena base di ben due anni di reclusione ed
C 3.000,00 di multa, pur operando una riduzione di quella irrogata in primo grado.
Invero, la Legge n. 79 del 16.5.2014 di conversione del D.L. n. 36 del 2014 con la
quale, tra l’altro, è stata ribadita (essendo già stata affermata dal D.L. n. 146 del
23.12.2013, conv. in L. n. 10 di 21.2.2014 richiamato dal ricorrente), la natura di
reato autonomo dell’ipotesi di cui al 5 0 comma del dPR 309/1990 per tutte le tipologie
di stupefacenti e rimodulata la pena da sei mesi a quattro anni di reclusione e da C
1.032 a C 10.239 di multa. Tale novella sanzionatoria, palesemente più favorevole al
reo, è attualmente applicabile, ai sensi dell’art. 2 comma 4 0 c.p., al caso in esame,
sicchè la pena inflitta risulta, ad oggi, illegittima ed immotivatamente eccessiva.
Le altre censure rimangono assorbite.
5. Consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento
sanzionatorio con rinvio sul punto alla Corte d’Appello di Genova.
P.Q.M.

2

2. Deduce i seguenti motivi:

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia
sul punto alla Corte d’Appello di Genova.

Così deciso in Roma, il 23.6.2015

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