Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36247 del 28/05/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36247 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
GENOVA
nei confronti di:
ZERBINO GIANPIETRO N. IL 07/11/1974
avverso la sentenza n. 235/2012 GIP TRIBUNALE di IMPERIA, del
22/07/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 9,
che ha concluso per
.29’w■Yz;

Udito, per la pa
Udit i dife

civile, l’Avv

or Avv.

Data Udienza: 28/05/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Decidendo a seguito di sentenza di annullamento con rinvio pronunciata
da questa Corte, il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Imperia
ha assunto la decisione indicata in epigrafe con la quale Zerbino Gian Pietro si é
visto condannare, all’esito di rito abbreviato, alla pena di anni quattro e mesi sei
di reclusione ed euro ventiduemila di multa in relazione ai reati di cui
rispettivamente all’art. 73 T.U. Stup. (capo 1) e agli artt. 586 e 589 cod. pen.
(capo 2).

sanzionatorio, che era stato definito con la sentenza annullata in termini
contraddittori tra dispositivo e motivazione: nel dispositivo si individuava come
reato più grave quello di cui al capo 1 mentre nella motivazione il reato più grave
era indicato in quello di cui al capo 2; nel dispositivo le attenuanti generiche
erano ritenute equivalenti all’aggravante e alla recidiva contestate e la
motivazione si esprimeva nel senso di un giudizio di prevalenza delle attenuanti.
Il G.u.p. é quindi pervenuto alla pena finale previa concessione delle
attenuanti generiche equivalenti alla aggravante (della cessione della sostanza
all’interno di un istituto penitenziario: art. 80, lett. g) T.U. Stup.) e alla recidiva
contestate nonché unificazione dei più reati in materia di stupefacenti sotto il
vincolo della continuazione e ritenuto il concorso formale tra i reati sub 1) e sub
2), con fissazione della pena per il reato più grave (art. 73 T.U. Stup.) in anni sei
mesi sei di reclusione ed euro trentamila di multa, aumentata ad anni sei mesi
nove di reclusione ed euro trentatremila di multa per il reato di cui agli artt. 586
e 589 cod. pen., ridotta per il rito.

2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione il Procuratore generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di Genova, lamentando violazione degli
artt. 99, co. 4 e 81, u.c. cod. pen., per aver il giudice territoriale computato un
aumento per la continuazione inferiore ad un terzo, misura imposta dall’avvenuta
applicazione della recidiva ex art. 99 co. 4 cod. pen.
Con un secondo motivo lamenta vizio motivazionale per non aver il
giudicante operato alcuna disamina dei criteri dettati dall’art. 133 cod. pen.

3. Con telefax inviato il 15.5.2015 il difensore dello Zerbino, avv,. Giovanni
Di Meo, ha fatto pervenire comunicazione di un suo impegno professionale
concomitante alla celebrazione dell’odierna udienza, chiedendo di essere
sostituito da difensore nominato dall’ufficio. Inoltre ha chiesto il rigetto del
ricorso, in particolare menzionando la pronuncia Sez. 5, n. 9636 del 24 gennaio
2011, Ortoleva, Rv. 249513, secondo la quale l’entità minima dell’aumento

Il giudice del rinvio é intervenuto esclusivamente sul trattamento

previsto per la continuazione in caso di recidiva reiterata non trova applicazione
quando questa non abbia in concreto determinato l’aggravamento della
sanzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.
4.1. Come esposto nella parte motiva, il giudice ha ritenuto sia la
continuazione ‘interna’ al capo 1), ovvero l’esistenza di più fatti di cessione di
sostanza avvinti tra loro dalla comune funzione strumentale all’esecuzione di un

cessioni ad una pluralità di soggetti), sia il concorso formale tra la cessione a
Fabio Parodi e il reato di cui agli artt. 586 e 589 cod. pen. in danno del Paordi
medesimo.
Orbene, secondo il prevalente insegnamento di questa Corte, in tema di
reato continuato, il limite minimo per l’aumento previsto dall’art. 81, comma
quarto, cod. pen., nei confronti dei soggetti per i quali sia stata ritenuta la
contestata recidiva reiterata, opera anche quando il giudice abbia considerato la
stessa equivalente alle riconosciute attenuanti (Sez. F, n. 53573 del 11/09/2014
– dep. 23/12/2014, Pg ed altro, Rv. 261887; Sez. 5, n. 48768 del 07/06/2013,
Caziuc, Rv. 258669; Sez. 6, n. 49766 del 21 novembre 2012, Khelifa, Rv.
254032; Sez. 3^, n. 431 del 28/09/2011, Guerreschi, Rv. 251883). Si tratta di
una interpretazione certamente persuasiva, non risultando convincente il diverso
principio, sostenuto invero da minoritario indirizzo, per cui il limite di aumento
non inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previsto
dell’art. 81 c.p., u.c., non sarebbe applicabile quando la recidiva reiterata sia
stata ritenuta equivalente alle riconosciute attenuanti, in quanto la stessa non
sarebbe in tal caso stata ritenuta dal giudice concretamente idonea ad aggravare
la sanzione (Sez. 5, n. 9636 del 24 gennaio 2011, Ortoleva, Rv. 249513). Infatti,
proprio il bilanciamento in equivalenza della recidiva con eventuali attenuanti è
sintomo inequivocabile del suo riconoscimento ai fini della commisurazione del
trattamento sanzionatorio, sul quale incide in maniera concreta impedendo
l’effetto di decurtazione della pena riconducibile alle stesse attenuanti. Né va
obliato che nella direzione che ancora qui si indica si pongono anche le Sezioni
Unite, le quali hanno affermato che la recidiva deve ritenersi “accertata” nei suoi
presupposti (sulla base dell’esame del certificato del casellario), “ritenuta” dal
giudice ed “applicata” anche quando semplicemente svolga la funzione di
paralizzare, con il giudizio di equivalenza, l’effetto alleviatore di una circostanza
attenuante (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibe, Rv. 247838); anche in tal
caso allora, essa determina tutte le conseguenze di legge sul trattamento

