Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3624 del 20/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3624 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
URSO ALESSANDRA N. IL 24/10/1974 parte offesa nel
procedimento
c/
GRASSO LORIS N. IL 13/06/1965
avverso l’ordinanza n. 430/2013 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
14/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 20/12/2013

Letti gli atti l’ ordinanza impugnata ed il ricorso;
letta la requisitoria del S. Procuratore Generale, Eugenio Selvaggi, che ha chiesto dichiararsi l’
inammissibilità del ricorso.
Udita la relazione del cond. Enzo Jannelli;
Urso Alessandra ,nella sua duplice qualità di persona offesa e di legale rappresentante della Easy
trasloco srl, tramite difensore, ricorre per cassazione avverso l’ ordinanza, datata 14.5.2013 del gip
presso il tribunale di Roma che,all’esito della udienza camerale disposta ai sensi dell’art. 127
c.p.p., disponeva l’archiviazione del procedimento penale contro Grasso Loris, indagato per il reato
di appropriazione indebita ex art. 646 c.p.
Con due motivi di ricorso, la difesa della ricorrente deduce,da un lato, l’ abnormità del
provvedimento impugnato per aver sottovalutato il giudicante le dichiarazioni rilasciate dai
testimoni ed aver fondato la ragione del provvedimento solo su atti documentali, dall’altro l’
omissione dell’ iscrizione nel registro degli indagati di una ulteriore ipotesi di reato a carico dell’
indagato, in continuazione con quella sub judice, emersa nel corso del procedimento.
Il ricorso è inammissibile per il fatto tranciante che la legge processuale consente il ricorso per
cassazione avverso l’ ordinanza celebrata ai sensi dell’art. 127 c.p.p. su opposizione della persona
offesa, per la sola inosservanza delle norme di cui al primo ed al terzo comma del predetto
articolo: per la mancata o intempestiva notificazione dell’avviso di fissazione della udienza e per la
mancata audizione della persona offesa comparsa in udienza. E’ inammissibile quindi il ricorso
dell’ ordinanza proposta ,come nella specie, per motivi diversi da quelli indicati. Il che trova una
ragione nella possibilità della persona offesa di richiedere al P.M. la riapertura delle indagini anche
sulla base di una diversa valutazione delle stesse investigazioni richieste al gip e da questi ritenute
non indispensabili ai fini del decidere.
Ragione quest’ ultima che rende inammissibile anche la seconda ragione di doglianza: a parte la
genericità della deduzione che, peraltro non trova alcun riscontro nei dati emergenti dal
provvedimento impugnato, l’ omessa iscrizione nel registro degli indagati è sprovvista di sanzione
processuale; onde la mancata iscrizione della notizia di reato, dedotta dalla parte privata, non
produce nullità – in ossequio al principio di tassatività fissato nell’art. 177 cod. proc. pen. – ma può
determinare, allorquando ne ricorrano gli estremi, sanzioni (disciplinari o, al limite, penali) nei
confronti di coloro i quali sono tenuti ad attuare le disposizioni in questione.
Ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso,
l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento,
nonché — ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ( Corte
cost. n. 186/2000; Cass. S.U. 27.6.2001, Cavalera Rv. 219532) – al pagamento a favore della cassa
delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di mille euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20.12.2013

Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Lette le conclusioni del S. Procuratore generale, Alfredo Montagna, per il rigetto del ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;

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