Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36215 del 08/04/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 36215 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
Torna Arturo, nato a Scorrano il 18.89.1960, e da Passaseso Lidia,
nata a Biella il 19.12.1966, avverso la sentenza pronunciata in
data 6.2.2014 dalla corte di appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore
generale dott. Gabriele Mazzotta, che ha concluso per

4

l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente

Data Udienza: 08/04/2015

alla pena, per la Passaseo, con rigetto, nel resto, del ricorso di
quest’ultima e del ricorso del Torna;
udito per il ricorrente, il difensore di fiducia, avv. Vincenzo
Brandolino, che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza pronunciata il 6.2.2014 la corte di appello di
Lecce, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di
Lecce, in data 9.3.2011, aveva condannato Passaseo Lidia e Torna
Arturo alle pene, principali ed accessorie, ritenute di giustizia, in
relazione ai reati di cui agli artt. 110, c.p., 224, co. 1, n. 1), con
riferimento alla fattispecie di cui all’art. 217, co. 2, I. fall., di cui al
capo A) dell’imputazione; 110, c.p., 223, co. 1, con riferimento
alla fattispecie di cui all’art. 216, co. 1, n. 1 e n. 2, I. falli., di cui al
capo B); 223, co. 1, con riferimento alla fattispecie di cui all’art.
216, co. 1, n. 1 e n. 2, I. falli., di cui al capo C), in relazione al
fallimento della “ELI PA.MA s.r.l.”, nella loro qualità,
rispettivamente, la Passaseo di amministratore di diritto della
suddetta società sino al 30.4.2001, ed il Torna di amministratore
di fatto e di amministratore di diritto della medesima società a
partire dal 30.4.2001, corretto il dispositivo della sentenza di
primo grado nel senso che la Passaseo deve ritenersi assolta dal
delitto di cui al capo A) e condannata per il delitto di cui al capo
B); unificate le condotte ascritte ai due imputati in un unico reato,
rideterminava in senso favorevole a questi ultimi il trattamento
sanzionatorio, riconoscendo ad entrambi le circostanze attenuanti

2

l’accoglimento.

generiche equivalenti alla contestata aggravante di cui all’art.
219, I. fall., confermando nel resto la sentenza impugnata.
2. Avverso la decisione del giudice di secondo grado, di cui
chiedono l’annullamento, hanno proposto tempestivo ricorso per
cassazione, personalmente entrambi gli imputati, con autonomi

parte coincidenti.
2.1. In particolare il Torna lamenta: 1) violazione di legge in
relazione agli artt. 420 ter e 178, lett. c), c.p.p., in quanto
erroneamente la corte territoriale non ha riconosciuto l’esistenza
di un legittimo impedimento dell’imputato a comparire all’udienza
del 6.2.2014, nonostante fosse stata prodotta attestazione di un
medico operante in Svizzera in cui si dava atto della totale
inabilità dell’imputato dal 3.2.2014 al 6.2.2014, sul presupposto
che nella documentazione medica non si facesse alcun riferimento
alla patologia da cui risultava affetto, senza considerare che tale
attestazione proveniva da un medico operante all’estero e quindi
vincolato al regime normativo ed operativo della nazione di
competenza e che l’espressa indicazione della inabilità totale
avrebbe dovuto condurre all’accoglimento dell’istanza di rinvio per
legittimo impedimento dell’imputato o, quanto meno, a disporre
un accertamento peritale di ufficio; 2) violazione di legge in
relazione agli artt. 597, co. 4, c.p.p., 62 e 62 bis, c.p., in quanto
la corte territoriale, pur riconoscendo, in applicazione del disposto
dell’art. 597, co. 4, c.p.p., le circostanze attenuanti generiche
d’ufficio non ha operato la riduzione sulla entità della pena
conseguente a tale riconoscimento.
La Passaseo formula le medesime censure del Torna.

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atti di impugnazione, con i quali articolano motivi di ricorso in

I

Inoltre lamenta vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale
non ha fornito adeguata risposta ai rilievi difensivi circa
l’impossibilità di configurare alcuna responsabilità in capo alla
Passaseo, estranea ad ogni azione gestionale della società, come
emerso dalle testimonianze rese nel corso dell’istruttoria