3

medesimo disegno criminoso (ed in effetti la contestazione menziona distinte

sanzionatorio e dunque, nell’ipotesi di recidiva reiterata, l’aumento della pena
base nella misura fissa indicata dell’art. 99 c.p., comma 4.
4.2. Nel caso che occupa tanto implica che l’aumento avrebbe dovuto essere
non inferiore a due anni di reclusione e 9.000 euro di multa.
Va però precisato che, pur essendo state contestate una pluralità di cessioni
(dall’imputazione se ne contano non meno di cinque) e il già rammentato reato
in concorso formale, il suddetto limite minimo va riferito all’aumento complessivo
per la continuazione e non a quello applicato per ciascuno dei reati satelliti (Sez.

ben precisato da Sez. F, n. 37482 del 04/09/2008 – dep. 02/10/2008, P.M. in
proc. Rocco e altro, Rv. 241809, l’art. 81 c.p., comma 4, richiamato dall’art. 671
c.p.p., comma 2 bis, fa riferimento a “reati in concorso formale o in
continuazione con quello più grave” prevedendo che in tal caso “l’aumento della
quantità di pena” non possa essere “comunque inferiore ad un terzo della pena
stabilita per il reato più grave”, lasciando intendere, in base ad
un’interpretazione letterale, che il limite minimo debba riferirsi all’aumento
complessivo per la continuazione, come peraltro all’aumento complessivo fa
sicuramente riferimento il limite massimo (triplo della pena che dovrebbe
infliggersi per la violazione più grave) previsto in caso di concorso formale o di
reato continuato dai primi due commi dell’art. 81 cod. pen.
D’altro canto – ed anche questa é notazione già espressa nella decisione in
causa P.M. in proc. Rocco – l’istituto della continuazione è diretto ad attenuare le
conseguenze sanzionatorie della condotta penalmente illecita, secondo il
principio del favor rei che deroga all’istituto del cumulo materiale delle pene, in
forza di un giudizio per il quale la deliberazione iniziale di un unico programma
criminale rende meno grave l’atteggiamento psicologico del soggetto rispetto al
caso in cui i singoli reati siano conseguenza di più volizioni maturate
successivamente nel tempo. Se attraverso la disposizione della L. 5 dicembre
2005, n. 251, art. 5, che ha modificato l’art. 81 cod. pen. aggiungendo il comma
4, il legislatore ha indubbiamente inteso rendere ancora più incisivo il
trattamento sanzionatorio per i soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva
prevista dall’art. 99, co.4 cod. pen., l’interpretazione della norma non può
prescindere, a parere della Corte, dalle finalità, sempre riconosciute, dell’istituto
della continuazione.
Ne consegue che, lungi dal doversi replicare il limite minimo anche
nell’applicazione dell’aumento per il reato in concorso formale, nel caso di specie
deve trovare un unico aumento per la continuazione interna e per il concorso
formale, non inferiore ad un terzo della pena in concreto fissata per il reato più
grave.

2, n. 44366 del 26/11/2010 – dep. 16/12/2010, D’Ambra, Rv. 249062). Come

Ciò non é accaduto perché da una pena di anni sei di reclusione ed euro
27.000 di multa si é trascorsi ad una pena di anni sei mesi nove di reclusione ed
euro trentatremila di multa.
La sentenza impugnata va quindi annullata con rinvio al Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Imperia, per nuova determinazione del
trattamento sanzionatorio.

5. Il ricorso é infondato nel resto, nei limiti appresso specificati.

reclusione ed euro 27.000 di multa), il G.u.p. si é rifatto alle valutazioni operate
dal primo giudice; così enunciando per relationem la propria argomentazione e
sottraendosi al vizio di omessa motivazione. Il ricorrente, dal canto suo, non ha
svolto alcuna censura rispetto alla motivazione richiamata.
Tanto per la pena base. Quanto alla motivazione (realmente omessa)
relativa alle pene in aumento, il tema risulta reso privo di rilevanza
dall’accoglimento del primo motivo di ricorso, avente valore assorbente.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e
rinvia sul punto al Tribunale di Imperia. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/5/2015.

Nel motivare la decisione concernente l’entità della pena base (anni sei di

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