Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36214 del 08/04/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 36214 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Palnnaricciotti Gianfranco avverso la sentenza pronunciata in data
28.3.2014 dalla corte di appello di L’Aquila;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore
generale dott. Gabriele Mazzotta, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 08/04/2015

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza pronunciata il 28.3.2014 la corte di appello di
L’Aquila confermava la sentenza con cui la corte di assise di
Teramo, in data 26.11.2012, aveva condannato Palmaricciotti

danni derivanti da reato in favore delle costituite parti civili, in
relazione all’omicidio preterintenzionale commesso in danno del Di
Serafino Daniele.
2. Avverso la decisione del giudice di secondo grado, di cui chiede
l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a
mezzo del difensore di fiducia, avv. Pasquale Provenzano, del Foro
di Pescara, l’imputato, lamentando violazione di legge in relazione
agli artt. 584, 41 e 43, c.p., in quanto la corte territoriale non ha
dimostrato, oltre ogni ragionevole dubbio, che la morte del Di
Serafino sia causalmente ricollegabile allo schiaffo con cui l’aveva
colpito l’imputato, evento finale, verificatosi tre mesi dopo il colpo
subito, che non può essere ricondotto con assoluta certezza alla
condotta del Palmaricciotti, in quanto la serie causale si è
interrotta più volte sia in conseguenza dello smodato uso di
sostanze alcoliche da parte del Di Serafino, sia a seguito delle
documentate cadute a terra di quest’ultimo, sempre dovute al suo
abnorme stato di ubriachezza.
I giudici di merito, ad avviso del ricorrente, hanno interpretato il
reato preterintenzionale come reato con elemento soggettivo di
dolo misto a responsabilità oggettiva, riferendo il primo al reato
meno grave e la seconda all’evento più grave, in difformità
dall’orientamento dominante in sede di legittimità.

2

Gianfranco alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei

Del resto lo stesso consulente del pubblico ministero si è espresso
in termini di astratta possibilità e non con il dovuto grado di
certezza in ordine alla riconducibilità dell’evento mortale allo
schiaffo inferto dall’imputato, ma ciò non appare sufficiente ad
affermare la responsabilità penale del ricorrente, se non facendo

giurisprudenza, della “conditio sine qua non”.
3.

Il ricorso non può essere accolto, dovendosi ritenere

inammissibile sotto diversi profili.
4. Ed invero una prima causa di inammissibilità va rilevata con
riferimento al combinato disposto degli artt. 581, co. 1, lett. c), e
591, co. 1, lett. c), c.p.p., essendo il ricorso fondato su motivi
che, riproponendo acriticamente le stesse ragioni, peraltro
rappresentate in termini del tutto generici, già discusse e ritenute
infondate dai giudici del gravame, devono considerarsi non
specifici, ma, piuttosto, meramente apparenti, in quanto non
assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza
oggetto di ricorso.
La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere
apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza,
ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate della decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di
mancanza di specificità, conducente, a norma dell’art. 591, co. 1,
lett. c), c.p.p., all’inammissibilità (cfr. Cass., sez. IV, 18.9.1997 13.1.1998, n. 256, rv. 210157; Cass., sez. V, 27.1.2005 25.3.2005, n. 11933, rv. 231708; Cass., sez. V, 12.12.1996, n.
3608, rv. 207389).

3

ricorso alla teoria, ormai da tempo superata in dottrina e

La corte territoriale, peraltro, nell’escludere la sussistenza di
cause pregresse o successive all’azione violenta posta in essere
dall’imputato in danno del Di Serafino, che il Palmaricciotti aveva
colpito con schiaffi al volto, facendolo cadere al suolo, idonee a
determinare autonomamente il decesso della vittima, avvenuto a

stesso dell’accaduto, prima presso l’ospedale di Atri e, poi, presso
il nosocomio di Pescara, contrariamente a quanto affermato dal
ricorrente, ha ricondotto la fattispecie in esame ai principi su cui si
è stabilmente assestata da tempo la giurisprudenza di legittimità
in tema di omicidio preterintenzionale.
Principi, secondo i quali, come correttamente rilevato dalla corte
territoriale, l’elemento soggettivo del delitto di omicidio
preterintenzionale non è costituito da dolo misto a colpa, né da
dolo e responsabilità oggettiva, ma unicamente dalla volontà di
infliggere percosse o provocare lesioni, a condizione che la morte
dell’aggredito sia causalmente conseguente alla condotta
dell’agente, il quale, pertanto, risponde per fatto proprio, sia pure
per un evento più grave di quello effettivamente voluto che, per
esplicita

previsione

legislativa,

aggrava

il

trattamento

sanzionatorio (cfr. Cass., sez. V, 27/06/2012, n. 35582, rv.
253536; Cass., sez. V, 18/10/2012, n. 791, rv. 254386).
5. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in
premessa va, dunque, dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese
del procedimento ed, in favore della cassa delle ammende, di una
somma che si ritiene equo fissare in 1000,00 euro, tenuto conto
dei profili di colpa

relativi alla evidente inammissibilità

4

distanza di diverso tempo dal suo ricovero, disposto il giorno

dell’impugnazione (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del
13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Così deciso in Roma 1’8.4.2015

1000,00 in favore della cassa delle ammende.

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