Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36249 del 28/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 36249 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BIANCO GIACOMO N. IL 11/10/1974
avverso la sentenza n. 2132/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 04/12/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. irv2
che ha concluso per J? 0~” vii01.«.-z6V
letvn iurA 9441″,-)’irt. ; 294K”D ~-2

Cet

Udito, per 1

e civile, l’Avv

Udit.iglifensortAvv.

kt

4,0

Data Udienza: 28/05/2015

RITENUTO IN FATTO
1.

Bianco Giacomo ricorre per cassazione, con atto personalmente

sottoscritto, avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di
Appello di Bologna ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Piacenza,
che lo ha giudicato colpevole del reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti
dello stato di ebbrezza e condannato alla pena ritenuta equa, nonché assolto dal
reato di cui all’art. 186, co. 2 lett. c) Cod. str., ritenendo raggiunta la
dimostrazione del fatto previsto dalla lettera a) del menzionato comma, non

Con il primo motivo si duole della decisione di conferma della formula
assolutoria utilizzata dalla Corte di Appello in relazione al reato sub A), previa
derubricazione, in quanto il Collegio avrebbe dovuto correggerla in quella di
insussistenza del fatto.
Con un secondo motivo deduce violazione di legge essendo stata ritenuta la
sussistenza del reato di rifiuto nonostante il Bianco avesse eseguito la prima
prova.
Con un terzo motivo si censura che la Corte di Appello abbia affermato che
fosse stato presente un testimone all’esecuzione dell’alcoltest e abbia ritenuto
illogicamente il consapevole rifiuto da parte di chi aveva effettuato la prima
prova.
Con il quarto motivo si lamenta vizio motivazionale in ordine al trattamento
sanzionatorio.
Infine si chiede di dichiarare la prescrizione del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è inammissibile.
Questa Corte ha già avuto modo di precisare che l’imputato assolto con la
formula “perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato” non ha
interesse ad impugnare allo scopo di ottenere assoluzione con la formula “perché
il fatto non sussiste”, non potendo trarre dalla sua applicazione alcun vantaggio.
Nè un eventuale interesse può essere rappresentato dal diritto dell’imputato a
rimuovere il limite posto dal quinto comma dell’art. 314 cod. proc. pen. per
l’esercizio dell’azione di riparazione per ingiusta detenzione, allorché la sentenza
di non luogo a procedere sia stata pronunciata con tale formula, in quanto il
giudice nell’ambito di tale procedimento ha piena ed ampia libertà di valutare il
materiale acquisito nel processo penale allo scopo di controllare la ricorrenza o
meno dei limiti alla liquidazione della riparazione, sia in senso positivo che
negativo, compresa l’eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto
alla riparazione (Sez. 6, n. 6486 del 13/11/2003 – dep. 17/02/2004, Arcoleo ed
altri, Rv. 228370). Ne deriva l’inammissibilità del primo motivo per carenza di

2

previsto dalla legge come reato.

interesse. Peraltro, il motivo

é altresì infondato poiché la decisione risulta

corretta. Il giudice é pervenuto a ritenere sussistente lo stato di ebbrezza in
ragione della prima prova eseguita dal Bianco; ma ha concluso per l’impossibilità
di affermare la presenza di un tasso alcolemico pari o superiore alle soglie
considerate dalle lettere b) e c) del comma 2 dell’art. 186 Cod. str. ed ha quindi
pronunciato l’assoluzione con la formula già menzionata.
Quanto al secondo motivo, posto che a mente dell’art. 379 Reg. Cod. str.
l’accertamento consta di due prove mediante apposita apparecchiatura, l’essersi

l’ipotesi del rifiuto. In tal senso si é affermato che integra il reato di cui all’art.
186, comma settimo, C.d.S. la condotta di colui che, pur essendosi sottoposto
alla prima prova del relativo test, rifiuti di eseguire la seconda, in quanto, ai fini
del perfezionamento della fattispecie criminosa in questione, è sufficiente che il
soggetto rifiuti di completare l’iter degli accertamenti previsti, i quali constano di
due prove da effettuarsi a breve distanza l’una dall’altra (Sez. 4, n. 45919 del
03/04/2013 – dep. 15/11/2013, Hochrainer, Rv. 257540).
Aspecifico é il terzo motivo: l’asserita discrepanza concernente la presenza
ai fatti di un testimone non é sostenuta con la produzione della documentazione
a sostegno e il ricorso non é, per tale aspetto, autosufficiente; priva di
significatività logica é l’affermazione per la quale la sottoposizione alla prima
prova attesterebbe la volontà di sottoporsi anche alla seconda.
Infine, quanto al quarto motivo, esso lamenta il difetto motivazionale a
partire dalla negazione di circostanze di fatto affermate dalla sentenza
impugnata, secondo una prospettazione non ammissibile in sede di legittimità a
meno di una denuncia di travisamento del fatto, peraltro neppur ammissibile nel
caso che occupa, trattandosi di cd. ‘doppia conforme’. Peraltro, la Corte di
Appello ha compiutamente motivato le proprie determinazioni in ordine al
trattamento sanzionatorio, assolvendo all’onere impostole dalla legge.
Giova puntualizzare che alla data odierna il reato non risulta prescritto,
essendo stato commesso il 30.5.2010 ed un termine massimo di
prescrizione pari a cinque anni.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore
della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla
determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

3

deliberatamente sottratto all’esecuzione della seconda delle prove integra

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/5/2015.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA