Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36226 del 03/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36226 Anno 2013
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PALMA RAFFAELE N. IL 15/06/1950
avverso la sentenza n. 7218/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
06/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;
Data Udienza: 03/04/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza pronunciata il 6 aprile 2012 la Corte di appello di
Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Monza il 7 giugno
2011 nei confronti di Palma Raffaele, condannato, tenuto conto della
recidiva qualificata, alla pena complessiva di anni quattro, mesi quattro e
giorni quindici di reclusione ed euro 1.200 di multa, di cui mesi quattro e
della quale alcuni corrissanti tra i quali lo stesso Palma subivano lesioni
personali lievi, ed anni quattro ed euro 1.200 per il delitto continuato,
commesso il 25/08/2010, di illecita detenzione e ricettazione di una pistola
semiautomatica Smith & Wesson con relativo munizionamento, provento di
furto denunciato il 3/04/2008 da Buro Vincenzo, detenzione di un caricatore
con 10 cartucce cal. 9 x 21 e detenzione di 69 cartucce dello stesso calibro.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso a questa Corte di
cassazione il Palma personalmente, il quale, con due motivi, deduce la
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riguardo al
delitto di ricettazione (capo b) e il difetto di motivazione con riguardo al
reato di rissa (capo c).
CONSIDERATO in DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo fonda la censura motivazionale sull’omessa
rinnovazione del dibattimento per l’esame della moglie dell’imputato,
Mondello Emanuela, circa la persona, tale La Pietra Ciro, dalla quale
l’imputato avrebbe ricevuto la pistola (capo b).
La possibilità, negata all’imputato, di dimostrare la propria
collaborazione con la giustizia avrebbe precluso allo stesso di poter ottenere
le circostanze attenuanti generiche col conseguente ridimensionamento
della pena subita.
Si tratta di doglianza manifestamente infondata poiché la rinnovazione
del dibattimento è istituto eccezionale che postula l’assoluta necessità della
nuova istruzione al fine di decidere e, nel caso in esame, la Corte di appello,
senza incorrere in alcuna violazione delle regole della logica e del diritto,
con motivazione adeguata e coerente, ha spiegato che la deposizione della
moglie dell’imputato non avrebbe mutato la posizione dello stesso, già
raggiunto da sufficienti prove di responsabilità.
I
giorni quindici per partecipazione ad una rissa, il 14/05/2010, nel corso
1.2. Il secondo motivo col quale il ricorrente lamenta l’omessa
motivazione circa la sua partecipazione alla rissa (capo c), per l’acritica
adesione del giudice di appello alle argomentazioni del giudice di primo
grado è, a sua volta, manifestamente infondato, avendo la Corte di merito,
contrariamente all’assunto del ricorrente, esaminato il pertinente motivo di
gravame e precisato che lo scontro fisico tra il Palma e gli altri due soggetti
coinvolti nella rissa era avvenuto dopo una discussione animata sfociata in
restando dunque pienamente integrata la fattispecie criminosa contestata.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro
mille.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, in data 3 aprile 2013.
una reciproca aggressione nel medesimo contesto spazio-temporale,