Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36242 del 28/05/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36242 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AMATO ANTONIO N. IL 28/11/1961
avverso la sentenza n. 68/2013 TRIBUNALE di MESSINA, del
10/02/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ev_Prl,r,9-sk
i’itc4z)
che ha concluso per ,o’

Udito, per la

e civile, l’Avv

Udit i difjjfTAvv.

Data Udienza: 28/05/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe I! Tribunale di Messina ha confermato
la pronuncia emessa dal Giudice di Pace di Messina con la quale Amato Antonio é
stato giudicato colpevole di aver cagionato a Salvatore Tindaro Trimarchi lesioni
personali lievi, con condotta colposa consistita nell’omettere – in qualità di
dirigente comunale preposto al competente servizio – di manutenere un tombino
di raccolta delle acque piovane posizionato su un marciapiede di via Cesare
Battisti, in Messina, nel quale, a causa di una rottura della copertura, il Trimarchi

2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l’imputato a mezzo del
difensore di fiducia, avv. Giovanna Saija.
2.1. Con un primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt.
187, co. 1 e 192, co. 1 e 2 cod. proc. pen. e vizio motivazionale.
Rileva il ricorrente che il Tribunale non ha tenuto conto del comportamento
negligente della persona offesa e non ha accertato l’esistenza di una oggettiva
insidia non potendosi spingere la difesa degli interessi degli utenti della strada
sino al punto di escludere il principio di auto-responsabilità della vittima. Inoltre,
il Tribunale ha ritenuto l’attendibilità della persona offesa senza rilevare che la
medesima si é costituita parte civile e che quindi le sue dichiarazioni
necessitavano di riscontri; riscontri che non possono essere colti né nel verbale
di accertamento dei vigili urbani né nella affermata compatibilità delle lesioni
riportate dal Trimarchi.
2.2. Con un secondo motivo si lamenta violazione degli artt. 40, co. 2, 45
cod. pen. in relazione all’art. 169 d.lgs. n. 67 del 18.8.2000 nonché mancanza di
motivazione.
Il Tribunale é pervenuto alla decisione senza verificare la possibilità giuridica
dell’imputato di provvedere all’adozione delle opportune cautele, in relazione alla
titolarità delle necessarie risorse economiche per lo svolgimento delle funzioni
assegnategli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato, nei termini di seguito precisati.
3.1. L’intero sviluppo delle argomentazioni del ricorrente appare
attraversato da un limite intrinseco, quello dell’astrattezza, nel senso della
posizione di asserzioni che, pur valevoli in linea di principio, appaiono
prescindere dal concreto contenuto della sentenza impugnata e dalle circostanze
in essa affermate.
Sembra opportuno prendere le mosse dalla censura che si indirizza al
giudizio di attendibilità della persona offesa. E’ certamente vero che quando

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affondava con il piede destro, cadendo quindi al suolo.

questa si costituisce parte civile mostra di avere specifico interesse
all’affermazione di responsabilità dell’imputato e che tanto si riflette in un onere
rafforzato di prudente valutazione da parte del giudice. Ma nel caso di specie tale
accorta ponderazione é stata compiuta dal Tribunale, il quale ha evidenziato che
non risultano elementi che mettano in discussione l’attendibilità del Trimarchi;
che la querela esponeva i fatti con linearità e precisione; che dal verbale della
Polizia Municipale si evinceva la presenza sul marciapiede del tombino con una
parte di piastrelle mancante lì dove lo aveva segnalato il Trimarchi; che anche le

