Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36228 del 16/07/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 36228 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI UDINE
nei confronti di:
SCIONTI SEBASTIANO N. IL 01/02/1964
avverso la sentenza n. 9/2013 GIUDICE DI PACE di UDINE, del
17/11/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/07/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 16/07/2015

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Alberto Cardino, ha
concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1.

Il pubblico ministero presso il tribunale di Udine propone ricorso

per cassazione contro la sentenza del locale giudice di pace che

ha

dichiarato non doversi procedere, allo stato, nei confronti dell’imputato

mancanza di data e luogo del commesso reato), rinviando gli atti alla
procura della Repubblica per quanto di competenza.
2.

Sostiene il pubblico ministero ricorrente che il giudice di pace, a

fronte della nullità del decreto di citazione a giudizio per difetto di
formulazione del capo d’imputazione, avrebbe dovuto dichiararne la
nullità e rinviare gli atti alla procura, invece di emettere sentenza ai
sensi dell’articolo 529 del codice di procedura penale, la quale
presuppone che siano carenti o siano venute meno le condizioni di
procedibilità o che sia estinto il reato per qualunque altro motivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del PM è fondato; rilevata la invalidità del decreto di
citazione a giudizio, per un difetto nella formulazione del capo
d’imputazione, il giudice di pace avrebbe dovuto dichiararne la nullità
e rinviare gli atti alla procura e non emettere sentenza di
improcedibilità ai sensi dell’articolo 529 del codice di procedura
penale, la quale presuppone che siano carenti o siano venute meno le
condizioni di procedibilità.
2. L’interesse del Pubblico ministero al ricorso è evidente, atteso che la
sentenza ex 529 potrebbe precludere il nuovo esercizio dell’azione
penale.
3. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata; il
fascicolo deve tornare al giudice di pace perché dichiari, ove ritenuto, la
nullità del decreto di citazione a giudizio con ordinanza e trasmetta gli
atti al PM per la riemissione di nuovo provvedimento, emendato degli
errori riscontrati.

1

Scionti Sebastiano per nullità del decreto di citazione a giudizio (per

p.q.m.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli
atti al giudice di pace di Udine per il corso ulteriore.

Così deciso il 16/07/2015

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