Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36243 del 28/05/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36243 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GOTTARDO LORENZA N. IL 29/03/1977
avverso la sentenza n. 1759/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
17/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. (… tt)4A,ciAR ■ •tt2irt.t/
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che ha concluso per 3 (v;

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Data Udienza: 28/05/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Milano ha
confermato quella emessa dal Tribunale del medesimo capoluogo, con la quale
Gottardo Lorenza era stata giudicata responsabile della morte di Luca Fava,
cagionata per colpa mentre procedeva alla guida della propria autovettura.
Secondo la ricostruzione operata nei gradi di merito poco prima delle ore
17,50 del 20.11.2010 la Gottardo ed il Fava, dopo aver avuto un diverbio si
separavano e la donna si metteva alla guida della Fiat 500 dalla quale era

Fontanelli e via Casarsa la donna incontrava il Fava a piedi che le si accostava
sul lato destro del veicolo, all’altezza del sedile del passeggero e, mentre la
donna proseguiva la marcia mantenendo una velocità contenuta, l’uomo ‘si
attaccava’ alla vettura impugnando la maniglia della stessa per aprire la portiera
sino a quando, anche per una sterzata a sinistra compiuta dalla Gottardo, questa
si staccava e l’uomo cascava al suolo, riportando un trauma encefalico che lo
conduceva a morte il 7.12.2010.
Alla Gottardo é stato rimproverato di non aver arrestato la marcia
dell’autovettura mentre il Fava rimaneva attaccato alla maniglia della stessa e
così di aver determinato, anche con la sterzata a sinistra, la rottura della
predetta maniglia e la caduta al suolo del Fava.

2. Ricorre per cassazione l’imputata, con atto sottoscritto dai difensori, avv.
Giuseppe Fornari e Claudia Iacopino.
2.1. Con un primo motivo deduce vizio motivazionale per aver la Corte di
Appello affermato esser stata accertata una circostanza all’inverso rimasta
incerta, ovvero che il Fava si era attaccato alla maniglia del veicolo e che era
rimasto in tal stato per un pur breve periodo; ad avviso dell’esponente gli
elementi acquisiti al giudizio non permettono di risolvere il dubbio che il Fava
avesse corso accanto al veicolo per poi improvvisamente tentare di aprirlo e che
la Gottardo non avesse avuto la consapevolezza che il Fava fosse attaccato alla
vettura. La Corte di Appello, al fine di affermare la certezza del quadro fattuale,
ha estrapolato dal contesto talune delle affermazioni fatte dai testi e ritenuto
apoditticamente la adeguatezza degli elementi indiziari disponibili.
Ancora, la ricorrente critica l’argomentazione utilizzata dalla Corte di Appello
per ribadire l’ipotesi ricostruttiva che, sulla scorta delle conclusioni del perito
Sillo, vuole che la maniglia si sia rotta per lo spostamento dell’auto a sinistra.
L’esponente rinviene, nella motivazione resa sul punto, sostanzialmente una
tautologia, perché si afferma l’esecuzione dello spostamento del veicolo sulla

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appena disceso il compagno, riprendendo la marcia da sola; all’incrocio tra via

base della forza meccanica necessaria a rompere la maniglia in forza del fatto
che la rottura era avvenuta per lo spostamento a sinistra.
Rilevato che il perito si era fondato solo sulle testimonianze acquisite,
l’esponente critica la valutazione che di tali dichiarazioni ha fatto la Corte
distrettuale, asserendo che non sussiste prova di una sterzata a sinistra da parte
della Gottardo prima della caduta del Fava e che anzi numerosi indizi depongono
per l’esecuzione di tale manovra solo dopo tale caduta.
Lamenta, ancora, il giudizio di irrilevanza di eventuali ulteriori accertamenti,

