Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36248 del 28/05/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36248 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AMOROSO VINCENZO N. IL 14/12/1967
avverso la sentenza n. 5540/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
13/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. q,
che ha concluso per 12(
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Data Udienza: 28/05/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha
riformato la pronuncia emessa nei confronti di Amoroso Vincenzo dal Tribunale
di Sondrio, sezione distaccata di Morbegno, condannando il medesimo per il
delitto di omicidio colposo commesso in danno di Bruna Rainoldi dopo che il
medesimo era stato assolto dall’addebito per non aver commesso il fatto.
Secondo la ricostruzione comune ai giudici di merito, intorno alle ore 16:59
del 29 aprile 2010, Bruna Rainoldi era stata investita da un veicolo mentre

che ne cagionavano la morte di lì a poche ore presso l’ospedale di Sondalo.
Il giudice di primo grado aveva mandato assolto l’imputato ritenendo che
non vi fosse certezza processuale in ordine alla commissione del fatto da parte
del medesimo, perché la documentazione video e i contributi testimoniali
acquisiti al processo non consentivano di identificare con certezza
nell’autoarticolato condotto dall’Amoroso il veicolo che aveva investito la donna.
La Corte d’appello, per contro, ha ritenuto che dalla circostanza secondo la
quale il conducente della Smart che seguiva il camion condotto dall’Amoroso
aveva bruscamente frenato per non investire il corpo della donna che una teste
oculare (Lidia Bonmartini) aveva visto fuoriuscire dal retro di un autoarticolato si
ricavasse la certezza del fatto che fosse stato proprio il Tir condotto dall’imputato
ad investire la donna e non il diverso autoarticolato o il camioncino che lo
precedevano nella marcia.

2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione Amoroso Vincenzo a mezzo
del difensore avvocato Giulio Mastrobattista.
2.1. Con un primo motivo deduce la nullità della sentenza per vizio di
motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità. La Corte di appello non
avrebbe tenuto conto di taluni elementi acquisiti al processo:
– il fatto che il contratto di assicurazione della responsabilità civile in forza
del quale la compagnia di assicurazione aveva risarcito il danno agli eredi della
vittima non era stato stipulato dall’imputato ma dalla società proprietaria
dell’autocarro, che l’Amoroso non era mai stato interpellato dalla compagnia e
che aveva sempre contestato l’addebito;

le dichiarazioni negatorie rese dall’imputato nel corso delle indagini

preliminari;
– la circostanza che nonostante il minuzioso controllo eseguito da alcuni
agenti della polizia giudiziaria nell’immediatezza dei fatti l’autoarticolato condotto
dall’Amoroso era risultato privo di qualsivoglia ammaccatura o macchia di
sangue;

attraversava a piedi la strada statale 38 dello Stelvio ed aveva riportato lesioni

- le foto scattate all’autocarro, che escludevano l’urto;
– la consulenza sull’automezzo in questione eseguita dalla polizia stradale
che confermava l’assenza di tracce riconducibili all’investimento della donna;
– l’incertezza del punto e della direzione dell’attraversamento del pedone
investito;

la incompatibilità della descrizione fatta dalla teste Bonmartini

dell’autocarro investitore con il veicolo condotto dall’imputato;
– il mancato riconoscimento in udienza, da parte della teste, del camion

