Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36241 del 26/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 36241 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PALADINI MARCO N. IL 29/07/1963
avverso la sentenza n. 2894/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
03/11/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA
Udito il Procuratore Ge erale in persona del Dott. 5 1/5. K91>/9 E,C/Vi
che ha concluso per
euce-24.0

G

Udito, per la parte civi , Avv
Udit i difensor Av

Data Udienza: 26/05/2015

Ritenuto in fatto
1. Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Paladini Marco avverso la sentenza
emessa in data 3.11.2014 dalla Corte d’Appello di Firenze che confermava quella del
Tribunale di Lucca in data 2.7.2012 con cui il predetto era stato condannato alla pena
di un anno di arresto ed C 5.600,00 di ammenda oltre alla sospensione della patente
di guida per la durata di anni due, per il reato di cui agli artt. 186 co. 1 e 2 lett. c), 2
bis, 2 sexies e 7 C.d.S.

2.1. il vizio motivazionale in relazione al diniego di rinnovazione dell’istruttoria
dibattimentale per l’assunzione delle dichiarazioni di un soggetto (Michelini) indicato
dalla difesa come consulente tecnico (peraltro già ammesso in primo grado ma la cui
escussione era stata illegittimamente revocata per la sua mancata comparizione a
seguito di impedimento che il Tribunale riteneva non provato) e non già, come
ritenuto dalla Corte territoriale, quale teste che, comunque, avrebbe dovuto deporre
su precise circostanze indicate dalla difesa;
2.2. la mancata assunzione di una prova decisiva, cioè la predetta escussione del CTP
Michelini diretta a verificare, in presenza di elementi idonei a porre nel dubbio
(assunzione di farmaci somministrati anche prima del prelievo presso il Pronto
soccorso) l’attendibilità degli esiti degli accertamenti svolti sulla persona
dell’imputato, esiti comunque posti a base della condanna del medesimo.
3. E’ stata depositata una memoria difensiva nell’interesse del ricorrente: con essa,
oltre a ribadire le doglianze rappresentate con il ricorso, si deduce l’inutilizzabilità
dell’accertamento sul campione ematico, assumendo la mancanza di prova del
consenso del conducente ed invocando l’applicazione dell’art. 131 bis c.p. (cioè,
l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto).
Considerato in diritto
4. Il ricorso è infondato e va respinto.
5. Quanto alla prima censura, si osserva che anche il giudice di primo grado aveva
correttamente qualificato le dichiarazioni del Michelini come “testimonianza”, sicchè la
qualificazione del detto consulente (come tale, del resto, riconosciuto anche dalla
sentenza impugnata) quale “teste” non inficia in alcun modo la motivazione di rigetto
della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale invocata dalla difesa.
Del resto, l’irrilevanza delle dichiarazioni che il Michelini avrebbe dovuto rendere è
stata stigmatizzata non solo dalla sentenza di appello ma già da quella di primo grado
che ha evidenziato che, anche se l’alterazione psicofisica fosse stata determinata
dall’assunzione di particolari farmaci, comunque l’imputato avrebbe dovuto astenersi
dal porsi alla guida del mezzo con cui poi anche provocò l’incidente stradale atteso
l’elevato grado di concentrazione alcoolica riscontrato.

2. Deduce, in sintesi, i seguenti motivi:

Ancora, si rileva che prova decisiva la cui mancata assunzione è deducibile come
motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. d) c.p.p. solo
quella prova che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la
struttura portante (Cass. pen. Sez. III, 15.6.2010, n. 27581 Rv. 248105),
connotazione che non è ravvisabile nel caso di specie, per quanto correttamente
argomentato dai giudici di merito che hanno evidenziato la mancanza di elementi per
apprezzare la rilevanza e la decisività dell’esperimento probatorio invocato.

ematico non risulta essere stata oggetto dei motivi di ricorso né sono ravvisabili, in
considerazione della più grave fattispecie contravvenzionale di cui il ricorrente è stato
riconosciuto colpevole, gli estremi della dedotta particolare tenuità del fatto.
6. Consegue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26.5.2015

La doglianza concernente la pretesa mancanza del consenso informato al prelievo

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA