Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36246 del 28/05/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36246 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VIGOLO MAURIZIO N. IL 16/11/1956
avverso la sentenza n. 3914/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
17/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Ctoi1A-u-e-k kwefib:2—
che ha concluso per t ‘,,,teizmA.,,A572.sìvet h^ 44, ev boexil-5 •

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Data Udienza: 28/05/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Milano ha
parzialmente riformato la pronuncia emessa nei confronti di Vigolo Maurizio dal
Tribunale di Milano, con la quale lo stesso era stato condannato, all’esito di rito
abbreviato, alla pena di anni uno di reclusione, previo riconoscimento delle
attenuanti generiche e della attenuante di cui all’art. 62, n. 6 cod. pen., giudicate
prevalenti sulla contestata aggravante, per aver cagionato la morte del centauro
Sousa Barbosa Pedro Fernando con violazione di norme sulla circolazione

La Corte di Appello, infatti, ha ritenuto eccessiva la pena base, determinata
in anni due e mesi tre dio reclusione, e pertanto di dover ridurre la pena inflitta
(e condizionalmente sospesa) ad otto mesi di reclusione, a partire da una pena
base di anni uno e mesi sei di reclusione.

2. Ricorre avverso tale decisione il Vigolo, deducendo violazione dell’art.
606, lett. c) cod. proc. pen., lamentando la violazione delle regole sulla
competenza territoriale in particolare con riferimento al momento in cui deve
ritenersi la litispendenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile siccome manifestamente infondato.
Giova premettere che il reato risulta commesso nel territorio del Comune di
Vanzaghello il 22.6.2012 e che a seguito dell’entrata in vigore della modifica
delle circoscrizioni giudiziarie recata dall’art. 2 d.lgs. 7.9.2012, n. 155 e
dell’Allegato 1 alla stessa, avvenuta, per effetto dell’art. 11, co. 2 del citato
decreto, il 13.9.2013, il predetto Comune, sino a tale data sotto la giurisdizione
del Tribunale di Milano, é stato ricondotto alla competenza territoriale del
Tribunale di Busto Arsizio.
L’art. 9 del citato d.lgs. n. 155 in origine contemplava una disposizione
transitoria concernente i soli casi di soppressione di uffici (art. 1 del d.lgs.); con
il d.lgs. 14.2.2014, n. 14, sono stati inseriti in tale articolo i commi 2-bis e 2ter,
in forza dei quali – per quel che qui interessa – anche per i casi di nuova
definizione, mediante attribuzione di porzioni di territorio, dell’assetto
territoriale dei circondari dei tribunali diversi da quelli di cui all’articolo 1 le
modifiche delle circoscrizioni non determina effetti sulla competenza per i
procedimenti civili e penali pendenti alla data di efficacia di cui all’articolo 11,
comma 2; precisa la norma che “i procedimenti penali si considerano
pendenti dal momento in cui la notizia di reato è acquisita o é pervenuta agli
uffici del pubblico ministero”.

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stradale mentre era alla guida di un’autovettura.

La Corte di Appello ha fatto quindi corretta applicazione delle norme che
disciplinano la fattispecie, risultando dalla sentenza di primo grado che il decreto
a giudizio venne emesso il 27.6.2013, sicché certamente anteriore anche a tale
data era stata l’acquisizione della notizia di reato. E’ pur vero che la Corte
distrettuale ha evocato precedenti giurisprudenziali che, siccome risalenti al 2005
e al 2001, si rifanno alla previsione dell’art. 10 d.Ig. n. 491/1999. Ma ciò non ha
precluso alla stessa di richiamare anche la più recente e pertinente pronuncia di
questa Corte, per la quale ai fini della applicazione delle disposizioni introdotte

circoscrizioni giudiziarie, si considerano già “pendenti”, con conseguente
radicamento della competenza per territorio, i procedimenti penali relativi a
notizie di reato acquisite o pervenute ai competenti uffici del pubblico ministero
entro il 13 settembre 2013, data di efficacia del D.Lgs. n. 155 del 2012, come
chiarito dalla disposizione interpretativa contenuta nell’art. 8 del D.Lgs. 19
febbraio 2014, n. 14. Peraltro, si tratta di un precedente definito affermandosi la
della competenza del tribunale costituente sede principale del circondario, perché
tale al momento della ricezione della notizia di reato, anche se il Comune nel
quale erano stati commessi i fatti, per effetto del D.Lgs. n. 155 del 2012, e con
decorrenza dalla data della sua entrata in vigore, era stato poi compreso nel
circondario di altro tribunale (Sez. 1, n. 41757 del 16/09/2014 – dep.
07/10/2014, Confl. comp. in proc. c/ Ignoti, Rv. 260934).
A fronte di un chiaro quadro normativo e della motivazione addotta dalla
Corte di Appello il ricorso formula asserzioni palesemente destituite di
fondamento, rappresentate dalla mera negazione del dato normativo e della sua
applicazione giurisprudenziale, assumendo che la litispendenza deve essere
individuata in corrispondenza del momento di apertura del dibattimento.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore
della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla
determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/5/2015.

con i decreti legislativi nn. 155 e 156 del 2012 in materia di revisione delle

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