Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36238 del 16/07/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 36238 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NOVIELLO CARMINE N. IL 21/12/1976
avverso l’ordinanza n. 1602/2015 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
25/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 16/07/2015

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Alberto Cardino, ha
concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1.

Noviello Carmine propone ricorso per cassazione contro l’ordinanza

del tribunale di Napoli con cui veniva confermata l’ordinanza applicativa
della misura cautelare in carcere emessa dal gip di Napoli, in quanto

“clan dei casalesi”, attiva in provincia di Caserta ed altrove, dal
settembre 2012 al settembre 2014.
2.

A sostegno del ricorso deduce violazione di legge e difetto assoluto

di motivazione in relazione agli articoli 192 e 273 del codice di procedura
penale, 416 bis del codice penale, 16 quater della legge 45-2001; la
difesa lamenta prima di tutto che i collaboratori hanno riferito
dell’esistenza della lista, in cui vi sono i nomi dei partecipi
all’associazione e percettori dello stipendio, solo dopo che era spirato il
semestre ex articolo 16 quater della legge 45-2001.
3.

In secondo luogo, si contesta che la lista degli associati

“stipendiati” sia stata mostrata al collaboratore prima di effettuare
qualsivoglia tipo di domanda, così inquinando le dichiarazioni del
propalante. Si contesta poi la sussistenza dei gravi indizi in ordine alla
consegna della somma indicata nella lista ed alla ricostruzione in fatto
operata dal tribunale del riesame, a conferma di quella ritenuta dal gip.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile; quanto alla dedotta violazione
dell’articolo 16 quater della legge 45-2001, non sembra che la questione
sia stata dedotta con la richiesta di riesame e d’altronde non risulta
enunciata tra i motivi di riesame dell’ordinanza impugnata; ne consegue
che la stessa è inammissibile ai sensi dell’articolo 606, comma 3, ultima
parte. E’ inammissibile, infatti, il ricorso avverso il provvedimento del
tribunale del riesame con il quale si deducono per la prima volta
violazioni di legge inerenti l’ordinanza applicativa della misura cautelare,
che non avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi allo stesso
tribunale, non risultandone traccia né dal testo dell’ordinanza impugnata,
né da eventuali motivi o memorie scritte, né dalla verbalizzazione delle
1

indiziato di appartenenza all’associazione di tipo mafioso denominata

ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell’udienza
camerale (Sez. 5, n. 24693 del 28/02/2014, D’Isabella, Rv. 259217).
2. Per il resto il motivo è, oltre che generico, interamente valutativo e
di merito; la difesa propone una personale valutazione delle prove al fine
di giungere ad una diversa ricostruzione in fatto o di contestare le
valutazioni di merito compiute dal tribunale del riesame, senza peraltro
indicare precisi ed insuperabili vizi logici della sentenza, ma opponendo

3. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; alla
declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché
(trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa
emergenti dal ricorso: cfr. Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007,
Ferraloro, Rv. 237957) al versamento, a favore della cassa delle
ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare
in Euro 1.000,00.
4. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’articolo 94,
comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione cod. proc. pen..

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94,
comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura
penale.
Così deciso il 16/07/2015

semplicemente un proprio personale giudizio a quello del tribunale.

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