Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36235 del 08/04/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 36235 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Ahmetovic Gianni, nato a Prato il 29.4.1969, avverso la sentenza
pronunciata il 14.4.2014 dal tribunale di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
letta la requisitoria del pubblico ministero nella persona del
sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dott.
Gioacchino Izzo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 08/04/2015

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza pronunciata il 22.4.2014, ai sensi degli artt. 444
e ss., c.p.p., il tribunale di Torino in composizione monocratica
applicava ad Ahmetovic Gianni, in relazione al delitto di cui agli

favore delle circostanze attenuanti generiche, con giudizio di
equivalenza sulle ritenute circostanze aggravanti e recidiva, la
pena di mesi dieci di reclusione e di euro 400,00 di multa.
2.

Avverso tale sentenza, di cui chiede l’annullamento, ha

proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del difensore
di fiducia, avv. Gian Carlo Carrega, del Foro di Torino, l’imputato,
con cui lamenta violazione di legge, in relazione agli artt. 168 bis
e 2, co. 3, c.p.p., deducendo la mancata applicazione della nuova
causa di estinzione del reato, rappresentata dall’esito positivo
della messa alla prova, disciplinata dall’art. 168 bis, c.p.p.,
introdotto dalla I. 28 aprile 2014, n. 67, norma, ad avviso del
ricorrente, di diritto sostanziale, che va applicata anche se al
momento della pronuncia della sentenza oggetto di ricorso la
nuova disposizione normativa non era ancora vigente, in
applicazione del principio della retroattività delle norme penali più
favorevoli al reo, fissato dall’art. 2, co. 2, c.p.
3. Con memoria depositata il 13.3.2015, il difensore dell’imputato
insistendo nella sua richiesta, ha evidenziato come la questione
della applicabilità della nuova disciplina ai procedimenti pendenti
sia stata affrontata dalla Quarta Sezione del Supremo Collegio,
che ne ha investito le Sezioni Unire della Suprema Corte,
rilevando come una interpretazione di segno opposto a quella

2

artt. 110, 624, 625, n. 2 e n. 7, c.p., previo riconoscimento in suo

sostenuta dal ricorrente sarebbe contraria ai principi fissati
nell’art. 3, Cost.
4.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, per manifesta

infondatezza dei motivi che lo sorreggono.
5. Premesso che non risultano interventi delle Sezioni Unite del

ritiene il Collegio di aderire all’orientamento costantemente
affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la
sospensione del procedimento con messa alla prova di cui alla I.
28 aprile 2014, n. 67, artt. 3 e 4, non può essere chiesta
dall’imputato nel giudizio di Cassazione, né invocandone
l’applicazione in detto giudizio ne’ sollecitando l’annullamento con
rinvio al giudice di merito.
Infatti il beneficio dell’estinzione del reato, connesso all’esito
positivo della prova, presuppone lo svolgimento di un

iter

procedurale, alternativo alla celebrazione del giudizio, per il quale,
in mancanza di una specifica disciplina transitoria, vige il principio
tempus regit actum.
Né alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 263 del
2011, è configurabile alcuna lesione del principio di retroattività
della lex mítior, che per sé imponga l’applicazione dell’istituto a
prescindere da una disciplina transitoria (cfr. Cass., sez. III,
14.4.2015, n. 22104, rv. 263666; Cass., sez. F, 9.9.2014, n.
42318, rv. 261096; Cass., sez. F, 31.7.2014, n. 35717, rv.
259935).
D’altro canto, come è stato sottolineato da altro condivisibile
arresto del Supremo Collegio, è manifestamente infondata anche
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 464 bis, comma
secondo, cod. proc. pen., per contrasto all’art. 3 Cost., nella parte

3

Supremo Collegio sulla questione di diritto indicata dal ricorrente,

in cui non consente l’applicazione dell’istituto della sospensione
con messa alla prova ai procedimenti pendenti al momento
dell’entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, quando sia
già decorso il termine finale da esso previsto per la presentazione
della relativa istanza, in quanto trattasi di scelta rimessa alla

come tale insindacabile (cfr. Cass., sez. VI, 22.10.2014, n. 47587,
rv. 261255).
6. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in
premessa va, dunque, dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese
del procedimento ed, in favore della cassa delle ammende, di una
somma che si ritiene equo fissare in 1000,00 euro, tenuto conto
dei profili di colpa relativi alla evidente inammissibilità
dell’impugnazione (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del
13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro
1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’8.4.2015

discrezionalità del legislatore e non palesemente irragionevole,

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