Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36237 del 16/07/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 36237 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAPASSO MAURIZIO N. IL 06/01/1970
avverso l’ordinanza n. 1580/2015 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
31/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 16/07/2015

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Alberto Cardino, ha
concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della ordinanza
impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1.

Capasso Maurizio propone ricorso per cassazione contro l’ordinanza

del tribunale di Napoli con cui veniva confermata l’ordinanza applicativa

indiziato di appartenenza all’associazione di tipo mafioso denominata
“clan dei casalesi”, attiva in provincia di Caserta ed altrove, dal
settembre 2012 al settembre 2014.
2.

A sostegno del

ricorso deduce

manifesta

illogicità e

contraddittorietà della motivazione, nonché violazione di legge, con
riferimento all’articolo 649 del codice di procedura penale, per violazione
del principio del ne bis in idem;

riferisce la difesa ricorrente che il

Capasso era già stato condannato con sentenza non definitiva del 12
ottobre 2013 del Gup di Napoli per i medesimi fatti oggetto
dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è piuttosto generico e non tiene conto

del fatto che

l’articolo 649 impone il divieto di nuovo giudizio solo nel caso di sentenza
passata in giudicato, mentre nel caso in esame è lo stesso ricorrente ad
affermare che la sentenza non è definitiva.
2. In ogni caso, nonostante una parziale sovrapposizione di periodi
(la contestazione è relativa al periodo settembre 2012, settembre 2014,
mentre la precedente condanna copre fino al marzo 2013), ai

fini

dell’emissione della misura cautelare è più che sufficiente la ritenuta
sussistenza dell’associazione dal marzo 2013 a settembre 2014, periodo
per il quale non risulta provata alcuna dissociazione del Capasso dalla
stessa.
3. Poiché il Tribunale ha fatto corretta applicazione delle regole di
diritto, l’eventuale difetto di motivazione può essere corretto da questa
Corte; peraltro, laddove il tribunale dice che il periodo di partecipazione
associativa contestato al Capasso nel procedimento sopra citato si

1

della misura cautelare in carcere emessa dal gip di Napoli, in quanto

arresta alla data del 12/10/2013 (con la pronuncia della sentenza di
primo grado, che segna il termine ultimo e invalicabile della protrazione
della permanenza del reato), implicitamente vuole dire che per il periodo
successivo e fino al settembre 2014 sussistono i gravi indizi di
colpevolezza e, come si è detto, ciò è più che sufficiente per l’emissione
della misura cautelare.
4. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; ai sensi dell’art. 616
c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che

procedimento.
5. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’articolo 94,
comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione cod. proc. pen..

p.q.m.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94,
comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura
penale.
Così deciso il 16/07/2015

lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del

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