Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36247 del 10/06/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36247 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: D’ISA CLAUDIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COLOMBO CLAUDIO

avverso l’ordinanza

n. il 07.02.1962

n. 1669/2010 della Corte d’appello di Bologna del

7.10.2013
Visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso
Udita all’udienza pubblica del 10 giugno 2014 la relazione fatta dal
Consigliere dott. CLAUDIO D’ISA
Udito il Procuratore Generale nella persona del dott. Francesco Iacoviello che
ha concluso per il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 10/06/2014

RITENUTO IN FATTO
1.

COLOMBO Claudio ricorre per cassazione avverso l’ordinanza

indicata in epigrafe con cui la Corte d’Appello di Bologna ha dichiarato, de
plano, l’inammissibilità dell’appello da lui proposto avverso la sentenza del
GIP del Tribunale di Reggio Emilia del 23.10.2007 in ordine ai reati di cui
all’art. 73 d.P.R. 309/90 (capo a)*81 cpv. cod. pen. e 4 L. 110/75.
/
1.2 Con il primo e secondo motivo si denuncia violazione di legge )
nella specie dell’art. 178 lett. c), esponendo che anche le ordinanze

pronunziate non de plano ma nell’osservanza del principio del contraddittorio
alla stregua di quanto stabilito del 2° comma dell’art. 111 Cost.; si richiama
Cass. Pen. III sez. 22.01.2004 n. 2021. Si eccepisce, pertanto, l’erronea
applicazione degli artt. 491 e 585 c.p.p. osservandosi la violazione del diritto
di difesa anche per il mancato esercizio del diritto di depositare motivi nuovi.
Si contesta, poi, la ritenuta genericità dei motivi di appello atteso che
il difensore ha toccato due aspetti: l’an della condanna con riferimento al vizio
di motivazione della sentenza di primo grado ed il quantum della pena.

RITENUTO IN DIRITTO
2.

La sentenza va annullata limitatamente al trattamento

sanzionatorio e rigettata quanto ai motivi esposti in ricorso.
2.1 n primo motivo è manifestamente infondato’: sul punto questa
Corte

ha

affermato

(V.

fra

tutte

Sez. 6, Sentenza n. 48752

del 22/11/2011 Cc. Rv. 251565)che la dichiarazione di inammissibilità dell’appello non richiede l’osservanza delle forme prescritte dall’art. 127
cod. proc. pen., in quanto la disciplina ivi stabilita non è espressamente
richiamata dalla norma generale di cui all’art. 591, comma secondo, cod.
proc. pen., la quale si limita a disporre che il giudice adotta la pronuncia
“anche d’ufficio”.
2.2 Del tutto generici sono, poi, i motivi con cui si censura
l’impugnata ordinanza in punto di responsabilità e di quantificazione della
pena, consistendo essi nella generica esposizione della doglianza senza alcun
contenuto di effettiva critica alla decisione impugnata, essendosi fatto ricorso
a formule di stile.
2.3. Dunque il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile ma
questa Corte non può non tener conto dello ius superveniens di cui al comma
24 ter dell’art 1 del D.L. 36/2014 convertito in L. 79/2014 con cui è stato
modificato il comma V dell’art. 73 d.P.R. 309/90 attribuendo all’ipotesi ivi
Z

dichiarative della inammissibilità delle impugnazioni debbano essere

prevista la configurazione di figura autonoma di reato anziché di circostanza
attenuante speciale.
2.4 La nuova formulazione del V comma richiamato riguarda tutti i tipi
di sostanza stupefacente, senza alcuna distinzione tra droghe pesanti e
droghe leggere, e prevede la pena della reclusione da mesi sei ad anni
quattro e la multa da € 1.032 ad € 10.329, inferiore a quella prevista dal
precedente d.l. 146 del 2013 convertito in L. 10/2014 ( che già aveva
configurato l’ipotesi di cui al comma V art. 73 come fattispecie autonoma di

