Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3625 del 20/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3625 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COSTANTINO GIUSEPPE N. IL 11/06/1966
avverso l’ordinanza n. 401/2013 TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO,
del 30/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 20/12/2013

-1- Costantino Giuseppe,già ristretto in custodia cautelare in carcere in forza dell’ ordinanza
emessa il 25.3.2013 dal gip del tribunale di Catanzaro per i delitti di associazione a delinquere di
stampo mafioso, di detenzione e porto di armi, di usura aggravata, e di estorsioni ,ex artt. 81 cpv.,
416 bis commi da 1 al 6 c.p., 10,12,141. n. 497/1974, 9 e 101. n. 474/1974, 644 comma 2 n. 5, 629
comma 2 c.p. e 7 1. n. 203/1991, — capi 1, 3,4, 10,14 e 15 dell’ imputazione- ricorre per cassazione
avverso 1′ ordinanza del predetto tribunale che, in sede di riesame ed in data 9.5/20.6.2013,
confermava il pregresso provvedimento restrittivo, solo escludendo la circostanza aggravante di cui
all’at. 7 1. 203/1991 con riguardo ai reati relativi alle armi di cui ai capi 3 e 4 dell’ imputazione.
-2- In breve la ricostruzione operata dai giudici di merito: la posizione dell’ imputato viene
collocata nel contesto operativo del clan Mancuso di Limbadi nella provincia di Vibo Valentia, di
cui viene ricostruita la storia e gli organigrammi, segnalando l’esistenza di due fazioni in contrasto
tra loro, al vertice di una delle quali si collocavano Mancuso Luigi cl 1954 e Mancuso Cosmo cl.
1940, due dei figli del capostipite Mancuso Giuseppe, classe 1909, al vertice invece dell’altra
Mancuso Giuseppe cl. ’49 e Mancuso Diego cl. ’53. I giudici di merito segnalano che uno degli
undici figli- la cd. generazione degli 11- del capostipite era appunto Mancuso Giovanni cl. 1941,
imputato di associazione mafiosa nel processo Genesi in corso di trattazione dinanzi al tribunale di
Vibo Valentia, impegnato in delitti di estorsione e di usura con i suoi sodali, D’Aloi Giovanni,
Muscia Gaetano, Costantino Fabio e, per l’appunto, il ricorrente Costantino Giuseppe.
Ad avviso del tribunale del riesame, che dà atto di aver tenuto conto della memoria depositata in
udienza dalla difesa del prevenuto, ” 1 ‘attività investigativa svolta ha consentito di acquisire
elementi certi in ordine alla attuale operatività della cosca Mancuso ,dall’anno 2003 all’anno 2012,
già riconosciuta come cosca di `ndrangheta con sentenza definitiva”. I ritenuti gravi elementi
indiziari in ordine ai reati satelliti sono tratti dai giudici del riesame da conversazioni
diffusamente riportate per esteso nell’ ordinanza impugnata, oltre che dalle deposizioni di tale
Currò Marina, legata sentimentalmente a Muscia Gaetano, che, anche su informazione di questo,
indica Giovanni Mancuso, detto Billj, zio Giovanni”, come capo riconosciuto dal Muscia,dall’
imputato e da altri, e dalla deposizioni di Conca Antongiulio, fratello di un usurato, Ivan, per i
contatti avuti dal primo,per risolvere la questione del debito. In particolare dalle conversazioni
intercettate i giudici di merito rilevano debiti usurai nei confronti di Mancuso Giovanni, che si
avvale dell’ imputato per la riscossione del suo credito, di Canino Giuseppe,( capo 10), condotte
estorsive ai danni di Zaffino Giuseppe ( capo 14), e di Conca Ivan (capo 15), nonchè i delitti di
detenzione e porto di armi da sparo da conversazioni ambientali intercettate intercorse tra
l’imputato e tale Cicerone Orazio ( capi 3 e 4).
-3- Tre le ragioni di doglianza costitutive dei motivi del ricorso depositato dalla difesa tecnica dell’
imputato: a) omessa valutazione della memoria depositata in sede di discussione davanti al
tribunale della libertà ed allegata al ricorso. La partecipazione alla associazione sarebbe stata tratta
e solo dalle condotte ipotizzate proprie dei reati fini, con la conseguenza che l’equivocità e la
genericità del tenore delle conversazioni dimostrerebbe l’ insussistenza della gravità indiziaria. In
particolare le captazioni correlate ai contestati reati relativi alle armi non consentirebbero di
individuare la dimensione cronologica della condotta del reato di cui al capo 4) e peccherebbero di
estrema genericità per il reato di cui al capo 3), così come le conversazioni correlate alla ipotesi
del delitto di usura – capo 10) — non consentirebbero di desumerne una condotta di usura,semmai
costitutiva di una estorsione consumata ovvero di favoreggiamento, ed ancora le conversazioni

Letti gli atti, la ordinanza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale,Fulvio Baaldi , per 1′ inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore, avv. Sergio Rotundo, quale sostituto processuale dell’avv. Guido Contestabile,
che ne chiede l’ accoglimento.

