Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36234 del 03/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36234 Anno 2013
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SANGANI OLIVIERO N. IL 28/09/1957
avverso l’ordinanza n. 182/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
PERUGIA, del 12/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 03/04/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata il 12 aprile 2012 il Tribunale di Sorveglianza
di Perugia ha rigettato il reclamo proposto da Sangani Oliviero avverso il
provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Spoleto di diniego di un
permesso per gravi motivi familiari richiesto dal detenuto per potersi recare
a far visita al fratello, Portale Dante, affetto da gravi patologie.
A ragione del rigetto il Tribunale ha addotto che il Portale, colpito da

attacchi di panico, non versava in condizioni di salute definibili gravi e,
tanto meno, in pericolo di vita, come da relazione medica redatta dai
sanitari dell’ASL di Catania in data 16 gennaio 2012, in atti acquisita.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Sangani
personalmente, deducendo la gravità delle condizioni di salute del
congiunto, pur nell’insussistenza di imminente pericolo di vita.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti
nel giudizio di legittimità, limitandosi a sindacare il giudizio di merito
espresso dal Tribunale.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sentenza n. 186
del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il minimo e il
massimo previsti, in euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 3 aprile 2013.

morbo di Parkinson, con disturbo depressivo caratterizzato da ansia e

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