Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36219 del 05/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 36219 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LUMINA ANNUNZIO N. IL 30/07/1936
ROSSETTI MADDALENA N. IL 23/11/1938
avverso la sentenza n. 4565/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
08/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
n . iIM Arnt (-t<3 , Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. — eDULA che ha concluso per 12_ r-An r-2_sT.5A4r _e && ~3cPJA-A-0—) Udito, per la parte vile, l'Avv Uditi dife or Avv. Data Udienza: 05/05/2015 RITENUTO IN FATTO 1. Ritenuti responsabili, con doppia sentenza conforme, dei reati di ingiuria (la Rossetti) e di ingiuria e lesioni personali (il Lumina) in danno dei vicini Severgnini Antonio e Maria, Annunzio LUMINA e Maddalena ROSSE i i i hanno proposto personalmente ricorso con unico motivo che denuncia mancanza o manifesta illogicità della motivazione in risposta al motivo di appello che criticava il riconoscimento della maggior attendibilità della versione di Severgnini Maria (la quale aveva dichiarato di essere intervenuta in difesa quella del Lumina, a sua volta percosso dal Severgnini, immotivatamente ritenuta non credibile, con proscioglimento del Severgnini per legittima difesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso comune ai due imputati trascura che il riconoscimento della valenza dimostrativa delle emergenze processuali costituisce oggetto di apprezzamento squisitamente di merito, insindacabile in questa sede se, come nella specie, adeguatamente argomentato. 2. Poiché i ricorrenti si sono limitati a ribadire, addebitando alla decisione impugnata di non aver esaminato lo specifico motivo di gravame, la censura di mancanza di motivazione della scelta dei giudici di merito di privilegiare la versione del litigio offerta dai fratelli Severgnini, a scapito di quella degli imputati, basterà qui ricordare che i giudicanti di primo e di secondo grado, con doppia conforme, hanno invece fornito ragionata contezza di tale opzione sottolineando come, da un lato, l'affermazione del Lumina di non aver colpito affatto il Severgnini, collidesse con l'obiettività delle lesioni da questi riportate, attestate in referto medico, dall'altro la circostanza che anche la sorella Maria Severgnini, estranea all'alterco (innescato da contrasti tra vicini e in particolare dal fatto che il Lumina aveva portato il cane della Rossetti a sporcare nelle vicinanze dell'abitazione dei Severgnini), avesse riportato lesioni, pure confermate da documentazione medica, ne corroborasse la dichiarazione di essere dovuta intervenire a supporto del fratello, il quale si era limitato a reagire all'attacco del Lumina. 3. A fronte di tale lineare ricostruzione, il ricorso, quanto alla posizione della Rossetti, è assolutamente generico se non addirittura privo di motivi a sostegno limitandosi a lamentare che l'accusa di ingiurie sia stata ritenuta fondata sulla sola base delle dichiarazioni della p.o., mentre, quanto alla posizione del Lumina, sembra contestare, piuttosto che la condanna di questi, l'assoluzione del Severgninì insinuando il dubbio che costui non avrebbe potuto colpirlo a scopo difensivo se, quando era intervenuta la sorella, si trovava già a terra. 2 del fratello colpito dal Lumina e di essere stata a sua volta colpita da questi) rispetto a 4. Dubbio che tuttavia non ha alcuna ragione d'essere posto che nulla esclude che la reazione del Severgnini si collochi nella fase in cui l'imputato lo aveva afferrato spingendolo, solo a seguito della quale la p.o. era caduta a terra, il che aveva determinato l'intervento di Maria Severgnini, a sua volta colpita dall'imputato, il quale, tra l'altro, neppure ha fatto oggetto di specifica doglianza l'affermazione della sua responsabilità per le lesioni alla donna. 5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi seguono le statuizioni dettate dall'art. 616 cod. proc. pen. per tale tipo di pronuncia determinandosi in C 1000, in ragione della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili ì ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 5-5-2015 natura delle doglianze, la somma che ciascuno dei ricorrenti dovrà corrispondere alla

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