Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36222 del 03/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36222 Anno 2013
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
ORDINANZA
vista la richiesta di rimessione proposta da:
ZANETTI ANTONIO N. IL 11/10/1970
avverso l’ordinanza n. 1097/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
PERUGIA, del 14/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;
Data Udienza: 03/04/2013
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza deliberata il 14 giugno 2012 il Tribunale di sorveglianza
di Perugia, su richiesta di rimessione del procedimento ai sensi dell’art. 46
cod. proc. pen., proposta da Zanetti Antonio, detenuto in espiazione di pena
nella casa circondariale di Belluno, ha disposto la sospensione del
procedimento in trattazione, avente per oggetto le istanze di misure
alternative alla detenzione presentate dal Zanetti, e la trasmissione degli
CONSIDERATO in DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza
di interesse, essendo terminata l’esecuzione in carcere della pena in data 17
dicembre 2012, come da acquisita certificazione del dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria, e non avendo l’interessato manifestato,
con specifica e motivata deduzione,
il
suo interesse a coltivare
l’impugnazione (c.f.r., in senso conforme, seppure con riguardo al caso di
ricorso avverso provvedimento applicativo di misura cautelare custodiale
nelle more revocata o divenuta inefficace: Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010,
dep. il 1°/03/2011, Testini).
La sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori
di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte
secondo cui, qualora il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso
per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di
inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del
procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della
cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996,
Vitale,
Rv.
Chiappetta,
206168;
Rv.
Sez.
208166;
U, n.
7
del
Sez.
25/06/1997,
6, n.
22747
dep. 18/07/1997,
del
06/03/2003,
dep. 22/11/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006,
dep. 14/09/2006, De Mitri, Rv. 234859).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
l
atti a questa Corte di cassazione a norma dell’art. 47 cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 3 aprile 2013.