partecipazione consapevole ed attiva dell’imputata ai fatti di
bancarotta a lei ascritti, le circostanze, evidenziate dalla corte
territoriale, secondo cui, da un lato il curatore fallimentare ha
definito come familiare la gestione della società; dall’altro la
stessa imputata ha effettuato un versamento di ventimila euro
allo scopo di coprire il debito sociale.
3. I ricorsi non possono essere accolti, perché sorretti da motivi in
parte infondati, in parte inammissibili.
4. Ed invero, con particolare riferimento ai primi due motivi di
4.0
ricorso comuni ad entrambi i ricorre, va innanzitutto rilevata la
correttezza della decisione della corte territoriale sul rigetto della
richiesta difensiva di rinvio dell’udienza di trattazione del
6.2.2014, fondata su di un preteso impedimento a comparire dei
due imputati, rappresentato attraverso la produzione di due
certificati a firma di un medico operante in Svizzera, luogo dove
all’epoca si trovavano i ricorrenti, in cui, tuttavia, non si indicava
la patologia da cui questi ultimi erano affetti.
Nel ritenere non dimostrata la circostanza che avrebbe legittimato
l’impedimento degli imputati ad essere presenti e, quindi,
giustificato il rinvio, la corte territoriale ha fatto buon governo dei
principi da tempo affermati dalla giurisprudenza di legittimità in
subiecta materia.

4

dibattimentale, non essendo sufficiente ad ancorare una

i

,..

In tema di impedimento dell’imputato a comparire, essendo
rimessa al giudice la valutazione, da un lato della gravità e del
carattere assoluto dello stesso, dall’altro della sua attualità, è
legittimo il diniego del rinvio chiesto sia sulla base di un certificato
medico nel quale non sia stata indicata la prevedibile durata della

non sia indicata la natura della malattia, che si pretende essere
causa dell’impedimento.
L’onere di provare l’impedimento grava, infatti, interamente
sull’imputato, il quale non può invocare la normativa sulla
“privacy” che prevede la redazione del certificato medico senza
indicazione della patologia e dei tempi di degenza connessi, posto
che tale normativa è a tutela della riservatezza del privato e non
può pertanto essere invocata da chi abbia interesse a provare la
natura della malattia atta ad integrare il legittimo impedimento
(cfr. cass., sez. V, 06/10/2005, n. 43373, rv 233079; Cass., sez.
I, 7/7/2004, n. 38290, rv. 229736).
4.1. In relazione al secondo motivo di ricorso, l’argomentare dei
ricorrenti appare piuttosto oscuro, non ravvisandosi alcuna
violazione di legge da parte della corte territoriale, che, anzi, ha
seguito proprio il percorso logico-giuridico indicato dai ricorrenti,
riconoscendo le circostanze attenuanti generiche in favore di
entrambi gli imputati, sia pure con giudizio di equivalenza e non di
prevalenza (a causa dei precedenti penali esistenti a loro carico),
rispetto alla ritenuta circostanza aggravante di cui all’art. 219, co.
2, n. 1), I. fall., di aver commesso più fatti di bancarotta.
Il fatto che il giudice di primo grado, come rilevato dalla corte
territoriale, pur riconoscendo la suddetta circostanza aggravante,
non abbia proceduto, per mero errore, al relativo aumento di

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malattia, sia, a fortiori sulla base di un certificato medico in cui

pena, non determina il venir meno della circostanza medesima e,
quindi, la legittimità del giudizio di equivalenza tra le circostanze
operato dal giudice di secondo grado, che non consente di
operare una riduzione della pena inflitta in conseguenza del
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, giusto il

5. Quanto agli ulteriori motivi di ricorso articolati dalla Passaseo,
trattandosi di censure che si risolvono in una mera rilettura degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata,
senza individuare vizi di logicità tali da evidenziare la sussistenza
di ragionevoli dubbi, ricostruzione e valutazione, in quanto tali,
precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Cass., sez. V,
22.1.2013, n. 23005, rv. 255502; Cass., sez. I, 16.11.2006, n.
42369, rv. 235507; Cass., sez. VI, 3.10.2006, n. 36546, rv.
235510; Cass., sez. III, 27.9.2006, n. 37006, rv. 235508).
Ed invero non può non rilevarsi come il controllo del giudice di
legittimità, anche dopo la novella dell’art. 606, c.p.p., ad opera
della I. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di
deduzioni connesse a diversi atti del processo, e di una correlata
pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente
unitaria e globale, che attiene alla reale esistenza della
motivazione ed alla resistenza logica del ragionamento del
giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la
rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione
e valutazione dei fatti (cfr. Cass., sez. VI, 26.4.2006, n. 22256,
rv. 234148).
Esulando, pertanto, dal controllo demandato alla Suprema Corte
la rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione, non

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disposto dell’art. 69, co. 3, c.p.

costituisce vizio comportante controllo di legittimità la mera
prospettazione di una diversa (e, per il ricorrente, più favorevole)
valutazione delle emergenze processuali, come quella prospettata
dal ricorrente (cfr. Cass., sez. V, 21.4.1999, n. 7569, rv. 213638).
6. Sulla base delle svolte considerazioni i ricorso di cui in

ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese
del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso in Roma 1’8.4.2015

premessa vanno, dunque, rigettati, con condanna di ciascun

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