-4- Il ricorso non merita accoglimento perché incapace di formulare critiche di manifesta
infondatezza del discorso giustificativo giudiziale
Certo ove si seguisse la prospettiva abilmente proposta dal difensore del ricorrente, anche quello di
udienza, si rimarrebbe mit4~,nell’esame delle ragioni di doglianza, in ambiti ristretti,
incomunicabili gli uni agli altri nella misura in cui ogni fatto indiziante venisse esaminato in sé
senza il collegamento con gli altri e senza il collegamento dei singoli fatti contestato con una
realtà,non oggetto di verifica nel presente procedimento, ma che fornisce il collante interpretativo
del tutto, peraltro non oggetto di alcun rilievo difensivo: l’agire l’ imputato con condotte
coadiuvanti le condotte di altri, costitutive di gravi fatti di reato, quali usure, estorsioni, detenzione
e porto di armi, ma tutte gravitanti ed in esecuzione degli interessi e delle direttive di Mancuso
Giovant indicato dal collaboratori di giustizia Polito Eugenio William e da persona informate dei
fatti Currò Marina e e Conca Antongiulio, come il referente della cosca Mancuso di Limbadi per le
attività di ndrangheta svolgentesi in un determinato territorio, quello vibonese, ed a cui facevano
riferimento una serie di persone impegnate alla esecuzione dei progetti criminosi del predetto. Ne
consegue che nell’ ambito di un tale quadro i singoli episodi valutati dai giudici di merito,ed
oggetto di rilievi critici della difesa, traggono lo spessore del loro disvalore, il cui solo tasso di
gravità è oggetto delle critiche difensive, dal contesto in cui si collocano e quindi dal collegamento
al personaggio, di non contestato spessore criminale, che è Manciusa Giovanni.
Ne consegue che il tenore delle conversazioni intercettate ,così come interpretate dai giudici di
merito, perdono quelle denunciate caratteristiche di equivocità nella misura in cui si collegano al
contesto delinquenziale in cui si collocano e nella misura in cui la difesa non è idonea ad offrire una
interpretazione alternativa che abbia i caratteri della chiarezza tale che conduca ad un significato
congruo.
Ora, nella particolare fase investigativa, laddove l’obiettivo di verità perseguito non è certo quello
della verità processuale, racchiuso nella statuizione definitiva che non consente correzioni se non in
via straordinaria, il thelos dei provvedimenti incidentali si rivolge verso obiettivi di verità, consona
al contesto procedimentale, approssimativa, provvedimenti che di conseguenza possono essere
supportati da presunzioni serie ed affidabili, fondate su oggettive circostanza indizianti. E
presunzioni serie ed affidabili, perché fondate su circostanze oggettive, devono considerarsi
massime di esperienza alla cui stregua colui che impegna la sua attività al servizio di un capo cosca
attraverso 1′ intervento per l’esazione di debiti di usura facenti capo a quest’ ultimo ovvero si
intrometta nelle azioni volte alla probabile ricerca o alla probabile detenzione e porto di armi,
debba ritenersi partecipe, con un elevato tasso di disvalore, della associazione criminosa di cui fa
parte, in posizione verticistica, il suo referente. Si intende in difetto di situazioni e circostanze, non
emerse né proposte nella specie, che servano a deporre per un ruolo del prevenuto che si caratterizzi
per l’accidentalità e 1′ occasionalità del contributo prestato alla associazione.
Peraltro, come ultima notazione in risposta al primo motivo di ricorso, i giudici di merito hanno
dato atto di aver considerato la memoria difensiva depositata in sede di riesame ed il riscontro è
dato cogliere nella attenzione prestata, come sopra evidenziato, dall’ ordinanza alle circostanze tutte
deponenti per la commissione, con seria probabilità, dei singoli reati fine.

ambientali in merito ai delitti di estorsione non consentirebbero di desumere con una certa
approssimazione il contributo dell’ imputato, nell’ una — capo 14-, di ancora desumere il profitto
ingiusto nell’altra – . capo 16- ; b) omessa motivazione in ordine alla sussistenza della contestata
aggravante di cui all’art. 7 1. n. 203/1991 nel versante giudizialmente considerato della finalità di
agevolare l’attività della cosca mafiosa e non invece per finaltà di arricchimento personale; c)
motivazione generica, insufficiente e contraddittoria in relazione al ruolo dinamico e funzionale in
esplicazione del quale l’ imputato avrebbe preso parte al fenomeno associativo inserendosi nel
sodalizio con condotte tipiche.

•%
..

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha
proposto, deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese. Si provveda a norma dell’art, 94 1- ter disp.
att. c.p.p.

Così deciso in Roma il 20.12.2013

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