Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36213 del 07/04/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 36213 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CINTI ANTONIO GAETANO IGOR N. IL 16/01/1967
avverso la sentenza n. 1890/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 22/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/04/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Generale in perso a de D itt.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 07/04/2015

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 22.4.14 la Corte di Appello di Bologna pronunziava la parziale riforma
della sentenza emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Ferrara,nei confronti di CINTI
Antonio Gaetano Igor ,responsabile dei reati di falso e truffa in danno del Comune per aver
redatto false richieste di rimborso per sgravi fiscali (che risultavano a favore di contribuenti che
avevano già adempiuto gli oneri fiscali),onde si trattava di sgravi inesistenti,in quanto non

2001 al dicembre 2007Il falso sub B) era contestato ai sensi dell’art.479,in relazione all’art.476 CP per aver redatto
falsi atti pubblici.
Per tali reati la Corte dichiarava non doversi procedere perché estinti per prescrizione i fatti
contestati sino al n.36(episodio accertato il 28.6.2006);
In riferimento agli episodi indicati in rubrica dal n.37-38 sino al n.53(commesso in data
3.12.2007) la Corte aveva rideterminato la pena in anni due e mesi dieci di reclusione,
revocando la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per anni cinqueL’imputato era stato condannato al rimborso delle spese sostenute dalle costituite parti civili®(Equitalia e Comune di Comacchio,e Provincia di Ferrara)
IN FATTO era emerso dalle indagini che l’imputato-che aveva qualifica di funzionario preposto
al servizio Entrate del Comune di Comacchio,responsabile dell’accertamento e riscossione dei
tributi-aveva presentato,per conto dell’Amministrazione comunale,alla Sifer,e poi ad Equitalia
Ferrara(nuovo concessionario) richieste di rimborso non dovute,per l’importo totale di cui in
sentenza,dal gennaio 2001 alla fine del 2007.
Dal testo della sentenza si evince che le disposizioni del Comune che avevano approvato il
discarico e rimborso degli oneri fiscali,erano corredate da elenchi sottoscritti dall’imputato,che
non corrispondevano a quelli inviati al concessionario(in quanto al concessionario erano indicati
gli effettivi beneficiari delle somme oggetto di rimborso,ossia l’imputato o la moglie del
predetto) mentre i nominativi indicati al Comune erano fittizi.
Nella specie il giudice di appello,innanzi al quale la difesa non aveva contrastato il merito in
ordine alla sussistenza dei fatti per i quali l’imputato aveva ammesso gli addebiti, aveva
disatteso le censure difensive inerenti alla diversa qualificazione giuridica del delitto di cui al
capo B) ,che l’appellante chiedeva di qualificare ai sensi dell’art.480 CP.riferito al falso in
certificazioni amministrative.

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