Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3623 del 28/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3623 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TRISCARI SEBASTIANO N. IL 20/05/1948
avverso la sentenza n. 2642/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
08/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 28/11/2014

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Milano ha
confermato il decisum di prime cure, con il quale Sebastiano Triscari era
stato riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv cod.pen. e
2 co. 1 bis L. 638/83, perché, nella qualità di legale rappresentante della
ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei
dipendenti dal dicembre 2005 al febbraio 2007, e condannato alla pena
ritenuta di giustizia;
-che la difesa del Triscari ha proposto ricorso per cassazione, eccependo
la totale assenza di motivazione in punto di prova dell’effettivo esborso
da parte dell’imputato delle somme dovute ai lavoratori dipendenti a
titolo di retribuzione; nonché la violazione dell’art. 192 co. 2
cod.proc.pen. in relazione alla forza probante attribuita dal giudice di
merito ai modelli DM10;
– che la stessa difesa ha inoltrato in atti memoria, con la quale specifica
ulteriormente le ragioni poste a fondamento dei motivi di annullamento
ed eccepisce che alla luce della novella normativa, L. 67/2014, il fatto
ascritto all’imputato non costituisce più reato;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in relazione alla ritenuta
concretizzazione del reato e alla ascrivibilità di esso in capo al prevenuto;
– che le censure sollevate dalla difesa sono del tutto prive di pregio, in
quanto, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa
Corte, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed
assistenziali, ex art. 2 co. 1 bis, L. 638/83„ rileva ai fini della
configurabilità del reato la prova del materiale esborso della retribuzione,
anche sotto forma di compensi in nero, desumibile anche da documenti

ditta Triscari S. & C. Art Ceramiche, aveva omesso di versare all’INPS le

provenienti dal datore di lavoro, come i modelli DM10 ( Cass. 9/7/2013, n.
29037; Cass.25/9/2007, n. 38271);
-che la eccepita depenalizzazione del reato contestato non risulta
disposta, in quanto con la L. 67/14 è prevista la eliminazione di alcuni
reati, tra i quali quello in esame, ma ad oggi nessun intervento normativo

-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 28/11/2014.

è stato reso in tal senso;

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