Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36247 del 03/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36247 Anno 2013
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DOGALI RICCARDO N. IL 18/05/1967
avverso la sentenza n. 5810/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
09/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 03/04/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata il 9 maggio 2012 la Corte di appello di
Milano ha confermato la sentenza emessa il 4 aprile 2011 dal Giudice
dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano di condanna di Dogali
Riccardo, ritenuta la recidiva reiterata, alla pena di anni uno e mesi quattro
di reclusione per il reato previsto dall’art. 9, comma 2, della legge n. 1423
del 1956, perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza

Milano, ne violava le prescrizioni che gli imponevano il rientro nella propria
abitazione non oltre le ore 20, essendo assente dal proprio domicilio alle ore
22.05 del 14 gennaio 2006.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il
Dogali tramite il difensore di fiducia, il quale denuncia la carenza e la
contraddittorietà della motivazione per omessa valutazione della leale
condotta dell’imputato, reo confesso in appello, nonostante la rilevanza
attribuita al comportamento processuale che avrebbe imposto il
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO in DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza della censura
motivazionale proposta.
La Corte di merito, con motivazione adeguata e coerente, esente da
violazioni delle regole della logica e del diritto, ha infatti negato le
circostanze attenuanti generiche, pur avendo richiamato le dichiarazioni(
spontaneamente rese dall’imputato nell’udienza di appello con sostanziale
ammissione dell’addebito, poiché ha valorizzato il fatto che la penale
responsabilità del Dogali già emergeva con evidenza dall’attività svolta dalla
polizia giudiziaria, la quale più volte aveva suonato alla porta della sua
abitazione senza ricevere alcuna risposta e senza riscontrare alcun segno di
vita all’interno dell’appartamento, implicitamente escludendo, pertanto, che
la confessione resa denotasse “una condotta processuale improntata a
particolare lealtà”, come tale meritevole di un’attenuazione del trattamento
sanzionatorio, secondo la giurisprudenza citata dal ricorrente a sostegno del
riconoscimento delle attenuanti generiche.

l

speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, in data 3 aprile 2013.

minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

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