– l’incompiutezza delle indagini preliminari quanto ai veicoli che transitavano
lungo la strada statale nell’opposta direzione nel frangente dell’investimento.
2.2. Con un secondo motivo si lamenta vizio motivazionale con riguardo alle
affermazioni fatte dalla Corte di appello in merito alle ripetute e scrupolose
ispezioni eseguite sull’autocarro dell’imputato. Mentre il primo giudice illustrava
le proprie argomentazioni mediante dati concreti e scientifici, la Corte di appello
ha fatto ricorso a una ricostruzione totalmente congetturale ed estranea alla
realtà.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
3.1. I motivi possono essere trattate unitariamente, indirizzandosi entrambi
contro il nucleo motivazionale della sentenza impugnata, come di qui a poco sarà
illustrato.
E’ opportuno prendere le mosse dalla evocazione del consolidato
orientamento di questa Corte per il quale nel giudizio di appello, per la riforma
della sentenza assolutoria, in assenza di elementi sopravvenuti, non basta una
diversa valutazione del materiale probatorio acquisito in primo grado, che sia
caratterizzata da pari plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice,
occorrendo invece una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni
ragionevole dubbio (Sez. 1, n. 12273 del 05/12/2013 – dep. 14/03/2014,
Ciaramella e altro, Rv. 262261; Sez. 6, n. 45203 del 22/10/2013 – dep.
08/11/2013, Paparo e altri, Rv. 256869; Sez. 2, n. 11883 del 08/11/2012 – dep.
14/03/2013, Berlingeri, Rv. 254725; Sez. 6, n. 8705 del 24/01/2013 – dep.
21/02/2013, Farre e altro, Rv. 254113; cfr. anche la Relazione del Massimario su
orientamento della giurisprudenza n. 20131018 del 23/04/2013).
3.2. Orbene, nel caso che occupa, i materiali con i quali si sono confrontati i
diversi giudici di merito sono i medesimi. Entrambi hanno ritenuto, chi più
nettamente chi meno, che l’ultimo camion del terzetto filmato dalle telecamere
poste più avanti del luogo dell’investimento fosse proprio quello condotto
dall’Amoroso. Ma mentre per il primo giudice ciò non era sufficiente a dare

3

dell’imputato;

dimostrazione che questi fosse stato l’autore dell’investimento della Rainoldi,
perché nessuno aveva potuto osservare l’accadere dell’incidente e, trovandosi i
mezzi in coda, non poteva essere escluso che fosse stato uno dei due che
tA,

precedeva il veicolo condotto dall’Amoroso ad ~- la donna, la Corte di
Appello ha ritenuto che questa fosse stata investita dall’Amoroso perché
“nessuno dei tre conducenti si era accorto dell’investimento …” e l’Appiani aveva
bruscamente frenato per evitare di colpire il corpo della Rainoldi, così venendo
dimostrato con certezza che l’investimento era appena avvenuto.

persuasiva ed anzi inficiata da vizio logico, siccome incardinata sull’esclusione di
un investimento della Rainoldi avvenuto prima del sopraggiungere
dell’autoarticolato dell’Amoroso, derivata da circostanze non conducenti. Invero
l’uscita del corpo dal retro di questo veicolo – il dato centrale, al quale anche il
comportamento dell’Appiani e l’osservazione della Bonmartini si coordinano in
guisa di accessori (giova puntualizzare che la teste non riferì di un’uscita del
corpo ‘dalle’ ruote del camion ma dalla zona a metà ‘tra la ruota posteriore
destra e quella sinistra’) – non può valere ad affermare che “con certezza
l’investimento era appena avvenuto”. Prima di pervenire a tale conclusione la
Corte di Appello avrebbe dovuto offrire la compiuta dimostrazione della
irrilevanza del fatto che mezzi erano in coda’ e positivamente escludere che il
corpo della donna fosse passato sotto il camion dell’Amoroso nella parte centrale
e non tra le ruote; circostanze, come scritto, decisive nell’argomentazione del
primo giudice.
Non avendo svolto un’adeguata confutazione degli assunti fondamentali
della decisione di primo grado, la motivazione impugnata si propone quale
lettura alternativa dei materiali, se si vuole plausibile ma, certamente non
maggiormente persuasiva di quella riformata.
Poiché il patrimonio informativo non appare ulteriormente accrescibile, la
sentenza impugnata va annullata senza rinvio per non aver l’imputato commesso
il fatto.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non avere, l’imputato, commesso
il fatto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/5/2015.

Si tratta, all’evidenza, di una motivazione nient’affatto maggiormente

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