Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36244 del 28/05/2015
Penale Sent. Sez. 4 Num. 36244 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DOVERE SALVATORE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GIORGI MATTEO N. IL 16/02/1981
avverso la sentenza n. 41/2012 GIUDICE DI PACE di SAN MINIATO,
del 20/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
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Udito, per parte civile, l’Avv
Udit i dife or Avv.
Data Udienza: 28/05/2015
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di Pace di San Miniato ha
giudicato Giorgi Matteo colpevole di aver cagionato a Vincenzo Sansone lesioni
personali gravi, con condotta colposa tenuta mentre era alla guida di
un’autovettura, e lo ha condannato alla pena di euro duecento di multa.
Avverso tale pronuncia il Giorgi ha personalmente proposto ricorso per
cassazione.
Nelle more del presente giudizio é tuttavia intervenuta remissione della
verbale di remissione di querela redatto dai CC. della Stazione San Romano di
Monopoli di Val d’Arno il 14.12.2014, nel quale si riporta la dichiarazione resa da
Sansone Vincenzo, nato il 17.7.1966, di voler rimettere la querela sporta contro
il Giorgi il 6.3.2008; ed altresì dal verbale redatto dai Cc. della Stazione di
Castelfranco di Sotto il 23 dicembre 2014, nel quale si attesta che il Giorgi ha
dichiarato di accettare la remissione della querela in parola.
Ne consegue che, risultando estinto il reato ai sensi dell’art. 152 cod. pen.,
la sentenza impugnata deve essere annullata per estinzione del reato.
Il querelato va condannato al pagamento delle spese processuali, non
essendo diversamente previsto dall’atto di remissione (art. 340, co. 4 cod. proc.
pen.).
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per
remissione di querela e condanna il querelato al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/5/2015.
querela, seguita dall’accettazione da parte del querelato, come documentato dal