Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3622 del 28/11/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3622 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAMPINELLI NATALE BORTOLO N. IL 22/04/1942
avverso la sentenza n. 20032/2013 TRIBUNALE di TERAMO, del
28/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Data Udienza: 28/11/2014
Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata il Tribunale di Teramo ha
dichiarato Natale Bortolo Rampinelli responsabile del reato di cui agli
artt. 26 co. 1, 55 co. 5, in combinato disposto con l’art. 97 co. 2, d.Lvo
Bortolo si era avvalso di imprese appaltatrici che non erano in possesso
del DURC; con condanna del prevenuto alla pena di euro 1.500,00 di
ammenda;
-che la difesa del Rampinelli avverso detta decisione ha proposto appello,
qualificato ex art. 568 co. 5 cod.proc.pen. ricorso per cassazione,
contestando la sussistenza di ogni responsabilità a carico dell’imputato
per inadempienze commesse dalle ditte appaltatrici, a cui lo stesso
doveva ritenersi estraneo ;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in relazione alla ritenuta
concretizzazione del reato in contestazione e alla ascrivibilità di esso in
capo al prevenuto;
– che la censura sollevata in ricorso non può trovare ingresso, in quanto,
come a giusta ragione osservato dal giudice di merito, era preciso onere
dell’imputato verificare la idoneità tecnico professionale delle ditte
appaltatrici, onere a cui il Rampinelli si era colpevolmente sottratto;
-che, peraltro, il prevenuto, a seguito
della notifica del verbale di
ispezione con ammissione al pagamento in sede amministrativa della
somma di euro 2.400,00, non ne curava il versamento;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
81/08, perché quale titolare della Rampinelli s.a.s. di Rampinelli Natale
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Così deciso in Roma il 28/11/2014.
Ammende della somma di euro 1.000,00.