dell’accaduto tutt’altro che certa.
Conclude rimarcando che la pronuncia di condanna é stata emessa pur in
assenza dei presupposti di cui all’art. 192, co. 2 cod. proc. pen.
2.2. Con un secondo motivo si lamenta che sia stata ritenuta la violazione
dell’art. 140 Cod. str. nonostante la condotta di guida della Gottardo non abbia
recato alcun tipo di intralcio alla circolazione. Afferma che se anche si ritenesse
la condotta colposa dell’imputata, essa non dimostrerebbe la sua efficienza
causale rispetto all’evento, rappresentando la rottura della maniglia della
portiera una causa imprevedibile e sopravvenuta da sola sufficiente a produrre
l’evento, secondo la previsione dell’art. 41, co. 2 cod. pen.
Inoltre, contesta che possa affermarsi che l’imputata, al buio e sotto la
pioggia, si fosse accorta che il Fava era aggrappato alla maniglia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato, nei termini di seguito precisati.
3.1. In primo luogo va rilevato come la ricorrente, al di là delle espressioni
lessicali prescelte, svolga una insistita critica alla valutazione delle prove fatte
dai giudici di merito (giacchè il giudizio della Corte di Appello coincide con quello
del primo giudice), lamentando che essa sia stata ritenuta idonea a ricostruire in
termini di certezza un quadro fattuale (rectius: due specifiche circostanze
dell’accaduto) che per l’esponente doveva essere apprezzato diversamente;
ovvero incerto e quindi inidoneo a fondare una pronuncia di condanna ‘oltre ogni
ragionevole dubbio’.
Sicchè, non risulta ultroneo rammentare, da un verso, che compito di questa
Corte non è quello di ripetere l’esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì
quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di
legittimità, l’incompiutezza strutturale della motivazione della Corte di merito;
incompiutezza che derivi dalla presenza di argomenti viziati da evidenti errori di
applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso
della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e
insormontabili incongruenze tra loro ovvero dal non aver il decidente tenuto

atteso che questo é stato pronunciato sulla scorta di una ricostruzione

presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell’equilibrio della decisione
impugnata, oppure dall’aver assunto dati inconciliabili con “atti del processo”,
specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza
esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero
ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità cosi da
vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Cass. Sez. 2,
n. 13994 del 23/03/2006, P.M. in proc. Napoli, Rv. 233460; Cass. Sez. 1, n.
20370 del 20/04/2006, Simonetti ed altri, Rv. 233778; Cass. Sez. 2, n. 19584

26/09/2006, imp. Moschetti ed altri, Rv. 234989).
Per altro verso, pure merita menzione il principio giurisprudenziale per il
quale é inammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell’art.
192 cod. proc. pen. la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata, atteso
che il vizio di motivazione non può essere utilizzato sino a ricomprendere ogni
omissione o errore che concerna l’analisi di determinati e specifici elementi
probatori (Sez. 3, Sentenza n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567), né per
censurare l’omessa o erronea valutazione di ogni elemento di prova acquisito o
acquisibile, in una prospettiva atomistica ed indipendentemente da un raffronto
con il complessivo quadro istruttorio, in quanto i limiti all’ammissibilità delle
doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma
primo, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo
di cui all’art. 606, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., nella parte in cui
consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di
nullità (Sez. 6, Sentenza n. 45249 del 08/11/2012, Cimini e altri, Rv. 254274).
La prospettiva dalla quale, in sede di giudizio di legittimità, può quindi
guardarsi all’art. 192 cod. proc. pen. è quella del vizio motivazionale. Ciò
significa che va eseguito il controllo sul rispetto, da parte del giudice di merito,
dei criteri dettati in materia di valutazione delle prove dall’art. 192 cod. proc.
pen.; controllo seguito con il ricorso ai consueti parametri della completezza,
della correttezza e della logicità del discorso motivazionale (Sez. 6, Sentenza n.
20474 del 15/11/2002, Caracciolo, Rv. 225245).
3.2. Tenendo presente tali premesse va risolutivamente considerato che, a
differenza di quanto espresso dall’esponente, la ricostruzione dell’accaduto nel
segmento ‘sterzata – rottura della maniglia – caduta” non si fonda soltanto e
neppure prevalentemente sul dato testimoniale, sulla cui insufficienza si
intrattiene il ricorso, ma sull’accertamento tecnico esperito, le cui basi il
ricorrente non ha in alcun modo posto in discussione. L’esperto Sillo é infatti
pervenuto alla conclusione che la rottura della maniglia fosse stata determinata
da tre convergenti componenti (una forza dall’alto verso il basso, impressa dal

del 05/05/2006, Capri ed altri, Rv. 233775; Cass. Sez. 6, n. 38698 del

Fava medesimo, una trazione all’indietro e la sterzata a sinistra del veicolo) sulla
scorta del “tipo di deformazione dell’attacco della maniglia in metallo risultante
dal distacco dell’impugnatura”; pertanto é dal tipo di danno che si é dedotto che
la rottura si era verificata con una direzione di spostamento verso destra, e
quindi per la presenza di una forza in senso opposto che poteva essere
provocata solo dall’andamento dell’auto (pg. 16 e s. della sentenza del Tribunale
e 14 della pronuncia qui impugnata).
Il dato testimoniale, quindi, nell’architettura motivazionale della sentenza

