Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36244 del 03/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 36244 Anno 2013
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

Data Udienza: 03/04/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ALLUSHI SHPENDI N. IL 08/06/1974
avverso la sentenza n. 662/2012 TRIBUNALE di SANTA MARIA
CAPUA VETERE, del 16/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZE!;

c1(

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza pronunciata il 16 marzo 2012, ai sensi dell’art. 444 cod.
proc. pen., il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha applicato ad Allushi
Shpendi, cittadino albanese, la pena di mesi sei di reclusione,
condizionalmente sospesa, per il reato previsto dall’art. 13, comma 13 bis,
d.lgs. n. 286 del 1998, con successive modifiche, accertato in Sparanise il

stato espulso con accompagnamento alla frontiera il 1° marzo 2012.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso a questa Corte di
cassazione l’Allushi tramite il difensore, il quale deduce la violazione di
legge e il vizio di motivazione, in relazione all’art. 129 cod. proc. pen. e
all’entità della pena: il Tribunale, in particolare, avrebbe ignorato il
certificato di matrimonio prodotto dall’imputato attestante il suo matrimonio
con cittadina italiana e il suo rientro in Italia per stare con la propria
famiglia, con la conseguenza che il giudice avrebbe dovuto disapplicare
l’ordine di espulsione ovvero indicare le ragioni contrarie a tale esito.

CONSIDERATO in DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che l’applicazione della pena su richiesta delle parti è un
meccanismo processuale in virtù del quale l’imputato ed il pubblico
ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta
contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le
stesse e sull’entità della pena. Da parte sua il giudice ha il potere-dovere di
controllare l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della
pena richiesta e di applicarla, dopo aver accertato che non emerga in modo
evidente una delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 cod. proc.
pen.
Ne consegue che -una volta ottenuta l’applicazione di una determinata
pena ex art. 444 cod. proc. pen.- l’imputato non può rimettere in
discussione profili oggettivi o soggettivi della fattispecie, perché essi sono
coperti dal patteggiamento.
Tanto premesso, la Corte osserva che i motivi di ricorso sono
manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell’applicare la pena
concordata, si è, da un lato, adeguato a quanto contenuto nell’accordo
intervenuto fra le parti, apprezzando la congruità della pena pattuita; e,
dall’altro, ha escluso la sussistenza dei presupposti di cui all’art.129 cod.
1

15 marzo 2012, avendo fatto rientro nel territorio dello Stato dopo essere

proc. pen., alla stregua degli atti acquisiti e indicati in sentenza, tra cui non
è compreso l’asserito certificato di matrimonio che non risulta documentato
e, neppure, dedotto nel giudizio di merito.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento
in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, appare
pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni,
secondo la costante giurisprudenza di legittimità (si vedano, tra le altre,

191134 e 191135; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, dep. 18/10/1995,
Serafino, Rv. 202270; Sez. U, n. 11493 del 24/06/1998, dep. 03/11/1998,
Verga, Rv. 211468).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria, che si stima equo determinare in euro
millecinquecento.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente e al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.500,00 in
favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, in data 3 aprile 2013.

Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992, dep. 15/05/1992, Di Benedetto, Rv.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA