Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36231 del 08/04/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 36231 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Lopetuso Pasquale, nato a Andria il 4.3.1954, avverso l’ordinanza
pronunciata in data 7.10.2013 dalla corte di appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
letta la requisitoria del pubblico ministero nella persona del
sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dott.
Vito D’Ambrosio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 08/04/2015

FATTO E DIRITTO

1. Con ordinanza adottata il 7.10.2013 la corte di appello di Bari
dichiarava inammissibile, perché tardivo, l’appello proposto da
Lopetuso Pasquale avverso la sentenza pronunciata il 30.1.2013

suddetto imputato è stato condannato alla pena ritenuta di
giustizia in relazione al reato di cui all’art. 617 bis, c.p.
2. Avverso tale ordinanza, di cui chiede l’annullamento, ha
proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del difensore
di fiducia, avv. Aldo Balducci, del Foro di Andria, l’imputato,
lamentando violazione di legge, in relazione all’art. 585, co. 3,
c.p.p., in quanto, tenuto conto che il giudice di primo grado aveva
fissato il termine di sessanta giorni per il deposito della
motivazione, l’appello presentato dal difensore in data 14.5.2013
doveva, in realtà, considerarsi tempestivo, poiché ai sessanta
giorni previsti per il deposito della motivazione andavano aggiunti
ulteriori quarantacinque giorni, scadendo, pertanto, il termine per
proporre impugnazione previsto per il difensore, valido, ai sensi
dell’art. 585, co. 3, c.p.p., anche per l’imputato, il 14.5.2013.
3. Con requisitoria scritta dell’11.12.2014 il pubblico ministero
presso la Corte di Cassazione, condividendo i motivi di ricorso,
chiede che l’ordinanza impugnata sia annullata con trasmissione
degli atti alla corte di appello di Bari.
4. Il ricorso è fondato e va accolto.
5.

Ed invero, nel dichiarare inammissibile l’appello proposto

nell’interesse del Lopetuso, la corte di appello di Bari, ritenendo
che l’impugnazione fosse tardiva perché proposta oltre il termine
di quarantacinque giorni, previsto dall’art. 585, co. 1, n. 1), lett.

2

dal tribunale di Trani, sezione distaccata di Andria, con cui il

• c), c.p.p., dalla notifica dell’avviso di deposito della sentenza di
primo grado all’imputato dichiarato contumace nel giudizio
(avvenuta, nel caso in esame, in data 5.3.2013), ha omesso di
considerare che il giudice di primo grado, pronunciata la sentenza
di condanna in data 30.1.2013, si era riservato il deposito della

co. 3, c.p.p.
Di conseguenza, ai fini del termine di quarantacinque giorni,
previsto dall’art. 585, co. 1., lett. c), c.p.p., entro il quale il
difensore dell’imputato poteva proporre appello, il

dies a quo,

giusta la previsione dello stesso art. 585, co. 2, lett. c), c.p.p., va
individuato nella scadenza del termine determinato dal giudice per
il deposito della sentenza, vale a dire nel 31.3.2013, posto che
solo per l’imputato dichiarato contumace il suddetto termine,
prima della modifica della disciplina della contumacia intervenuta
con la I. 28 aprile 2014, n. 67, decorreva dal giorno in cui è stata
eseguita la notificazione dell’avviso di deposito con l’estratto del
provvedimento, ai sensi dell’art. 585, co. 2, lett. d).
Decorrendo, pertanto, per il difensore dell’imputato il suddetto
termine di quarantacinque giorni a far data dal 31.3.2013, esso,
scadendo il 15.5.2013, quindi, per ultimo, opera anche per
l’imputato, ai sensi dell’art. 585, co. 3, c.p.p., con la conseguenza
che l’appello proposto dal difensore del Lopetuso con atto
depositato il 2.5.2013 deve ritenersi tempestivo.
6. Sulla base delle svolte considerazioni l’impugnata ordinanza va,
dunque, annullata con rinvio alla corte di appello di Bari per il
giudizio di impugnazione.
P.Q.M.

3

motivazione nel termine di sessanta giorni, ai sensi dell’art. 544,

, Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla corte di appello di
Bari per il giudizio di impugnazione.

Così deciso in Roma 1’8.4.2015

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