Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36245 del 28/05/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36245 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI MARZIO ANNA N. IL 24/03/1968
avverso la sentenza n. 460/2012 CORTE APPELLO di POTENZA, del
16/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE
Udito il Procuratore generale in persona del Dott. ,otir,4-t4
che ha concluso per x-P Ize -e

Udito, per la p e civile, l’Avv
Uditi dif sor Avv.

Data Udienza: 28/05/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Matera ha
riformato la pronuncia di assoluzione per insussistenza del fatto emessa nei
confronti di Di Marzio Anna dal Giudice dell’udienza preliminare presso il
Tribunale di

Matera, che all’esito di rito abbreviato l’aveva giudicata non

colpevole della morte di Stella Tataranni, passeggera dell’autovettura condotta
dalla prevenuta allorquando questa perse il controllo della propria autovettura,
che andò a collidere contro un albero. Nel divenire del sinistro entrambe le

riportò gravissime lesioni che ne cagionarono la morte il giorno stesso.

2. Secondo la contestazione elevata dall’accusa, nell’impegnare alla guida di
una Ford Fiesta una curva sinistrorsa della S.P. n. 8 Grassano-Matera, la Di
Marzio perdeva il controllo del veicolo a causa dell’eccessiva velocità e dopo aver
invaso l’opposta corsia di marcia andava dapprima ad urtare un albero che era
collocato sul limitare della strada, quindi compiva due rotazioni in senso
antiorario e si arrestava in una cunetta a sinistra della carreggiata. Le due
donne, che non indossavano le cinture di sicurezza,

venivano proiettate

all’esterno del veicolo nella fase di movimento incontrollato del veicolo e la
Tataranni riportava lesioni che ne cagionavano la morte.
Per il giudice di primo grado alla conducente del veicolo non poteva essere
elevato alcun addebito, per non essere rinvenibili a suo carico profili di colpa
causalmente efficienti.

3. La Corte di Appello, per contro, in accoglimento dell’appello proposto dal
P.G., ha ritenuto che il Giudice dell’udienza preliminare, nel concludere nel senso
dianzi indicato, avesse omesso di prendere in considerazione il profilo di colpa
specifica evidenziato già nel capo di imputazione, rappresentato dall’aver omesso
la Di Marzio di esigere che la passeggera indossasse le cinture di sicurezza. Ad
avviso dei giudici distrettuali, poiché la Tataranni era stata sbalzata all’esterno
dell’autovettura a seguito della collisione di questa con l’albero, tenuto conto
altresì dello stato in cui erano state rinvenute le cinture di sicurezza, alla Di
Marzio doveva essere attribuita la responsabilità della morte della passeggera in
quanto non aveva esatto che questa indossasse la cintura di sicurezza, giacché
era anche in ragione dell’omesso utilizzo del dispositivo che la donna era stata
proiettata all’esterno del veicolo.

4. Propone ricorso per cassazione la Di Marzio, a mezzo del difensore Avv.
Nicola Cea, articolando due motivi.

occupanti del veicolo vennero proiettate all’esterno di questo e la Tataranni

Con il primo lamenta vizio motivazionale in riferimento al travisamento delle
dichiarazioni dei testi Albuino Cesca e Bruno Sacco; il primo aveva riferito di aver
visto i corpi essere sbalzati dall’autovettura non in concomitanza con l’urto con
l’albero ma successivamente, a seguito del movimento rotatorio del veicolo; il
secondo, in qualità di consulente tecnico, aveva espresso il convincimento che i
corpi fossero stati proiettati solo con il movimento di rotazione. La Corte di
Appello ha invece assunto tali contributi come affermativi della proiezione dei
corpi in conseguenza dell’urto con l’albero, traendone l’errata conclusione del

