Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36218 del 08/04/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 36218 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Catea Viorel, nato in Romania il 5.4.1972, avverso la sentenza
pronunciata in data 14.10.2014 dalla corte di appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore
generale dott. Gabriele Mazzotta, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 08/04/2015

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza pronunciata il 14.10.2014 la corte di appello di
Firenze, in parziale riforma della sentenza con cui il giudice per le
indagini preliminari presso il tribunale di Livorno, in data

condannato Catea Viorel alla pena ritenuta di giustizia in relazione
ad una serie di furti aggravati in concorso, in forma consumata e
tentata, e ad altri reati in materia di ricettazione, falso, resistenza
a pubblico ufficiale, lesioni, di cui ai capi da a) ad o)
dell’imputazione, in accoglimento dell’appello proposto dal
procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di
Firenze, riqualificava il fatto di cui al capo b) come tentata rapina
impropria e,

per l’effetto rideterminava il trattamento

sanzionatorio nei confronti dell’imputato, confermando, nel resto,
la sentenza impugnata.
2. Avverso la decisione del giudice di secondo grado, di cui
chiedeva l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per
cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, avv. Nicola Garibaldi,
del Foro di Livorno, il Catea, lamentando violazione di legge e
vizio di motivazione in relazione alla misura della pena inflitta,
anche con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, essendo, nel frattempo,
intervenuta rinunzia al ricorso da parte dell’imputato, come si
evince dalla richiesta del 9.2.2015 di comunicazione del
provvedimento di esecuzione della pena divenuta definitiva, a
firma del suddetto Catea Viorel, inoltrata alla Procura generale

2

30.1.2014, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva

della Repubblica presso la corte di appello di Firenze, ufficio
esecuzione, agli atti allegata.
Si è, dunque, verificata una specifica causa di inammissibilità
dell’impugnazione, prevista dall’art. 591, co. 1, lett. d), c.p.p., che
impone di dichiarare inammissibile il ricorso, con condanna del

del procedimento e della somma di euro 500,00 a favore della
cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00
in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’8.4.2015

ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese

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