Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36234 del 08/04/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 36234 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
X. Francesco, nato a Bari il 30.8.1967, avverso il decreto
emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di
Bari in data 7.7.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
letta la requisitoria del pubblico ministero nella persona del
sostituto procuratore generale dott. Fulvio Baldi, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 08/04/2015

FATTO E DIRITTO

1. Con decreto emesso il 7.7.2014 il giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale di Bari disponeva l’archiviazione del

del reato di cui all’art. 595, c.p., rispetto al quale il X.
Francesco riveste la qualità di persona offesa dal reato.
2. Avverso tale decreto, di cui chiede l’annullamento, ha proposto
tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore di
fiducia, avv. Pietro X., del Foro di Roma, il X.
lamentando: 1) la non regolarità della notifica dell’udienza
camerale alla persona offesa ed al difensore, con conseguente
violazione dei diritti di difesa; 2) la natura diffamatoria e,
comunque, penalmente rilevante, della condotta denunciata dal
ricorrente; 3) la lesione del diritto al contraddittorio e l’erronea
valutazione del giudice di merito circa la presunta inconferenza
delle investigazioni suppletive indicate dal ricorrente.
3. Con requisitoria scritta del 13.11.2014 il pubblico ministero
presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso venga accolto,
ritenendo fondato il terzo motivo, con conseguente annullamento
senza rinvio del provvedimento impugnato e trasmissione degli
atti al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bari.
4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché manifestamente
infondati i motivi che lo sorreggono.
5. In via preliminare va chiarito che nel caso in esame il
provvedimento di archiviazione è stato adottato non con
procedura “de plano”, ma all’esito di udienza conseguente alla

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procedimento penale sorto a carico di Miccolis Giuseppe, indagato

opposizione alla richiesta di archiviazione, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 410, co. 3, e 409, c.p.p.
Tanto premesso, si osserva che nessuna violazione processuale si
è verificata in relazione alla celebrazione di tale udienza, svoltasi il
25.6.2014, alla presenza del difensore del ricorrente, avv. Piero

del rapporto processuale, chiedendo, anzi, che si procedesse ad
ulteriori indagini ovvero alla formulazione di nuove imputazioni,
posto che l’avviso per tale udienza risulta debitamente notificato
al suddetto difensore (che, peraltro, non ne aveva diritto: cfr.
Cass., sez. VI, 09/05/2014, n. 27945, rv. 260617) ed alla stessa
persona offesa, elettivamente domiciliata presso il difensore
medesimo, in data 26.5.2014, quindi nel rispetto dei termini di cui
all’art. 409, co. 2, c.p.p., richiamato dall’art. 410, co. 3, c.p.p.
Né risulta, come affermato dal ricorrente e come sarebbe stato
suo onere dimostrare specificamente, che quest’ultimo abbia
chiesto di essere sentito dal giudice procedente, e che
quest’ultimo, richiestone, non vi abbia provveduto.
Del resto, come rilevato dal pubblico ministero, anche il X.
era presente all’udienza ex art. 409, c.p.p., ma nulla egli ha
eccepito, al pari del suo difensore, in termini di violazione del
diritto di difesa, come sarebbe stato onere precipuo della parte, se
le denunciate violazioni, non integranti nullità assolute ed
insanabili, si fossero verificate.
Nel resto il ricorso del X. è inammissibile, perché con esso il
ricorrente deduce in realtà vizi di motivazione che esulano dalla
violazione del contraddittorio.
Come è noto, infatti, in forza del principio di tassatività delle
impugnazioni, il provvedimento di archiviazione pronunciato dal

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X., che nulla ha eccepito in ordine alla regolare costituzione

giudice per le indagini preliminari su conforme richiesta del
pubblico ministero, all’esito dell’udienza prevista dall’art. 409,
c.p.p., è ricorribile nei limiti stabiliti dalla stesso art. 409, comma
6, c.p.p., e cioè nei soli casi di nullità previsti dall’art. 127, comma
5, c.p.p. relativi al contraddittorio e alla sua violazione, e non

1452).
Il giudice procedente, peraltro, ha dimostrato di avere preso in
esame le doglianze contenute nell’atto di opposizione
all’archiviazione, evidenziando, con motivazione approfondita ed
immune da vizi, come la frase incriminata (“la famiglia X.
gestiva da sempre il proprio considerevole patrimonio in
operazioni di rischio medio-alto, eseguite proprio da Francesco”)
non sia connotata da valenza diffamatoria, “sia in quanto tale, sia
perché contenuta in scritti difensivi”, trattandosi “di una frase al
più meramente allusiva attesa l’indubbia e comprovata
competenza, nel settore degli investimenti finanziari, da parte
dell’opponente”, che, come rileva il giudice procedente, lo stesso
X. non contestava nell’atto di opposizione.
Da ciò deriva, con ineccepibile consequenzialità sul piano logicogiuridico, la ritenuta in, conferenza delle indagini suppletive
richieste dal X., posto che l’immediata irrilevanza penale del
fatto concretamente oggetto del procedimento è per sé sufficiente
a determinare anche l’irrilevanza di ulteriore attività istruttoria
(cfr. Cass., sez. VI, 10/07/2013, n. 30185, rv. 257016).
6. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in
premessa va, dunque, dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese
del procedimento ed, in favore della cassa delle ammende, di

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anche per vizio di motivazione (cfr. Cass., sez. II, 11/12/2007, n.

somma che si ritiene equo fissare in 1000,00 euro, tenuto conto
dei profili di colpa relativi alla evidente inammissibilità
dell’impugnazione (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del
13.6.2000).
P.Q.M.

pagamento delle spese processuali e della somma di euro
1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’8.4.2015

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al

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