Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36233 del 30/04/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36233 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: D’ISA CLAUDIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
CHERUBINI ANDREA

n. il 28.11.1980

avverso la sentenza n. 1355/13 della Corte d’appello di Brescia del
14.05.2013.
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
Udita all’udienza pubblica del 30 aprile 2014 la relazione fatta dal
Consigliere dott. CLAUDIO D’ISA
Udito il Procuratore Generale nella persona del dott. Vincenzo Geraci
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

L’avv. Luciano Glaratti, difensore di fiducia del ricorrente, nel riportarsi
al ricorso ne chiede l’accoglimento.

i

Data Udienza: 30/04/2014

RITENUTO IN FATTO
CHERUBINI Andrea ricorre per cassazione avverso la sentenza,
indicata in epigrafe, della Corte d’appello di Brescia di conferma della
sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal locale Tribunale il
16.10.2012 in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. 186 comma
2 lett. c), 2 bis e 2 sexies e 187 comma 1 ed 1 bis e 1 quater del C.d.S..
Si denuncia violazione di legge per la mancata declaratoria di

ematico, operato nei confronti dell’indagato in sede di accertamento. Si
rileva che nei confronti del ricorrente, in sede di accertamento dei fatti, è
stato omesso il rituale avviso di cui al combinato disposto di cui agli artt.
356 e 114 disp att. c.p.p.. L’omesso avvertimento di farsi assistere da un
difensore di fiducia prima e durante il procedimento di prelievo del sangue
effettuato presso una struttura sanitaria comporta l’inutilizzabilità dei
risultati dell’accertamento.
RITENUTO IN DIRITTO
Il motivo è infondato e comporta il rigetto del ricorso.
In fatto è rimasto provato, come emerge dalla sentenza impugnata,
che l’imputato alla guida della sua autovettura a seguito di un incidente
stradale era stato ricoverato presso una struttura sanitaria pubblica ove gli
era stato effettuato il prelievo di sangue, per gli accertamenti medici del caso,
all’esito dei quali si accertava un tasso alcolemico nel sangue di 2,01
milligrammi.
Questa Corte di legittimità, con giurisprudenza consolidata, ha avuto
modo di statuire che i risultati del prelievo ematico, effettuato durante il
ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di incidente
stradale, sono utilizzabili nei confronti dell’imputato per l’accertamento del
reato di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti
attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini
dell’utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso e del preventivo
avviso all’interessato di farsi assistere da un difensore di fiducia (Cass. Sez.
4, Sentenza n. 1827 del 04/11/2009 Ud. Rv. 245997; Cass. Sez. 4, Sentenza
n. 4118 del 09/12/2008 Ud. Rv. 242834).
Pertanto l’accertamento medico attestante il tasso alcolemico del
CHERUBINI, proveniente dalla struttura ospedaliera, integra un elemento di
prova che legittimamente può fondare il convincimento del giudice.

inutilizzabilità e, comunque, nullità degli atti di analisi mediante prelievo

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso in Roma alla pubblica udienza del 30 aprile 2014.

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