Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36236 del 16/07/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 36236 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CICCARELLI ULDERICO N. IL 05/06/1976
avverso l’ordinanza n. 1624/2015 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
30/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 16/07/2015

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Alberto Cardino, ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.

Ciccarelli Ulderico propone ricorso per cassazione contro

l’ordinanza del tribunale di Napoli che ha confermato l’ordinanza di
custodia cautelare emessa dal gip il 23 febbraio 2015, in quanto
gravemente indiziato in ordine al reato previsto dall’articolo 416 bis, per

aver partecipato all’associazione di tipo mafioso denominata “clan dei
casalesi”, attiva in provincia di Caserta ed altrove, dal settembre 2012 al
settembre 2014.
2.

A sostegno del ricorso espone i seguenti motivi:
a.

violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli
articoli 311, 273 del codice di procedura penale, nonché 416
bis del codice penale; prima di tutto il Ciccarelli si lamenta del
fatto che la fonte di conoscenza dei collaboratori di giustizia
risulti la medesima, ovvero Carmine Schiavone, e che dunque
le dichiarazioni accusatorie non possano vicendevolmente
riscontrarsi, proprio perché provenienti dalla stessa fonte. In
secondo luogo, poiché i collaboratori sono stati tratti in
arresto tra la fine di dicembre 2012 la fine di febbraio 2013 e
considerato che il primo stipendio sarebbe stato corrisposto
durante le festività natalizie del 2012, non sarebbe
storicamente plausibile che i propalanti abbiano presenziato
alle riunioni nel corso delle quali Iaunese Carmine dava atto
dell’avvenuta consegna dei contanti ai familiari dell’odierno
ricorrente. In terzo luogo, l’appartenenza del ricorrente
all’associazione criminale sarebbe stata dedotta unicamente
dalla percezione dello stipendio, non essendo emerso alcun
comportamento specifico di partecipazione ascrivibile al
Ciccarelli.

b.

Con un secondo motivo di ricorso deduce violazione degli
articoli 311 e 297, comma 3, del codice di procedura penale in
quanto i fatti di cui alla presente ordinanza risulterebbero non
solo commessi anteriormente a quelli oggetto ‘di altra
precedente ordinanza, ma altresì desumibili dagli atti al
momento dell’emissione della prima; secondo la difesa, nelle
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successive propalazioni intervenute nel novembre del 2014, i
collaboratori si limiterebbero a confermare quanto riferito nei
precedenti interrogatori.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. Quanto alla prima censura, va rilevato che non

richiesta di riesame era generica; il verbale di udienza davanti al
tribunale dà atto che la difesa depositava memoria ed allegati, ma la
memoria nulla dice in ordine al problema della fonte), per cui la
censura di violazione di legge è inammissibile ai sensi dell’articolo
606, comma tre, ultimo comma (vedi ricorso numero 14 di pubblica).
Ciò in ossequio alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “E’
inammissibile il ricorso avverso il provvedimento del tribunale del
riesame con il quale si deducono per la prima volta violazioni di legge
inerenti l’ordinanza applicativa della misura cautelare, che non
avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi allo stesso tribunale,
non risultandone traccia né dal testo dell’ordinanza impugnata, né da
eventuali motivi o memorie scritte, né dalla verbalizzazione delle
ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell’udienza
camerale (Sez. 5, n. 24693 del 28/02/2014 – dep. 11/06/2014,
D’Isabella, Rv. 259217). In ogni caso, non è vero che gli elementi si
fondano esclusivamente sulle dichiarazioni di Carmine Schiavone,
come il tribunale ha avuto modo di puntualizzare più volte (si veda
per esempio il secondo capoverso della pagina 5 dell’ordinanza).
2. Quanto alla effettiva percezione dello stipendio, vi è motivazione
adeguata sul punto alle pagine sei-sette, ove si afferma che i
collaboratori di giustizia certificano tale circostanza in ragione della loro
partecipazione alle riunioni durante le quali lo Iaunese confermava
l’avvenuta corresponsione; in ogni caso, anche a voler ritenere fondata
la censura del ricorrente, trattasi di elemento non decisivo, in quanto
sintomatica dell’appartenenza al gruppo criminale è la presenza del
nominativoNella lista ed il riconoscimento del diritto allo stipendio. La
effettiva consegna della somma attiene unicamente ad un momento
esecutivo, che può anche difettare, per le ragioni più varie. Salvo che,
contrariamente a quanto risulta nel caso in esame, la mancata consegna
delle somme sia la conseguenza di una revisione delle liste o di una

