Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36227 del 03/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36227 Anno 2013
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COPPOLA FABIO FRANCESCO N. IL 19/11/1973
avverso la sentenza n. 23387/2011 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
20/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 03/04/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata il 20 settembre 2011, ai sensi dell’art. 444
cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli
ha applicato a Coppola Fabio Francesco, con le circostanze attenuanti
generiche e la riduzione per il rito, la pena di mesi due di reclusione (così
indicata in dispositivo mentre in motivazione risulta di anni due) ed euro
2.000,00 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale della
marca Winchester, con matricola abrasa.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso a questa Corte di
cassazione il Coppola personalmente, il quale deduce la nullità della
sentenza per violazione della legge penale e totale mancanza ovvero
contraddittorietà della motivazione.

CONSIDERATO in DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
Preliminarmente deve essere corretta la pena indicata nel dispositivo
trascritto in calce alla motivazione, non depositata contestualmente alla
pubblicazione del dispositivo, da leggersi e intendersi in anni due (e non
mesi due) di reclusione, come correttamente enunciato al momento della
lettura della sentenza in conformità dell’accordo raggiunto dalle parti.
Occorre, quindi, precisare che l’applicazione della pena su richiesta delle
parti è un meccanismo processuale in virtù del quale l’imputato ed il
pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta
contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le
stesse e sull’entità della pena. Da parte sua il giudice ha il potere-dovere di
controllare l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della
pena richiesta e di applicarla, dopo aver accertato che non emerga in modo
evidente una delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 cod. proc.
pen.
Ne consegue che -una volta ottenuta l’applicazione di una determinata
pena ex art. 444 cod. proc. pen.- l’imputato non può rimettere in
discussione profili oggettivi o soggettivi della fattispecie, perché essi sono
coperti dal patteggiamento.
Nel caso in esame, deve dunque rilevarsi la manifesta infondatezza dei
motivi di ricorso, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si
I

pena, per il delitto continuato di detenzione e ricettazione di un fucile,

è, da un lato, adeguato a quanto contenuto nell’accordo intervenuto fra le
parti, apprezzando la congruità della pena pattuita; e, dall’altro, ha escluso
la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 129 cod. proc. pen., alla stregua
degli atti acquisiti, puntualmente indicati in sentenza.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento
in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, appare
pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni,

Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992, dep. 15/05/1992, Di Benedetto, Rv.
191134 e 191135; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, dep. 18/10/1995,
Serafino, Rv. 202270; Sez. U, n. 11493 del 24/06/1998, dep. 03/11/1998,
Verga, Rv. 211468).

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria, che si stima equo determinare in euro
millecinquecento.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente e al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.500,00 in
favore della cassa delle ammende, disponendo altresì la correzione
dell’errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto in calce alla
motivazione, nel senso che la pena inflitta al Coppola deve intendersi di
anni 2 (due) di reclusione, come da dispositivo letto in udienza.
Ferme le ulteriori indicazioni in ordine alla pena.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, in data 3 aprile 2013.

secondo la costante giurisprudenza di legittimità (si vedano, tra le altre,

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