Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36243 del 03/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36243 Anno 2013
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ARSI’ LUCIANO N. IL 24/12/1974
avverso la sentenza n. 2599/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
23/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;
Data Udienza: 03/04/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza pronunciata il 23 aprile 2012 la Corte di appello di
Genova ha confermato la sentenza emessa il 4 maggio 2011 dal Tribunale
di Sanremo, sezione distaccata di Ventimiglia, all’esito di giudizio
abbreviato, con la quale Arsì Luciano era stato condannato alla pena di mesi
quattro di arresto per il reato previsto dall’art. 9 della legge n. 1423 del
1956, perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza
decreto del Tribunale di Imperia del 22/02/2006, usciva dalla propria
abitazione in orari non consentiti; in Ventimiglia il 30 giugno 2007.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato tramite il difensore, il quale, con unico motivo, denuncia il vizio
della motivazione per omessa concessione delle circostanze attenuanti
generiche sulla base di una errata interpretazione della doglianza formulata
al riguardo dall’appellante.
CONSIDERATO in DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo
proposto.
La necessaria integrazione delle motivazioni delle sentenze del doppio
grado del giudizio giustifica congruamente le negate attenuanti generiche,
sia con riguardo ai numerosi e gravi precedenti penali dell’imputato,
sottolineati dal primo giudice, sia con riguardo all’unicità della violazione
contestata in questo processo, della quale il giudice di appello ha
evidenziato la gravità, poiché l’Arsì, tenuto a rincasare entro le ore 21, dopo
essere stato sorpreso alle 21,35 al bar e invitato a rientrare
immediatamente a casa, non aveva ottemperato all’intimazione e aveva
protratto la sua permanenza fuori dell’abitazione almeno fino alle successive
ore 23, come da successivo controllo dei verbalizzanti.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità, che preclude la rilevanza della
prescrizione del reato compiutasi solo dopo la pronuncia della sentenza
impugnata (conforme: Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 21/12/2000, De
Luca, Rv. 217266), consegue, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in
i
eir
speciale di pubblica sicurezza, in violazione delle prescrizioni impostegli con
mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche la
condanna al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il minimo ed il
massimo previsti, in euro mille.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, in data 3 aprile 2013.
P. Q. M.