Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36239 del 26/05/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36239 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

Data Udienza: 26/05/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VITALI STEFANO N. IL 25/01/1959
avverso la sentenza n. 949/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
14/03/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA
Udito il Procuratore Gwerale in persona del Dott. vt ,i7t “it.< f0t4k0Ali che ha concluso per e 1) tre-~ ett - -62.04 Uditi-difejl~.9(eci7tt4 jte. iees.-9 7,;,/et bee 14;c8-14,0 ‘28/9./439-ti4-0" eczt./.€ ,70t ~alt eie,c Udito, per la parte civile, Llvw ,Cgt%tiZOLFL. ›rfer- 0/1‘ ‘. Ritenuto in fatto 1. Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Vitali Stefano avverso la sentenza emessa in data 14.3.2014, dalla Corte d'appello dio Firenze che, in parziale riforma di quella in data 16.9.2010 del Tribunale di Pisa, tra l'altro, riqualificava il fatto come lesioni colpose e rideterminava la pena in C 300,00 di multa, riducendo, altresì, la provvisionale concessa alla parte civile e condannando il Vitali al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile per il giudizio di appello. civile ~hel, atteso il parziale accoglimento dell'appello con notevole riduzione anche della provvisionale, sarebbe stato giusto operare la compensazione. Considerato in diritto 3. L'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta che la Corte di merito abbia provveduto a liquidare per intero le spese sostenute dalla parte civile, nonostante il parziale accoglimento dell'appello, è fondato. 4. Infatti, il parziale accoglimento dell'impugnazione dell'imputato non elimina la condanna, sicché -pur impedita la sua condanna al pagamento delle spese processuali- è consentita la condanna dello stesso alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di impugnazione, in base alla decisiva circostanza della mancata esclusione del diritto della parte civile e, salvo che il giudice non ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale, sulla base di un potere discrezionale attribuito dalla legge e il cui esercizio non è censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato. (Cass. pen. Sez. Un., 30.4.1997, Dessimone ed altri, Rv. 207946; in senso conforme cfr. Sez. V, 30.7.1998, Casarella, Rv. 211629). Orbene, nel caso di specie l'impugnata sentenza, nonostante sia stato parzialmente accolto l'appello dell'imputato tanto in relazione alla responsabilità penale quanto in relazione alle statuizioni civili, essendo stata congruamente ridotta la provvisionale da C 8.000, ad C 2.500, ha condannato l'imputato a rifondere integralmente alla parte civile le spese del grado, senza offrire alcuna motivazione al riguardo, di talché, sotto questo profilo, la decisione è censurabile, non avendo il giudice di appello esposto le ragioni che, nell'ambito dei suoi poteri discrezionali, lo hanno indotto a non tenere conto, nella liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile, del fatto che l'appello dell'imputato, sia pure in parte, era fondato e a non procedere, di conseguenza, ad una compensazione, totale o parziale di dette spese (cfr. Cass. pen. Sez. V, n. 2180, del 6.4.2000, Rv. 217269). 5. Tale mancanza assoluta di motivazione sul punto, alla luce della giurisprudenza di questo Supremo Collegio sopra richiamata, è censurabile in sede di legittimità, di talché s'impone l'annullamento dell'impugnata sentenza limitatamente alla liquidazione delle spese in favore della parte civile con rinvio, ai sensi dell'art. 622 2. Deduce l'erroneità della condanna al pagamento delle spese in favore della parte c.p.p., per nuovo esame sul punto al giudice civile competente per valore in grado di appello al quale si ritiene di rimettere anche il regolamento delle spese del presente giudizio tra le parti. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione della spese in favore della parte civile con rinvio, per nuovo esame sul punto, al giudice civile competente per valore in grado di appello cui rimette il regolamento delle spese tra le parti del Così deciso in Roma, il 26.5.2015. presente giudizio.

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