Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36222 del 04/06/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 36222 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: VESSICHELLI MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TUSHA SHYQYRI N. IL 22/03/1967
avverso la sentenza n. 1190/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 07/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI
Tdit^ Procuratore Generale in persona del Dott. 7 — caell.faw
che ha concluso per
9-ect,t..<0 Udito, per la parte civile, l'Avv Uditi difensor Avv. h_ Data Udienza: 04/06/2015 Fatto e diritto Propone ricorso per cassazione Tusha Shyqyri avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila in data 7 marzo 2013 con la quale è stata dichiarata la inammissibilità dell'appello presentato contro la sentenza del Tribunale di Sulmona che lo aveva condannato in ordine ai reati di violazione di domicilio, ingiuria, minacce e molestie, commessi il 5 ed il 7 settembre 2006. L'imputato è stato altresì condannato al risarcimento del danno in favore della persona offesa costituita parte civile, Meca Rudina, sua ex moglie. soggetto che l'aveva proposto. Ha osservato che tale gravame era stato sottoscritto apparentemente dall'avvocato Antonietta Ricci ed anche dallo stesso imputato. Tuttavia, poiché era pervenuta una lettera, in data 19 ottobre 2012, spedita via fax a firma dell'avvocato Antonietta Ricci la quale aveva in essa disconosciuto di essere il difensore del Tusha, allegando anche un atto di denuncia-querela sporta nei confronti del collega di studio che avrebbe contraffatto la propria firma in calce alla procura alle liti ed all'atto d'impugnazione, la Corte territoriale, su conforme richiesta delle parti, aveva rilevato il difetto di legittimazione dell'appellante. Rilevava che non poteva riconoscersi legittimazione all'apparente difensore che aveva sottoscritto l'atto e neppure ammettersi l'appello dell'imputato la cui sottoscrizione non appariva conforme ad altre, pure presenti nel fascicolo, senza tenere conto che chi aveva firmato con il nome di Antonietta Ricci si era anche qualificato procuratore speciale. Deduce il ricorrente 1) la erronea applicazione della legge penale. Osserva che l'atto d'impugnazione dinanzi al giudice dell'appello risultava comunque sottoscritto personalmente da esso appellante il quale aveva anche sottoscritto la nomina del difensore di fiducia, effettuata presso lo studio dell'avvocato Antonietta Ricci, sia pure non alla presenza di costei. Peraltro tale legale aveva sottoscritto, con una firma del tutto sovrapponibile a quella presa in considerazione dalla Corte d'appello, altri atti d'impugnazione in favore dell'odierno ricorrente; 2) la nullità del procedimento di primo grado per il mancato accoglimento della richiesta di rinvio dell'udienza del 10 marzo 2009 in ragione del legittimo impedimento di esso imputato a comparire: nullità dedotta anche in appello. Detto rinvio era stato richiesto sulla base di una diagnosi medica di lombalgia riacutizzata con ernia discale e richiesta di riposo assoluto a letto. Si trattava di richiesta inviata via fax al tribunale, tuttavia non menzionata dal giudice di primo grado; 3) il vizio della motivazione in ordine alla considerazioni del giudice di primo grado sul carattere doloso delle condotte contestate ed in particolare della addebitata violazione di domicilio; si contesta altresì l'avvenuta integrazione dei reati di minaccia e di ingiuria. Con una successiva nota fatta pervenire via fax il 14 novembre 2014 l'imputato personalmente, oltre ad insistere sui motivi d'appello, ha chiesto dichiararsi la prescrizione dei reati. Con nota pervenuta in cassazione il 19 maggio 2015, il ricorrente ha chiesto l'applicazione della ipotesi di non punibilità, per fatto di lieve entità, introdotta con l'articolo 131 bis del codice penale, approvato con decreto legislativo numero 28 del 16 marzo 2015. Il ricorso è fondato nei termini che si indicheranno. 1 La Corte d'appello ha rilevato l'inammissibilità della impugnazione per carenza di legittimazione del I Preliminare è il rilievo della violazione di legge in cui è incorsa la corte d'appello nell'affermare che l'atto di gravame recante contestualmente la sottoscrizione personale dell'imputato unitamente a quella del professionista officiato- impregiudicato l'apprezzamento della stessa corte in ordine al disconoscimento di quest'ultima da parte dell'apparente autore-fosse da ritenere inammissibile. Ed invero, considerati non decisivi anche nell'economia del provvedimento impugnato, i dubbi della corte circa la possibile-ma non proclamata-contraffazione anche della firma dell'imputato in calce all'atto d'appello, deve rilevarsi la illegittimità dell'affermazione, invece decisiva nel contesto dello stesso provvedimento impugnato, secondo cui la firma del difensore quale procuratore speciale avrebbe reso sostanzialmente vana e ininfluente la determinazione espressa personalmente dell'imputato. speciale priverebbe di effetto quella dell'imputato, una volta dato atto che la prima è integralmente invalida - al pari della autentica della firma in calce alla procura speciale- perché formalizzata previa contraffazione del soggetto apparentemente agente. D'altra parte, in presenza di tale situazione, la proposizione dell'impugnazione da parte dell'imputato, contestualmente a quella dell'apparente procuratore speciale, non può essere ritenuta priva di efficacia posto che l'impugnazione personale è prevista ed ammessa dall'articolo 571 del codice di rito. Ed anche la firma in calce all'atto di appello, apposta dall'imputato, non necessitava di autenticazione dal momento che il gravame è stato presentato da incaricato identificato dalla cancelleria ( v. Sez. U, Sentenza n. 20300 del 22/04/2010 Cc. (dep. 27/05/2010) Rv. 246905). Ciò posto, deve disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla corte d'appello perché provveda alla determinazione di sua competenza. Queste, nella specie, sono rappresentate dall'instaurazione del giudizio di secondo grado nell'ambito del quale, nel prendere atto della sopravvenuta prescrizione dei reati, dovranno essere assunte le determinazioni previste in primo luogo dall'articolo 129 CPP e eventualmente quelle previste dall'articolo 578 del codice di rito. Nell'ambito delle prime troverà spazio la disamina della richiesta di applicazione dell'ipotesi di cui all'articolo 131 bis CP, avanzata a questa corte e non immediatamente esaminabile per la indisponibilità dei dati di fatto necessari ai fini della decisione in materia. PQM annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo esame. Così deciso in Roma il 4 giugno 2015 il Presi./nJ il Consigliere estensore In punto di fatto, è manifestamente illogica l'affermazione secondo cui l'impugnazione del procuratore

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