vi era uno specifico motivo di doglianza nella richiesta di riesame (la

successiva dissociazione del soggetto dal gruppo; elementi che nel caso
di specie difettano totalmente, quanto meno sotto il profilo probatorio.
3. Quanto

alla

sintomaticità

dello

stipendio,

in

relazione

all’appartenenza al gruppo criminale, il Tribunale si è correttamente
uniformato agli insegnamenti di questa Corte, che il collegio condivide,
secondo cui: “..il riscontro documentale in un foglio portante l’elenco
degli stipendi erogati dal clan prova che il sodalizio risulta dotato di una
struttura fissa ed efficiente anche per il riguardo economico. Pertanto,

con gli affiliati, attesa la prestazione periodica di denaro. Inoltre, risulta
del tutto logica la supposizione che il contributo economico stia a
significare non soltanto la dipendenza della persona all’associazione,
materializzata nel sostentamento ai suoi bisogni, ma anche
l’assicurazione del sodalizio alla conservazione del vincolo partecipativo
se non la disponibilità ad ulteriori condotte criminose…” (cfr. Cass. Pen.
n. 18.196-2008).
4. In ordine al secondo motivo di ricorso, esso si fonda su una
valutazione in fatto difforme da quanto ritenuto dal tribunale, il quale,
alle pagine 11 e 12 dell’ordinanza, prima dì tutto esclude la connessione
qualificata ai sensi dell’articolo 297 del codice di procedura penale tra i
sodalizi oggetto dei due distinti procedimenti penali, mancando elementi
che consentano di affermare che i fatti sono stati commessi l’uno in
funzione dell’altro e soprattutto si pongano in collegamento funzionale,
in quanto espressione di un unico disegno criminoso, inizialmente
prospettato e deliberato dall’indagato. Risulta, piuttosto, che la
successiva adesione al sodalizio diretto da Schiavone Carmine, da parte
del Ciccarelli, sia frutto dì scelte estemporanee dettate da avvenimenti
contingenti, quale l’intervenuto arresto prima di Zagaria e poi di Fontana
Michele. Quanto alla eccepita desumibilità dagli atti, il tribunale ha
ritenuto con motivazione adeguata e priva di evidenti vizi logici che essa
fosse insussistente, atteso che trattavasi di procedimenti già in origine
distinti, tra i quali non vi era alcun rapporto di gemmazione o stralcio,
assegnati a distinti pubblici ministerd e recanti ab origine distinti numeri
di registro generale, con diversi gip competenti. Si trattava, dunque, di
fatti distinti – sia per quanto riguarda il profilo soggettivo, sia per quanto
concerne l’arco temporale della contestazione – tra loro non avvinti da

connessione qualificata. Né può sostenersi che vi erano allora fondate
ragioni per le quali il pubblico ministero avrebbe dovuto riunire dei

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nonostante il vincolo detentivo, esso riesce a mantenere stabile rapporto

procedimenti originati da distinte fonti probatorie e cronologicamente in
divenire. Tanto più che il d’Ambrosio, arrestato solo il 21 febbraio 2013,
aveva reso dichiarazioni, arricchite di particolari e dettagli, utili per
effettuare riscontri di credibilità, nei confronti del Ciccarelli, solo in data
10 novembre 2014; così anche Maiello e Di Martino (costoro, pur avendo
sinteticamente accennato a Ciccarelli Ulderico nei precedenti
interrogatori, solo successivamente hanno specificato chi e quando
corrispondeva lo stipendio ai congiunti del Ciccarelli ed in che occasione

concordanza delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, in
precedenza giudicate generiche).
5. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; ai sensi dell’art. 616
c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che
lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del
procedimento.
6. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’articolo 94,
comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione cod. proc. pen.

p.q.m.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94,
comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura
penale.
Così deciso il 16/07/2015

lo avevano appreso, consentendo così di verificare la puntualità e

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