Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3625 del 28/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3625 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PASCAZIO PASQUALE LUCA N. IL 29/10/1973
avverso la sentenza n. 1117/2013 CORTE APPELLO di BARI, del
18/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 28/11/2014

Ritenuto:
— che la Corte di appello di Bari con sentenza del 18/10/2013 ha riformato parzialmente,
rideterminando la pena originariamente inflitta, la decisione in data 5/10/2012 del Tribunale di quella
città che aveva affermato la responsabilità penale di PASCAZIO Pasquale Luca per il reato di cui
all’art. 171 ter comma 1, lett. c.) legge 633\41 (detenzione per la vendita di 7 fotocopie di libri in
Bari, 29/6/2011)
— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo la violazione
di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza
attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. ed al diniego della sospensione condizionale della pena;
— che le censure svolte in ricorso appaiono manifestamente infondate in quanto, secondo la
giurisprudenza di questa Corte, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità
(art. 62 n. 4, cod. pen.) è configurabile anche con riferimento al delitto di cui all’art. 171-ter della
legge 22 aprile 1941 n. 633 (abusiva duplicazione, riproduzione, vendita, cessione o noleggio di
opere destinate al circuito cinematografico o televisivo, dischi, musicassette, videocassette e simili)
qualora ricorrano simultaneamente la condizione del perseguimento (o del conseguimento), da parte
dell’autore del reato, di un lucro di speciale tenuità e quella della produzione, a detrimento della
persona offesa, di un evento dannoso o di una situazione di pericolo di speciale tenuità (Sez. III
n.2685, 23 gennaio 2012). nella fattispecie la Corte territoriale ha compiutamente indicato, con
accertamento in fatto non censurabile in questa sede, la insussistenza dei presupposti per
Papplicabilità dell’invocata circostanza;
— che a valutazione, da parte del giudice di merito, delle condizioni per la concessione del beneficio
della sospensione condizionale non richiede l’esame tutti gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen.,
ben potendosi questi limitare ad indicare quelli ritenuti prevalenti (Sez. III n. 6641, 18 febbraio 2010;
Sez. IV n.9540, 20 ottobre 1993; Sez. I n.6239, 30 aprile 1990). Tra i suddetti elementi rilevano
finanche i precedenti giudiziari, ancorché non definitivi, quali i procedimenti pendenti a carico (Sez.
III n.9915, 11 marzo 2010; Sez. H n.3851, 6 aprile 1991; Sez. VI 11.13122, 2 ottobre 1990; Sez. IV
n.5504, 2 giugno 1982). Nella fattispecie, la Corte territoriale ha negato il beneficio richiesto
considerando rilevanti, ai fini di una sfavorevole prognosi di non recidività, le plurime condanne per
reati della stessa indole, ancorché risalenti nel tempo;
— che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di
inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro
1.000,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.

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