Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36245 del 03/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36245 Anno 2013
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ASTONE DAVID N. IL 17/09/1981
avverso la sentenza n. 3270/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
02/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 03/04/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata il 2 aprile 2012 la Corte di appello di
Milano, in parziale riforma della sentenza emessa il 4 aprile 2011 dal
Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Voghera, all’esito di
giudizio abbreviato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche
equivalenti alla contestata recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale,

reato previsto dall’art. 9, comma 2, della legge n. 1423 del 1956, perché,
sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica
sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di Varzì, se ne allontanava
recandosi nel diverso comune di Sesto San Giovanni, presso l’abitazione del
proprio padre, il 4 gennaio 2007.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’Astone personalmente, il quale, con due motivi, denuncia la violazione di
legge e il vizio della motivazione con riguardo all’art. 533 cod. proc. pen.,
poiché la sua responsabilità non sarebbe stata affermata al di là di ogni
ragionevole dubbio; e con riguardo agli artt. 62 bis, 99 e 133 cod. pen., non
essendo stata giustificata l’applicazione della recidiva non obbligatoria,
atteso il modestissimo disvalore del fatto contestatogli nel presente
processo.

CONSIDERATO in DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza di entrambe
le censure.
La Corte di merito, con motivazione adeguata e coerente, esente da
violazioni delle regole della logica e del diritto, ha considerato che l’Astone
aveva preventivamente comunicato all’autorità di polizia il suo
allontanamento dal comune di soggiorno obbligato, in Varzì, per rientrare
nella casa paterna, in Sesto San Giovanni, a causa di gravi tensioni con la
convivente e i familiari di lei, residenti nel comune di Varzì.
Tale previa comunicazione, tuttavia, in mancanza della necessaria
autorizzazione dell’Autorità al cambiamento del comune di soggiorno
obbligato non era sufficiente ad escludere il dolo generico del reato
contestato, tanto più che lo stesso Astone, come evidenziato dalla Corte di
merito, solo due mesi prima, per spostare il comune di residenza da Sesto
San Giovanni a Varzì, presso la sua compagna, aveva richiesto e
i

ha ridotto la pena inflitta ad Astone David a mesi otto di reclusione per il

regolarmente atteso la necessaria autorizzazione del Tribunale, sezione
misure di prevenzione, disposta con provvedimento comunicatogli il 18
novembre 2006.
Il trattamento sanzionatorio, poi, è stato riformato a favore dell’Astone
in accoglimento del secondo motivo di appello, col quale era stato richiesto
solo il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di
equivalenza alla contestata aggravante della recidiva reiterata, e non anche

sicché sono palesemente insussistenti la violazione di legge e il difetto di
motivazione, denunciati al riguardo dal ricorrente, essendosi il giudice di
appello correttamente attenuto al devolutum.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, in data 3 aprile 2013.

l’esclusione di quest’ultima, come invece indicato nel ricorso a questa Corte,

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