Con il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc.
pen. per aver confermato la condanna dell’imputata nonostante il mancato
attingimento di quel livello di certezza necessario a ritenere assolto dall’accusa
l’onere probatorio sulla medesima gravante. La Corte di Appello individua
elementi a sostegno dell’ipotesi accusatoria insufficienti a superare la razionalità
della ricostruzione alternativa – ci si riferisce alla natura delle lesioni riportate
dalla vittima e alla posizione delle cinture nel tempo successivo al sinistro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Il ricorso é infondato.
5.1. In relazione al primo motivo di ricorso giova rammentare che
costituisce vizio denunciabile in cassazione la contraddittorietà della motivazione
risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del
processo indicati nei motivi di gravame e, pertanto, l’errore cosiddetto
revocatorio che cadendo sul significante e non sul significato della prova si
traduce nell’utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione
di quanto riportato dall’atto istruttorio (Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011 – dep.
11/05/2011, Carone, Rv. 250168). Concorre a definire ancor più nitidamente il
concetto in esame la precisazione per la quale il vizio di travisamento della prova
dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto
definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile
difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che
il giudice ne abbia inopinatamente tratto; sicché è da escludere che integri il
suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio
della dichiarazione medesima (in tal senso Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 – dep.
27/02/2013, Maggio, Rv. 255087). Deve comunque trattarsi di un errore idoneo
a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione
per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 1, n.
24667 del 15/06/2007 – dep. 21/06/2007, Musumeci, Rv. 237207).
Va dato atto alla ricorrente che la Corte di Appello ha attribuito al Cesca
l’affermazione di una stretta consequenzialità tra l’impatto del veicolo con

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mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.

l’albero posto lungo la strada e la proiezione dei corpi fuori dell’abitacolo,
laddove le dichiarazioni da questi rese – allegate dall’esponente al ricorso, che
quindi é autosufficiente – sono, nel passaggio che qui rileva, del seguente
tenore: “… la macchina ha roteato e lì secondo me prima é uscita la figlia e poi la
madre …”.

Per contro, non é ravvisabile alcun travisamento della prova in

relazione alle dichiarazioni del Sacco, non risultando un errore sul significante
bensì, secondo la prospettazione dell’esponente medesimo, una non corretta
valutazione del significato di quelle.

auspicherebbe l’esponente, il quale fa perno anche su quello per dare corpo
all’ipotesi che le cinture di sicurezza fossero state indossate dalle occupanti del
veicolo.
La Corte di Appello, infatti, ha ritenuto accertato che quei dispositivi di
sicurezza non fossero stati utilizzati in ragione della circostanza che le stesse
erano state rinvenute, appena dopo il sinistro, “in posizione inattiva e prive di
segni denotanti un traumatico collasso o un’apprezzabile anomalia”,

come

documentato dalle fotografie formate dalla P.G. Sicchè, l’ipotesi che le due donne
fossero state sbalzate dal veicolo nella fase di rotazione dello stesso a causa
della apertura delle cinture di sicurezza provocata dall’urto con l’albero é
puramente congetturale e la sua prospettazione, lungi dal mettere a nudo una
manifesta illogicità della motivazione impugnata, finisce per rappresentare la
sollecitazione ad un diverso accertamento di merito, precluso a questa Corte.
Pertanto, risulta infondato anche il rilievo che chiama in causa gli artt. 192
e 533 cod. proc. pen. In tema di violazione di legge processuale, la
giurisprudenza di questa Corte è nel senso della rilevanza delle sole violazioni
che risultino sanzionate. Non è ammissibile, dunque, il motivo di ricorso in cui si
deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., per un preteso non corretto
utilizzo delle regole di giudizio da esso espresse.
La prospettiva dalla quale, in sede di giudizio di legittimità, può guardarsi
all’art. 192 cod. proc. pen. è quella del vizio motivazionale. Ciò significa che va
eseguito il controllo sul rispetto, da parte del giudice di merito, dei criteri dettati
in materia di valutazione delle prove dall’art. 192 cod. proc. pen.; controllo
seguito con il ricorso ai consueti parametri della completezza, della correttezza e
della logicità del discorso motivazionale.
La motivazione con la quale la Corte distrettuale é pervenuta ad affermare
che la Di Marzio era venuta meno all’obbligo giuridico di esigere che la
passeggera del veicolo da lei condotto indossasse la cintura di sicurezza sfugge
alle censure di contraddittorietà e di manifesta illogicità.

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5.2. Tuttavia, dal rinvenuto errore non é possibile trarre le conseguenze che

6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata
al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/5/2015.

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