quanto la stessa non può indagare, ovvero che la maniglia fu mantenuta dalla
mano del Fava per una certa durata e non istantaneamente; conclusione
tutt’altro che tacciabile di manifesta illogicità o di capzioso ancoraggio a brani
scelti delle testimonianze, giacchè neppure l’esponente dubita che quanto
valorizzato dalla Corte di Appello sia stato effettivamente riferito; mentre le
dichiarazioni degli ulteriori testi non appaiono aver alcun rilievo sul tema
semplicemente perché, a differenza della Netto e del Catizzone, provengono da
chi non ebbe la diretta percezione della fase cruciale dell’accaduto.
Alcuna tautologia, quindi, può rinvenirsi nella motivazione della Corte di
Appello, che dopo aver scritto quanto criticato dagli esponenti richiama
espressamente la dichiarazione del Sillo nella parte in cui indica quale elemento
cardine della ricostruzione il tipo di rottura della maniglia.
Alquanto singolare é poi la censura alla Corte di Appello per non aver
convenuto sulla necessità di svolgere ulteriori approfondimenti; la critica, infatti,
assume a base un dato che appartiene a chi la formula (incertezza del quadro
probatorio) e non alla Corte di Appello, che quindi non si vede in ragione di quale
presupposto avrebbe dovuto disporre l’integrazione istruttoria.
3.3. Il comma 1 dell’art. 140 Cod. str. dispone che “Gli utenti della strada
devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la
circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”.
Si tratta di un principio, come si esprime la rubrica dell’articoloo i dal quale si
ricavano regole cautelari, il cui concreto contenuto va determinato innanzitutto
da colui che é tenuto ad osservarla, alla luce delle circostanze del caso, quando
non trovino puntuale descrizione nelle ulteriori norme del Titolo V del Cod. str.,
secondo l’espressa previsione del secondo comma dell’art. 140.
Già il Tribunale aveva affermato che il comportamento della Gottardo
contravvenne alle regole di comune diligenza, prudenza e perizia; regole che
entrano a far parte della specifica disciplina della circolazione stradale attraverso
il menzionato art. 140 Cod. str. Il comportamento colposo fu quindi quello di non
arrestare immediatamente la marcia come imponeva la situazione di evidente

impugnata, non fa che corroborare l’analisi scientifica, aggiungendo ad essa

pericolosità per il pedone Fava – percepibile e percepita dall’automobilista – che
si era venuta a determinare anche per l’imprudente condotta di quest’ultimo (cfr.
pg . 30 e ss.). Tali affermazioni sono state ribadite dalla Corte di Appello (cfr. pg .
18), che quindi ha puntualmente descritto i tratti della condotta antidoverosa
tenuta dalla Gottardo.
L’obiezione mossa dall’esponente a tal riguardo muove da una accezione di
‘intralcio alla circolazione’ implicitamente riduttiva e che non considera la precisa
esplicazione fatta dai giudici di merito di quale tipo di pericolo per la circolazione

é solo quello che coinvolge altri veicoli ma anche quello che concerne ulteriori e
diverse tipologie di utenti della strada, quali i pedoni; tal’era, nello specifico, il
Fava.
3.4. Prima di pervenire all’affermazione del nesso causale tra la condotta
colposa della Gottardo e l’evento i giudici di merito hanno accertato l’esistenza
del nesso di causalità materiale, secondo quanto dianzi rammentato; quindi,
conformemente ai principi più volte formulati da questa Corte in tema di
causalità della colpa, hanno verificato che l’evento prodottosi costituisse
concretizzazione del rischio traguardato dalla norma cautelare violata e che la
condotta alternativa lecita sarebbe valsa ad evitare la caduta del Fava e le
conseguenti letali lesioni al capo.
Rispetto a tanto l’esponente asserisce che la rottura della maniglia della
portiera della vettura costituisce causa sopravvenuta da sola sufficiente a
determinare l’evento perché “non si é raggiunta la prova di una sterzata
determinante … il distacco della manopola non ha trovato alcuna spiegazione”. Si
tratta di affermazioni negate dall’accertamento processuale e che privano di
correlazione con la sentenza impugnata la critica ad essa mossa. Che la rottura
della maniglia sia un fattore eccezionale, tale da elidere il nesso di
condizionamento tra la condotta della Gottardo e l’evento, é stato escluso dai
giudici di merito con motivazione non manifestamente illogica, potendo ritenersi
che non sia evenienza eccezionale il cedimento strutturale di una componente
dell’autovettura sottoposto a plurime sollecitazioni meccaniche.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata
al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/5/2015.

stradale si sia venuto a determinare. L’intralcio o il pericolo alla circolazione non

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