Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36230 del 17/07/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 36230 Anno 2015
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CERELLO UMBERTO N. IL 05/03/1967
avverso la sentenza n. 30/2012 CORTE APPELLO di CAMPOBASSO,
del 16/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/07/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO
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Udifidifensor Avv.

VV

Data Udienza: 17/07/2015

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
di cassazione dott. E. Scardaccione, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza deliberata in data 16/10/2014, la Corte di appello di
Campobasso ha confermato la sentenza del 27/05/2011 con la quale il Tribunale
di Larino aveva dichiarato Cerello Umberto colpevole del reato di furto aggravato

aggravato dall’uso di un mezzo fraudolento.
Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Campobasso ha
proposto personalmente ricorso per cassazione Cerello Umberto, articolando due
motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod.
proc. pen. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 624 cod. pen.: il fatto
contestato e la deposizione resa in dibattimento dalla persona offesa dimostrano
che, al più, poteva essere contestato al ricorrente il reato di truffa e non quella di
furto, in quanto fu proprio Galante a consegnare al ricorrente gli pneumatici, per
poi accordarsi successivamente sulle modalità di pagamento, che non avvenne
all’atto della consegna dei beni a causa di un imprevisto. Il secondo motivo
denuncia la violazione della correlazione tra imputazione e sentenza: alla luce
della giurisprudenza della Corte Edu, il giudice di primo grado avrebbe dovuto
comunicare all’imputato la modifica del capo di imputazione, sicché l’omessa
comunicazione ha determinato una violazione del diritto di difesa rilevabile in
ogni stato e grado del procedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato. Secondo il consolidato
orientamento della giurisprudenza di questa Corte, l’impossessamento della

res

mediante sottrazione invito domino rappresenta il criterio distintivo del reato di
furto rispetto a quello di truffa, nel quale, invece, il trasferimento del possesso
della cosa avviene con il consenso del soggetto passivo, sia pure viziato da
errore per effetto degli artifici e raggiri posti in essere dall’agente (Sez. 5, n.
6876 del 06/04/1999 – dep. 01/06/1999, Montaruli e altro, Rv. 213601). La
Corte di appello ha rilevato che, nel caso di specie, gli pneumatici furono caricati
in auto da Cerello con l’aiuto della persona offesa, convinta di ottenere in cambio
il prezzo pattuito, ma l’imputato si dileguò subito dopo impossessandosi degli
pneumatici

invito domino.

Nei termini indicati, la Corte di merito ha

ex art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., così riqualificata l’imputazione di furto

congruamente dato atto della configurabilità del delitto di furto, dovendosi
escludere che l’imputato avesse acquisito l’autonoma detenzione degli
pneumatici, laddove le doglianze del ricorrente – peraltro, del tutto generiche risultano manifestamente inidonee a scalfire la tenuta logico-argomentativa della
pronuncia impugnata.
Il secondo motivo è inammissibile, in quanto, dalla sintesi non contestata
dei motivi di gravame offerta dalla sentenza impugnata, la dedotta violazione del
principio di correlazione fra accusa e difesa intervenuta in primo grado non

07/03/2013, Bonaffini, Rv. 256631), il che è assorbente anche rispetto
all’ulteriore rilievo della possibilità di esercitare il diritto di difesa proponendo
impugnazione avverso la sentenza di primo grado (Sez. 3, n. 2341 del
07/11/2012 – dep. 17/01/2013, Manara e altro, Rv. 254135) e, quindi, ricorso
per cassazione (Sez. 2, n. 12612 del 04/03/2015 – dep. 25/03/2015, Bu e altro,
Rv. 262778).
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle
ammende della somma, che si stima equa, di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 17/07/2015.

risulta denunciata con l’atto di appello (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012 – dep.

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