di conforto alla versione dell’accusa. Il Tribunale, quindi, ha operato la prescritta
analisi dei materiali e, con motivazione né mancante né manifestamente illogica,
ha spiegato le ragioni per le quali la persona offesa potesse essere assunta come
primaria fonte di conoscenza dei fatti.
3.2. A fronte di ciò l’esponente, in definitiva, lascia intendere che il Trimarchi
possa essersi inventato di sana pianta l’accadimento, al fine di lucrare un
indebito risarcimento (e perciò, si intuisce, si ritiene non valevole quale riscontro
il verbale dei VV.UU.). Ma tale sospetto può valere quale motore di una
acuminata difesa, che porti in emersione specifiche circostanze in grado di
sostanziare il sospetto sino a dargli la corporeità di una evidenza probatoria.
Nulla di ciò si riscontra nel caso di specie; di qui quel connotato di astrattezza
che si é sopra menzionato. Certo non é dirimente il rilievo che indica una
diversità nella descrizione dell’accaduto nel trascorrere dalla querela al verbale
della P.M. perché il rovinare al suolo non nega lo sprofondare con un piede nel
tombino, potendo quest’ultimo essere antecedente causale del primo.
3.2. Quanto alla necessità, ai fini dell’addebito per colpa, che si dia
l’esistenza di una insidia, si tratta di un assunto fondato. Il ricorrente richiama,
attraverso la massima redatta dal CED, la giurisprudenza di questa Corte per la
quale, in tema di omicidio colposo a seguito di incidente stradale, affinché le
condizioni della strada assumano un’esclusiva efficienza causale dell’evento, è
necessario che le sue anomalie assumano i caratteri dell’insidia e del
trabocchetto, di guisa che per la loro oggettiva invisibilità e la conseguente
imprevedibilità, integrino una situazione di pericolo occulto inevitabile con l’uso
della normale diligenza; qualora, invece, adottando la normale diligenza che si
richiede a colui che usi una strada pubblica, la situazione di pericolo sia
conoscibile e superabile, la causazione dell’infortunio non può che fare capo
esclusivamente e direttamente a chi non abbia adottato la diligenza imposta
(Sez. 4, n. 34154 del 13/06/2012 – dep. 06/09/2012, Di Carro, Rv. 253520). Si
tratta, tuttavia, di un principio che non si attaglia al caso di specie. Nella vicenda
oggetto della sentenza in causa Di Carro si discuteva della incidenza causale di

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lesioni patite risultavano, siccome compatibili con la dinamica narrata, elemento

un dislivello del piano stradale che aveva determinato una sterzata del
conducente del veicolo che, impattando altro veicolo, aveva procurato la morte
del conducente di questo secondo veicolo. Si trattava, quindi, di verificare se il
dislivello avesse avuto esclusiva efficienza causale. La Corte lo ha negato,
evidenziando che si sarebbe dovuto ritenere diversamente se avesse costituito
una insidia o un trabocchetto, come tale non percepibile con l’ordinaria diligenza
dall’utente della strada; mentre nel caso all’esame il dislivello sarebbe stato
percepibile all’imputato se avesse usato l’ordinaria diligenza. In tale contesto si é

esclusivamente e direttamente a chi non abbia adottato la diligenza imposta.
Nella vicenda oggetto del presente processo, per contro, viene in
considerazione il comportamento della persona offesa dal reato; la cui eventuale
negligenza nulla toglie alla rilevanza causale della condotta ascritta all’imputato,
eventualmente concorrendo con questa (aspetto non attinto dalle censure del
ricorrente).
3.3. Infine, a riguardo della pretesa mancata verifica della sussistenza della
posizione di garanzia in capo all’Amato alla data del fatto e della effettiva
titolarità delle necessarie risorse economiche, evidenziato che non é in alcun
modo contestato che l’Amato rivestisse il ruolo dirigenziale che gli é stato
attribuito dai giudici di merito, va registrato come – diversamente da quanto
opinato dal ricorrente – la Corte di Appello abbia preso in esame il profilo della
impossibilità di adempiere all’obbligo gravante sull’Amato, da un canto
evidenziando come tale impossibilità non fosse in alcun modo emersa e dall’altro
puntualizzando che essa avrebbe dovuto verificarsi non già in relazione ad
interventi manutentivi ma solo rispetto al controllo delle condizioni di sicurezza
per gli utenti, con l’apposizione di segnali di pericolo per il caso che quel
controllo avesse fatto emergere fonti di pericolo. Rispetto a tali corrette
osservazioni il ricorrente non formula alcuna specifica censura.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato
al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/5/2015.

quindi concluso che la causazione dell’infortunio non può che fare capo

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