Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36229 del 16/07/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 36229 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BIANCO LUCA N. IL 10/05/1971
nei confronti di:
PREZIOSO ANTONIO N. IL 05/12/1956
avverso la sentenza n. 714/2011 GIUDICE DI PACE di MILANO, del
13/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/07/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 16/07/2015

Il Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, dott. Alberto
Cardino, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del giudice di pace di Milano, in data 13 giugno 2014,
Prezioso Antonio era assolto dalle accuse di ingiuria in danno di Bianco Luca in
due distinte occasioni, in relazione alla frase “figlio di puttana” e per avergli

emersa in dibattimento, poiché le accuse della parte civile, non caratterizzate da
precisione e da intrinseca coerenza logica, non avevano trovato conforto nelle
deposizioni dei testi Crudele Roberta, Alonso Leonardo e Carratù Riziere, i quali
invece avevano riferito dell’esistenza di rapporti conflittuali tra l’imputato e la
parte civile.
2. Contro la sentenza propone ricorso per Cassazione la parte civile, con
atto sottoscritto dal difensore, avv. Marziano Pontin, contestando le conclusioni
del giudice di pace, che avrebbe ignorato la registrazione allegata al ricorso
immediato, che documentava la frase “figlio di puttana” pronunciata a voce
bassa ed avrebbe travisato la deposizione del Carratù, in parte riprodotta nel
ricorso, che vide lo sputo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente censura direttamente la valutazione delle prove operata dal
giudice di merito, proponendone una diversa lettura e riportando alcuni brani
delle deposizioni.
1.1 A tal proposito, va ricordato che nel giudizio di legittimità è preclusa alla
Corte di Cassazione la rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento
della decisione impugnata, così come l’autonoma adozione di nuovi e diversi
parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Ciò vale anche dopo la modifica
legislativa dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), apportata dalla L. 20 febbraio
2006, n. 46, art. 8, in base alla quale è possibile denunciare come causa di
annullamento della sentenza la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità
della motivazione anche quando risulti “da altri atti del processo specificamente
indicati nei motivi di gravame”; con tale disposizione, invero, si è ammessa la
deducibilità del cosiddetto “travisamento della prova”, riconducibile soltanto
all’errore revocatorio (sul significante), in quanto il rapporto di contraddizione
esterno al testo della sentenza impugnata non può che essere inteso in senso

sputato addosso. Il giudicante riteneva insufficiente e contraddittoria la prova

stretto, quale rapporto di negazione (sulle premesse): mentre ad esso è
estraneo ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera
contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per
quanto significativo, può essere interpretato per “brani” ne’ fuori dal contesto in
cui è inserito. Ne deriva che gli aspetti del giudizio che consistono nella
valutazione e nell’apprezzamento del significato degli elementi acquisiti
attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità,
se non quando risulti viziato dal punto di vista logico il discorso giustificativo

legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una
rivalutazione del risultato probatorio (così Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007,
Ienco, Rv. 236540; v. anche Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv.
238215; Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5, n.
18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168).
1.2 II ricorrente, senza denunciare alcun vizio di illogicità della motivazione,
contesta il giudizio di inattendibilità della parte civile, lamenta l’omessa
considerazione di una registrazione ed il travisamento delle dichiarazioni di un
teste.
1.3 Quanto al primo aspetto, va ribadito il consolidato orientamento di
questa Corte secondo cui non può formare oggetto di ricorso per cassazione la
valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed
interpretazioni dei fatti e l’indagine sull’attendibilità dei testimoni, salvo il
controllo sulla congruità e logicità della motivazione adottata dal g iudice di
merito, che, nella fattispecie, appare coerente e logica (Sez. 2, n. 20806 del
05/05/2011, Tosto, Rv. 250362); infatti il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità
delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta
che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo
alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri,
ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia
fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità
della Corte Suprema. Nel caso di specie non è illogica la valutazione di
inattendibilità in ordine alle dichiarazioni della persona offesa, fondata sul difetto
di precisione e di intrinseca coerenza, anche in considerazione delle
contraddizioni emerse in sede di esame.
1.4 Sugli altri due punti, va osservato che la doglianza riguardante la
registrazione allegata al ricorso immediato è generica, come anche la doglianza
di travisamento della deposizione Carratù.
Sul ricorrente, infatti, grava, oltre all’onere di formulare motivi di
impugnazione specifici, anche quello di individuare ed indicare gli atti processuali

sulla loro capacità dimostrativa; pertanto restano inammissibili, in sede di

che intende far valere (e di specificare le ragioni per le quali tali atti, se
correttamente valutati, avrebbero dato luogo ad una diversa pronuncia
decisoria), onere da assolvere nelle forme di volta in volta adeguate alla natura
degli atti in considerazione. Non di meno deve ancora ribadirsi che, qualora la
prova omessa o travisata abbia natura dichiarativa, il ricorrente ha l’onere di
riportarne integralmente il contenuto, non limitandosi ad estrapolarne alcuni
brani, giacché così facendo viene impedito al giudice di legittimità di apprezzare
compiutamente il significato probatorio delle dichiarazioni e, quindi, di valutare

Rv. 253073; Sez. F, n. 32362 del 19/08/2010, Scuto, Rv. 248141; Sez. 4, n.
37982 del 26/06/2008, Buzi, Rv. 241023).
Il ricorrente non si è conformato agli illustrati principi, atteso che le
dichiarazioni asseritamente mal valutate dalla Corte territoriale sono
insufficientemente indicate nel ricorso: dunque non sono né riportate
integralmente, né sono allegati, in alternativa, i relativi verbali.
2. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile, con le conseguenze
di cui all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 16 luglio 2015
Il consigliere estensore

Il

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l’effettiva portata del vizio dedotto (Sez. 2, n. 25315 del 20/03/2012, Ndreko,

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