cinque anni), ed ancora più mite rispetto alla pena prevista dallo stesso
articolo nella formulazione (Legge Fini/Giovanardi) in vigore al momento del
fatto.
Inoltre è stato inserito il comma V bis dell’art. 73 in base al quale
“nell’ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente
articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze
stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di
applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del
codice di procedura penale, su richiesta dell’imputato e sentito il pubblico
ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione
condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e
pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste.”
2.5 Va anche ricordato che, ancor prima dell’entrata in vigore della
L- 79/2014 e successivamente all’entrata in vigore del D.L. 146/2013,
convertito in L. 10/2014, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 32 del
2014, depositata il 25.02.2014, che, per quanto qui rileva, ha dichiarato la
illegittimità costituzionale dell’art. 4 bis della L. 21.02.2006 n. 49, cioè del
testo dell’art. 73 d.P.R. 309/90 nella formulazione di cui alla predetta legge
c.d. “Fini-Giovanardi”, determinando, come dalla Corte Costituzionale
espressamente affermato, l’applicazione dell’art. 73 del predetto d.P.R.
309/90 e relative tabelle nella formulazione originaria (Legge c.d. “IervolinoVassalli”).
2.6 Sul piano intertemporale, il problema dell’individuazione della
legge più favorevole va risolto, secondo quanto costantemente affermato
dalla giurisprudenza di questa Corte, privilegiando la disposizione in concreto
complessivamente più favorevole (e non attraverso una combinazione di parti
di disposizioni diverse), e distinguendo:

A

reato, senza distinzioni tra tipi di droga, con una pena detentiva da uno a

-i fatti commessi prima dell’entrata in vigore della “Fini – Giovanardi”, da
giudicare scegliendo la legge più favorevole tra quella in vigore al momento
del fatto (ovvero tra l’originario comma 5 dell’art. 73, circostanza attenuante
ad effetto speciale articolata in distinte previsioni sanzionatorie a seconda
della tipologia “pesante” o “leggera” della sostanza trattata) ed il reato
autonomo introdotto dal d.l. 146 del 2013: senza alcuna possibilità di fare
applicazione – anche se in ipotesi più favorevole – della

lex intermedia

dichiarata incostituzionale, dal momento che “il principio di retroattività della

quanto la norma sopravvenuta sia, di per sé, costituzionalmente legittima”
(Corte cost., sent. n. 394 del 23 novembre 2006);
-i fatti commessi durante la vigenza della “Fini – Giovanardi”, in relazione ai
quali dovrà invece tenersi conto, nell’individuazione della legge più
favorevole, anche delle norme dichiarate incostituzionali,

“per il valore

assoluto del principio di irretroattività della norma meno favorevole”.
E’ in tale contesto che si colloca l’ulteriore modifica, apportata all’art.
73 comma 5 del testo unico, dalla legge n. 79: modifica, come già
evidenziato, consistita esclusivamente nella mitigazione della risposta
sanzionatoria (reclusione da sei mesi a quattro anni e multa da euro 1.032 a
euro 10.329, in luogo della reclusione da uno a cinque anni e della multa da
euro 3.000 a euro 26.000), senza alcun intervento volto a ripristinare la
distinzione tra “droghe leggere” e “droghe pesanti”, che – come già più volte
accennato – è ormai tornata in vigore per i fatti non lievi e che, nell’originaria
formulazione dell’art. 73 del testo unico, connotava anche il trattamento
sanzionatorio per i fatti di lieve entità.
In ragione di quanto esposto e dovendo trovare applicazione la
disposizione di cui all’art. 2, comma 4 codice penale, si impone
l’annullamento della sentenza con rinvio per nuovo esame limitatamente al
trattamento sanzionatorio alla Corte d’appello di Bologna.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di
Bologna per nuovo esame limitatamente al trattamento sanzionatorio.
Così deciso in Roma all’udienza del 10 giugno 2014
Il Presidente

norma penale più favorevole in tanto è destinato a trovare applicazione, in

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