Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36240 del 26/05/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36240 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

Data Udienza: 26/05/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FOPEUSSI TCHOUAKE BELLISS N. IL 09/08/1978
avverso la sentenza n. 4117/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
13/12/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA
Udito il Procuratore Ferale in per na del Dott.
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Ritenuto in fatto
1. Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Fopeussi Tchouake Belliss avverso la
sentenza emessa in data 13.12.2013 dalla Corte d’Appello di Torino che confermava quella
del Tribunale di Torino in data 10.1.2013 con cui il predetto era stato condannato alla pena
condizionalmente sospesa di mesi 4 di arresto ed C 1.000,00 di ammenda con sospensione
CA-.della patente di guida per la durata di, mesi 9 e confisca dell’autovettura.4,,,x
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4,tA < 4 g c, otA 1-2. Deduce il vizio motivazionale in relazione alla censufa prospettata con l'atto di appello 01A , menzione e l'erroneità della dichiarazione d'inammissibilità del medesimo motivo di appello. Considerato in diritto 3. Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento. 4. La doglianza concernente il trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata attesa la congrua motivazione della sentenza impugnata sul punto. E si rammenta che la commisurazione della pena rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito ed è adeguatamente motivata alla stregua della giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo la quale il giudice del merito, con la enunciazione, anche sintetica, dell'eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., (come nel caso di specie), assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione: tale valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e non postula un'analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (da ultimo, Cass. pen. Sez. II, del 19.3.2008 n. 12749 Rv. 239754). 4. Al contrario, è fondata la seconda censura. Infatti, l'argomentata richiesta del beneficio della non menzione della condanna è stata definita dalla Corte territoriale "priva di specifica motivazione", concludendo per la sua inammissibilità. Ma, non risultando precedenti penali dell'imputato, la motivazione sulla richiesta del beneficio predetto avrebbe dovuto essere ben diversa ed approfondita e comunque non ricorre alcuna ragione per ritenerne il motivo di appello ad essa relativo aspecifica ed inammissibile. 5. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al punto concernente Mia mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna con rinvio sul punto alla Corte di appello di Torino, con rigetto del ricorso nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la mancata concessione del beneficio della non menzione e rinvia sul punto indicato alla Corte di appello di Torino. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 26.5.2015 laddove si chiedeva la riduzione della pena e la concessione del beneficio della non

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