Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36233 del 08/04/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 36233 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Pianta Roberto, nato a Siderno il 9.10.1979, avverso l’ordinanza
pronunciata dal tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria il
24.6.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
letta la requisitoria del pubblico ministero nella persona del
sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dott.
Roberto Aniello, che ha concluso per l’annullamento con rinvio per

Data Udienza: 08/04/2015

nuovo esame del provvedimento impugnato, limitatamente al
rigetto dell’istanza di affidamento al servizio sociale.

FATTO E DIRITTO

di Reggio Calabria, rigettava la richiesta di affidamento in prova al
servizio sociale formulata nell’interesse di Pianta Roberto, in
relazione alla pena detentiva residua di sei mesi di reclusione, di
cui alla sentenza di condanna emessa 1’8.3.2012 dal tribunale di
Locri, sezione distaccata di Siderno, per il reato ex art. 9, I. n.
1423 del 1956, mentre accoglieva la richiesta di detenzione
domiciliare formulata sempre nell’interesse del suddetto imputato.
2. Avverso tale ordinanza, di cui chiede l’annullamento, ha
proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del difensore
di fiducia, avv. Giuseppe Calderazzo, del Foro di Locri, l’imputato,
con cui lamenta violazione di legge per avere il tribunale di Reggio
Calabria illegittimamente ritenuto la sussistenza della pericolosità
sociale del Pianta sulla base di elementi la cui insussistenza è
comprovata dagli atti acquisiti al procedimento, nonché la nullità
del provvedimento impugnato perché radicalmente privo di
motivazione.
3. Con requisitoria del 10.12.2014 il pubblico ministero presso il
Supremo Collegio chiede l’accoglimento del ricorso, condividendo
le ragioni del ricorrente.
4. Il ricorso è fondato e va accolto.
5. Il provvedimento impugnato presenta, invero, delle evidenti
lacune motivazionali, che ne impongono l’annullamento.

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1. Con ordinanza emessa il 24.6.2014, il tribunale di sorveglianza

Da un lato, infatti, il tribunale di sorveglianza, nel fondare il
rigetto della richiesta del Pianta anche sulla sottoposizione di
quest’ultimo a misura di prevenzione, ha omesso di considerare,
come evidenziato dal pubblico ministero, il dato oggettivo
rappresentato dal rigetto della proposta di misura di prevenzione

annullamento, da parte del Supremo Collegio, dell’originario
decreto applicativo della misura di prevenzione.
Dall’altro il giudice di merito ha concentrato la sua attenzione, per
giustificare il diniego dell’affidamento, essenzialmente sulla natura
del reato per cui il Pianta è stato condannato e sulla “biografia”
criminale” di quest’ultimo, quale risulta dai precedenti penali e
giudiziari esistenti a suo carico, senza prendere in considerazione
il periodo successivo al reato e l’evoluzione della sua personalità,
non facendo, pertanto, buon governo dei principi elaborati dalla
giurisprudenza di legittimità in subiecta materia.
L’affidamento in prova al servizio sociale, infatti, non presuppone
una totale assenza di pericolosità sociale del condannato, quale
realizzabile solo attraverso il completamento del processo di
rieducazione, ma postula soltanto l’esistenza di elementi dai quali
possa desumersi l’avvenuto inizio di detto processo, da riguardarsi
come concettualmente identico per qualsiasi condannato,
indipendentemente dalla natura del reato commesso, dovendosi
aver riguardo essenzialmente, in armonia con la visione laica cui
si ispira l’ordinamento giuridico, alla prospettiva che il condannato
acquisisca la consapevolezza della necessità di rispettare le leggi
penali e di conformare, in genere, il proprio agire ai doveri
inderogabili di solidarietà politica,economica e sociale sanciti

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intervenuto in sede di giudizio di rinvio, conseguente ad

dall’ordinamento medesimo (cfr. Cass., sez. I, 5.2.1998, n. 688,
rv. 210389).
Ciò che rileva, infatti, al fine dell’affidamento in prova al servizio
sociale, è il grado di consapevolezza e di rieducazione raggiunto
dal condannato, nonché l’evoluzione della sua personalità

evoluzione favorevole e un ottimale reinserimento sociale (cfr.
Cass., sez. I, 8.2.2008, n. 8258, rv. 240586; Cass., sez. I„
11.6.2013, n. 33287, rv. 257001).
Alla luce di tali principi la motivazione impugnata va censurata
anche per un’ulteriore incongruenza, laddove, pur evidenziando
l’avvio di un percorso di risocializzazione del Pianta “attestato vuoi
dall’espletamento in via stabile di attività lavorativa, vuoi
dall’equilibrio familiare raggiunto tramite una serena relazione
sentimentale e la nascita di una figlia” (che, tuttavia, il tribunale,
con motivazione intrinsecamente contraddittoria, definisce
“apparente”), il giudice di merito omette di valutare la rilevanza di
tali circostanze ai fini dell’affidamento in prova al servizio sociale.
6. Sulla base delle svolte considerazioni l’impugnato
provvedimento va, dunque, annullato, limitatamente al rigetto
dell’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, con rinvio
per nuovo esame al tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria,
che provvederà ad ovviare alle indicate omissioni ed incongruenze
motivazionali, attenendosi ai principi di diritto innanzi indicati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al rigetto dell’istanza
di affidamento al servizio sociale, con rinvio per nuovo esame al
tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma 1’8.4.2015

successivamente al fatto, al fine di consentire un’ulteriore

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